ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 10 agosto 2001, n. 1056

G.U.R.S. 21 settembre 2001, n. 46

Strategie di intervento per il controllo della brucellosi in Sicilia.

Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali

della Sicilia

Ai settori di sanità pubblica veterinaria delle Aziende

unità sanitarie locali della Sicilia

All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

e, p.c.

Al Ministero della sanità

Direzione generale sanità pubblica veterinaria alimenti

e nutrizione

All'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo

e del Molise

Come è noto, negli ultimi mesi è stata avviata una rivisitazione e una riconsiderazione delle strategie di intervento necessarie per il controllo della brucellosi ovicaprina e della brucellosi bovina in Sicilia. Nell'ambito di tale attività, parallelamente allo studio di interventi amministrativi e normativi finalizzati al miglioramento delle varie fasi del controllo sanitario e all'incremento del numero dei controlli da effettuarsi a cura del servizio veterinario pubblico presso gli allevamenti, è stata anche considerata la questione riguardante la combinazione delle tecniche diagnostiche individuate dalla normativa di riferimento ed a tale riguardo è emersa la necessità di definire una base interpretativa da utilizzare ai fini della valutazione delle prove quando queste vengono usate in batteria.

E' noto, infatti, che i piani nazionali di eradicazione della brucellosi ovicaprina e della brucellosi bovina approvati, rispettivamente, con il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e con il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 individuano nella prova della sieroagglutinazione rapida con antigene al rosa bengala e nella prova della fissazione del complemento le tecniche di elezione attraverso le quali individuare gli animali infetti allo scopo di pervenire alla eradicazione della infezione con la eliminazione degli animali riconosciuti reattivi.

Una attenta valutazione delle varie situazioni territoriali ed una analisi dei criteri di conduzione delle prove e dei criteri interpretativi dei risultati hanno indotto questo Assessorato, d'intesa con il Ministero della sanità, con l'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, Centro nazionale di referenza per le brucellosi, e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, a dettare le disposizioni contenute nella presente circolare che vuole definire una base interpretativa univoca dei risultati delle prove e che vuole rimarcare la necessità che tutte le fasi e tutti gli adempimenti insiti nella conduzione dei piani nazionali di eradicazione avvengano nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di riferimento.

Fermo restando tutto quanto previsto dai decreti ministeriali citati in premessa, si ritiene utile ricordare, e confermare in maniera chiara ed univoca, che i campioni ematici dovranno pervenire presso l'Istituto zooprofilattico entro le 72 ore dal prelievo. In tutti i casi in cui dovessero pervenire campioni oltre tale limite di tempo l'Istituto zooprofilattico dovrà comunicare al servizio veterinario di provenienza che i campioni pervenuti oltre il termine vengono respinti e quindi eliminati. Tale comunicazione dovrà essere inviata contestualmente all'Ispettorato regionale veterinario.

Per le analisi effettuate l'Istituto zooprofilattico dovrà inviare gli esiti delle prove al più presto e, comunque, entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di riferimento (7 giorni per la brucellosi bovina e 10 giorni per la brucellosi ovicaprina), anche mediante l'utilizzo di canali telematici di comunicazione. Circa gli esiti degli esami l'Istituto zooprofilattico e il servizio veterinario distrettuale dovranno adottare ogni utile precauzione al fine di garantire la riservatezza dell'esito destinato all'allevatore.

I costi e i danni delle eventuali predette inadempienze saranno a carico della struttura e operatori che le avranno determinate, fatti salvi altri provvedimenti disciplinari o di altra natura.

Sia nel caso dei controlli per la brucellosi bovina che nel caso dei controlli per la brucellosi ovicaprina i campioni che pervengono all'Istituto zooprofilattico devono essere saggiati con la prova della sieroagglutinazione rapida con l'antigene al rosa bengala. Nei casi in cui anche un solo campione dovesse risultare positivo allo screening effettuato con la sieroagglutinazione rapida tutti i sieri della mandria o del gregge dovranno essere saggiati con la prova della fissazione del complemento.

Ai fini della definizione dello stato di infezione dei capi e dell'allevamento vanno considerate come positive sia le reazioni alla sieroagglutinazione rapida e sia le reazioni alla fissazione del complemento. In particolare e fatta eccezione per gli allevamenti bovini e ovi-caprini ufficialmente indenni e come meglio specificato di seguito, vanno considerati positivi e, dunque, da abbattere, anche i capi che dovessero reagire positivamente alla sola prova della sieroagglutinazione rapida senza conferma alla fissazione del complemento. Analogamente i campioni che dovessero risultare positivi alla fissazione del complemento e negativi alla sieroagglutinazione rapida vanno considerati positivi.

Limitatamente alla brucellosi bovina per gli allevamenti con qualifica di ufficialmente indenne per i quali dovessero verificarsi riscontri, entro il limite del 2% dell'intero effettivo saggiato in caso di allevamenti con un numero di capi superiore alle 50 unità ed entro il limite del 4% dell'intero effettivo saggiato in caso di allevamenti con un numero di capi inferiore alle 50 unità, di sole positività alla sieroagglutinazione rapida non confermata dalla fissazione del complemento gli animali reattivi allo screening vanno considerati dubbi e dovranno essere risaggiati al più presto secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 651/94.

Sempre relativamente alla brucellosi bovina, nei casi in cui in allevamenti infetti o con risanamento in corso (dunque anche se negativi al controllo precedente) anche un solo animale dovesse risultare positivo alla sieroagglutinazione rapida senza conferma alla fissazione del complemento l'animale sospetto va abbattuto e indennizzato stante la situazione epidemiologica regionale.

Per quanto riguarda gli allevamenti ovicaprini al riscontro di positività, anche in un solo capo, alla sieroagglutinazione rapida non confermata dalla fissazione del complemento dovrà corrispondere la apertura del focolaio e l'abbattimento del capo risultato positivo allo screening.

Limitatamente agli allevamenti ovi-caprini ufficialmente indenni nel caso in cui un solo animale dovesse risultare positivo alla sieroagglutinazione rapida senza conferma alla fissazione del complemento l'animale positivo va abbattuto e indennizzato con la relativa sospensione della qualifica di ufficialmente indenne fino agli esiti degli ulteriori accertamenti batteriologici.

Negli allevamenti ufficialmente indenni sino a quando per l'intero territorio regionale la situazione epidemiologica non avrà assunto connotati di omogeneità e di riduzione delle percentuali di infezioni come previsto dalle disposizioni normative di riferimento, e dunque, sino a nuove disposizioni di questo Assessorato sanità, il controllo degli allevamenti dovrà riguardare tutti i capi presenti e non già il 25% dei capi controllabili.

Allo scopo di meglio definire il quadro delle conoscenze epidemiologiche della infezione brucellare in Sicilia questo Assessorato ha convenuto con il centro di referenza nazionale e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia un piano integrativo di intervento e di studio basato su un programma mirato di accertamenti batteriologici da effettuare pressi i focolai. A tale riguardo, nelle situazioni territoriali particolarmente critiche od anche nei singoli allevamenti presso i quali la situazione epidemiologica dovesse evidenziare la necessità di indagini mirate, l'Ispettorato veterinario individuerà il numero e la tipologia di accertamenti batteriologici da praticare.

Per le dette finalità di studio e di approfondimento epidemiologico l'Ispettorato veterinario esaminerà a campione e con cadenza periodica i dati dell'attività di laboratorio (attività sierologica) individuando, con la direzione dell'Istituto medesimo, i casi epidemiologicamente rilevanti o comunque suscettibili di ulteriori verifiche disponendo, di concerto con l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, presso gli allevamenti ulteriori indagini di carattere sierologico e batteriologico.

Tale attività supplementare di indagine potrà essere intrapresa anche a seguito di segnalazione e/o di richiesta degli allevatori interessati. In tali casi la richiesta, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata all'Ispettorato regionale veterinario e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia attraverso il distretto veterinario competente per territorio e con le modalità già in uso per le richieste di abbattimento dei sieronegativi (abbattimento totale dell'allevamento). L'inoltro delle istanze dovrà avvenire in tempi rapidissimi e comunque entro cinque giorni dalla notifica delle positività.

A seguito della ricezione delle istanze, l'Ispettorato veterinario esaminerà, sulla base della documentazione fornita dall'Istituto zooprofilattico concernente la storia sanitaria dell'allevamento e, con gli opportuni riscontri di carattere epidemiologico territoriale e localistico riferiti agli allevamenti contigui, potrà disporre l'effettuazione di ulteriori prove di carattere sierologico o batteriologico sull'allevamento in causa o potrà rigettare la richiesta.

Si confida in una esatta applicazione di quanto sopra riportato e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

L'Assessore: Cittadini