ASSESSORATO DEL LAVORO,

DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 9 giugno 2005, n. 55

G.U.R.S. 24 giugno 2005, n. 27

Apprendistato - Formazione esterna all'azienda - Art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 263 - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Art. 13, comma 13 bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO DELLA SICILIA

AGLI ENTI BILATERALI DELLA SICILIA

AGLI ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

e, p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI:

- DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

- DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA:

- UFFICIO DI GABINETTO

- DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

ALL'ISFOL - ROMA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALL'AREA ED AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA F. P.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO

ALLA SEDE REGIONALE DELL'I.N.P.S.

AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO

Com'è noto il contratto di apprendistato è un particolare rapporto di lavoro volto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dando loro la possibilità di acquisire una professionalità specifica all'interno di un'impresa.

L'apprendistato è connotato dall'alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione esterna all'impresa. Accanto alla formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato - impartita sul luogo di lavoro affiancati da un tutor aziendale - l'imprenditore deve consentire all'apprendista di frequentare corsi di formazione esterni all'azienda.

La frequenza di corsi di formazione esterna all'azienda è finalizzata a:

- elevare il proprio livello culturale e professionale e conseguire l'obbligo formativo o crediti formativi, per coloro che non hanno ancora conseguito l'obbligo formativo, così come ridefinito ed ampliato dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

- acquisire competenze che rappresentano un requisito di occupabilità rispetto ad un settore di riferimento, per coloro che hanno già conseguito l'obbligo formativo.

Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato.

Le principali norme di riferimento sulla formazione esterna all'impresa, che rileva in questa sede, sono contenute:

1) nell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 263;

2) nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

3) nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996;

4) nella legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;

5) nel decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 19 gennaio 2005, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, parte I, n. 7 del 18 febbraio 2005;

6) nell'art. 13, comma 13 bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha trasformato l'istituto dell'apprendistato in strumento d'ingresso nel mercato del lavoro, stabilendo una strettissima connessione tra scuola dell'obbligo e post-obbligo e mercato del lavoro.

La predetta normativa nell'individuare le diverse tipologie di contratto di apprendistato (apprendistato per l'obbligo formativo, apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) prescrive l'obbligo dell'attivazione dei processi formativi connessi a ciascuna fattispecie.

La riforma operata dal c.d. decreto Biagi (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) trova attuazione, sia pur in via sperimentale, attraverso il richiamato decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 19 gennaio 2005, n. 84.

In ogni evenienza va rammentata la portata dell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 47 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dispone che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del predetto decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.

Tale normativa - per gli aspetti inerenti la formazione esterna - si rinviene nell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 263, che prevede che ai contratti di apprendistato le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente, che nella Regione Siciliana è il dipartimento regionale della formazione professionale ovvero l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale per le iniziative ricadenti nell'ambito della misura 3.18 (ex 4.05) del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Il rispetto di tali norme ha costituito, in vigenza del regime transitorio, condizione indefettibile non solo per poter accedere ai benefici economici previsti dalla normativa regionale con risorse del bilancio regionale, ma anche per fruire dei benefici erogati con i fondi strutturali europei che riguardano la promozione dell'occupazione.

A tal proposito si rammenta che la misura 3.18 (ex 4.05) del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 è realizzata attraverso "i regimi di aiuto all'occupazione previsti dalla legge regionale n. 32/2000, mediante la erogazione di contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti e/o per l'assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il previsto periodo di apprendistato, a condizione che si adempia all'obbligo della formazione previsto dall'art. 16 della legge n. 196/1997".

Va, ora, posta in rilievo la portata dell'art. 13, comma 13 bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha introdotto il comma 5 bis all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che così recita: "Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Va al riguardo ricordato che il legislatore regionale, con l'art. 37 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, ha disposto che "Gli adempimenti applicativi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono definiti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Le procedure di concertazione con le forze sociali sono attuate attraverso la Commissione regionale per l'impiego.".

In forza di tale normativa con il decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 19 gennaio 2005, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 7 del 18 febbraio 2005, è stata disciplinata - sia pur in via sperimentale - la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.

A seguito dell'entrata in vigore del richiamato art. 13, comma 13 bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in combinato disposto con l'art. 37 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego resa nella seduta del 26 maggio 2005, si emanano le seguenti direttive attuative.

1) Disposizioni attuative in materia di apprendistato professionalizzante

In conformità alle previsioni di cui all'art. 13, comma 13 bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nei casi in cui tale disciplina non sia contenuta nel competente contratto collettivo nazionale di categoria si farà riferimento alle disposizioni recate dal richiamato decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 19 gennaio 2005, n. 84.

2) Progetto "I.N.F.O.A. - Informazione, formazione e apprendistato"

Con decreto del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale 23 giugno 2003, n. 373/AG/Serv IV/2003, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003, al foglio n. 25, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 38 del 29 agosto 2003, è stato approvato il progetto "I.N.F.O.A. - Informazione, formazione e apprendistato" - codice POR: 1999.IT.16.1.PO.011.4.0.5.7.4.5.0010, affidato al C.I.A.P.I. (Centro interaziendale addestramento professionale integrato) di Palermo, ente strumentale della Regione Siciliana.

Il C.I.A.P.I. di Palermo pubblicherà il bando di selezione degli allievi da ammettere agli interventi di formazione esterna finanziati con il progetto in parola.

I datori di lavoro che intrattengono rapporti di apprendistato consentiranno la partecipazione a tali iniziative, pena la decadenza dai benefici di legge.

Nel caso in cui - a seguito di selezione degli allievi - risultassero non completate le presenze di discenti, il Centro per l'impiego competente per territorio provvederà a proporre formalmente alle imprese, operanti nel proprio ambito, la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda di cui al progetto I.N.F.O.A. e, in caso di rifiuto, ne darà comunicazione al competente ispettorato provinciale del lavoro e alla scrivente Agenzia per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile della presente circolare è:

- Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;

- Servizio I "Banche dati, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro";

- Dirigente del servizio: dott.ssa Antonella Sutera, telefono 091-7070402, fax 091-7070544;

- Responsabile del procedimento: Ferruccio Ferruggia, telefono 091-7070544, fax 091-7070544;

- Palermo, via Imperatore Federico n. 52.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sarà disponibile sul sito internet di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.

L'Assessore: SCOMA