2. L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della Regione
siciliana capitolo 21257, codice 1025.
3. L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
4. L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
5. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni
successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa.
- Art. 3.
Formazione all'autoimpiego
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 le parole
"40 milioni" sono sostituite dalle parole "70 milioni".
2. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni.
3. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo si provvede con la disponibilità del capitolo
21257, codice 1024, del bilancio della Regione siciliana.
- Art. 4.
Contingente dei carabinieri presso gli ispettorati del lavoro
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dopo le
parole: "gli altri assegni fissi", sono aggiunte le seguenti: "le
prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue".
2. Per far fronte all'onere occorrente per il funzionamento del contingente
dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione per le finalità di cui all'articolo
18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.500 milioni, che può
essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri degli anni 1996, 1997 e 1998.
3. All'onere di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento
del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.
- Art. 5.
Applicazione dell'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, al fine di dare applicazione all'articolo 236 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è autorizzato ad emettere apposito ordine di
accreditamento ai capi degli ispettorati provinciali del lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è anticipata, per il triennio 1999-2001, la
somma di lire 100 milioni annui.
3. All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte con pari
riduzione dello stanziamento del capitolo 73758 del bilancio della Regione per l'esercizio
medesimo.
4. L'onere di lire 200 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice 1001).
- Art. 6.
Rimborso all'INPS
1. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, per
l'esercizio finanziario 1999, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.
2. All'onere di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la pari riduzione dello
stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
medesimo.
- Art. 7.
Riduzione dell'autorizzazione di spesa
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).
- Art. 8.
Modifiche della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
1. All'articolo 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono
soppresse le parole da "soggetti assunti" a "collocamento".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le parole
"e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a
tempo indeterminato, nella misura prevista dal successivo articolo 7" sono sostituite
con le parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di
contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure previste negli articoli
successivi e a carico del capitolo 33735".
3. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole
"che assumono" sono sostituite con le parole "per l'assunzione di".
4. Al comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, il
numero "25°" è sostituito con il numero "37°".
- Art. 9.
Articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Applicazione nella Regione
1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 45
della legge 17 maggio 1999, n. 144, si terrà conto dell'effettiva utilizzazione dei
soggetti nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Per effettiva
utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della
competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori
socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di
mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità
e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va
dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Restano
comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel regime transitorio -
per effetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 -
anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144.
- Art. 10.
Attivazione dei piani di inserimento professionale
1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui
alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche
ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31
dicembre 2001. I predetti piani sono disciplinati per la parte relativa al programma dei
lavori socialmente utili dalla normativa vigente in materia. La parte relativa al
programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale
della formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani
di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai
soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della
Commissione regionale per l'impiego.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito
delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali,
nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento professionale di cui al comma
1, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con
contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani
impegnati nei piani predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone
la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme
erogate.
3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano
applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale,
di settore o di area.
- Art. 11.
Destinazione di fondi versati dall'INPS per progetti di lavori socialmente utili
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, finalizzata al finanziamento dei progetti di lavori socialmente utili
approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4,
è autorizzato ad iscrivere nel capitolo 33738 del bilancio della Regione siciliana le
somme versate in entrata dall'INPS nel bilancio medesimo, in ragione delle minori spese
sostenute per l'erogazione delle indennità ai soggetti utilizzati nei progetti di lavori
socialmente utili finanziati ai sensi del comma 2, dell'articolo 70, della legge regionale
7 marzo 1997, n. 6.
- Art. 12.
Maggiori oneri derivanti da contratti collettivi di lavoro e da obblighi di legge
1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità collettiva
di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono a carico
dell'ente attuatore.
- Art. 13.
Disposizioni in materia di collocamento
1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
"1 bis. Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle
disposizioni dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova
applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela
e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, fermo restando
il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e
degli ordinamenti propri dei medesimi enti".
- Art. 14.
Automazione degli uffici dell'Amministrazione del lavoro
1. Allo scopo di provvedere alla informatizzazione dei servizi dell'amministrazione
dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti
e convenzioni, secondo le vigenti norme in materia, per l'acquisto delle attrezzature
occorrenti a tal fine.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni
per l'anno 1999, alla quale si provvede con lo stanziamento del capitolo 33652 del
bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.
3. La denominazione del capitolo 33652 del bilancio della Regione è così
modificata: "Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione regionale del lavoro".
- Art. 15.
Interventi in favore dell'occupazione di lavoratori interessati da processi di crisi
aziendale
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 2,
dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a favore dei lavoratori
interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di Villafranca Tirrena e
di Siracusa, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 4.000 milioni.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo le previsioni dell'articolo 12 della
legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei lavoratori interessati ai processi per
l'inserimento nel mercato del lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la
spesa di lire 15.000 milioni.
3. All'onere di lire 19.000 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei
commi 1 e 2, si provvede: per lire 4.000 milioni con la disponibilità del capitolo 21257,
codice 1009, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per
lire 12.100 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del
bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 2.900 milioni
con l'utilizzo delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999 e per gli importi a fianco
dei medesimi indicati:
- capitolo 33007 - lire 500 milioni;
- capitolo 33656 - lire 500 milioni;
- capitolo 73758 - lire 400 milioni;
- capitolo 73759 - lire 500 milioni;
- capitolo 73760 - lire 500 milioni;
- capitolo 73761 - lire 500 milioni.
4. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85,
articoli 3, 5, 6, 8 e 9 è ridotta di lire 2.400 milioni.
- Art. 16.
Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il biennio 1999-2000 gli
interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti nel piano
triennale approvato con la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche,
previa adozione del relativo piano annuale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni
per l'anno 1999 e lire 5.000 milioni per l'anno 2000.
3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 si provvede con la pari riduzione
delle disponibilità del capitolo 34109 del bilancio della Regione siciliana per
l'esercizio 1999.
4. L'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice
1001).
- Art. 17.
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, laddove è
scritto "sono prorogati per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio
1998" deve leggersi "possono essere stipulati per un periodo non superiore a 18
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per
l'anno 1999 e di lire 21.500 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere per l'esercizio
1999 si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 (capitolo 38377 del bilancio della
Regione). L'onere di lire 21.500 milioni per l'anno 2000 trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00 (codice 1001).
- Art. 18.
Consulenti e consiglieri di parità
1. L'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal
seguente:
"Art. 28 - 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5
dell'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto
dall'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per
l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto
per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000
abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità
pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per
l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli
assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986,
n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica,
è di cinque anni e non è rinnovabile".
2. Le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente
articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400
milioni per l'anno 1999, cui si provvede con pari riduzione delle disponibilità del
capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.
- Art. 19.
Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5 bis, della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25
1. La disposizione del comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25, introdotta dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84
deve intendersi nel senso che i benefici di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25 devono applicarsi anche ai rapporti di lavoro in corso
alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 25 del 1993 ed a decorrere
dalla stessa data.
- Art. 20.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
- CAPODICASA
- Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione PAPANIA