ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 7 marzo 2002

G.U.R.S. 15 marzo 2002, n. 12

Sospensione dell'attività di controllo dei CO.RE.CO. - Direttiva della Giunta regionale - Delibera n. 40 dell'11 febbraio 2002.

A tutti i sindaci dell'Isola

Ai presidenti delle Province regionali dell'Isola

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

Alla Segreteria generale

Alla Segreteria della Giunta regionale di Governo

Si porta a conoscenza delle SS.LL. la direttiva emanata dalla Giunta regionale, con delibera n. 40 dell'11 febbraio 2002, relativa alla sospensione dell'attività di controllo dei CO.RE.CO.

Tale direttiva trova valido e giuridico presupposto nelle seguenti considerazioni:

- le sezioni del CO.RE.CO., costituite nella precedente legislatura dell'Assemblea regionale siciliana, sono sospese dall'attività per la legislazione nel settore, intervenuta, la quale ha dettato considerazioni peculiari di durata temporale e di proroga, di delegittimazione e di sanatoria dei provvedimenti adottati, denegando in tal modo qualsiasi configurazione di prosecuzione di attività.

- detta sospensione trova anche titolo nelle prerogative del rinnovo del CO.RE.CO. riconosciute, al Presidente della Regione ed all'Assemblea regionale neo-eletta dall'art. 3, comma 3, della legge regionale del 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche.

Le amministrazioni degli enti locali controllate hanno da più parti richiesto al Governo regionale l'urgente adozione di atto di indirizzo anche alla luce della modifica dell'art. 130 della Costituzione.

Sulla base delle considerazioni evidenziate, ed atteso diverso comportamento delle sezioni del CO.RE.CO., la Giunta regionale, al fine di assicurare uniformità di indirizzo, ha deliberato la sospensione generalizzata dell'esercizio della funzione di controllo delle sezioni del CO.RE.CO. con la conseguenza che gli organi non possono più riunirsi.

Relativamente all'esecutività degli atti deliberativi la succitata delibera di Giunta ha precisato che, non essendo stata abrogata la citata legge regionale n. 44/91, gli enti locali, nelle more della riforma legislativa nel settore dei controlli, dovranno trasmettere ai CO.RE.CO. le delibere soggette a controllo necessario ed eventuale di legittimità la cui esecutività sarà assicurata con le modalità ed applicazione della legge regionale n. 44/91, attraverso il ricorso all'istituto della esecutività per decorrenza dei termini.

L'Assessore: D'AQUINO