LEGGE 3 maggio 2001, n. 6. GURS n.21 del 7/05/2001
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Art. 78.
Svolgimento attivitā informatiche
1. Per lo svolgimento delle attivitā informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la societā dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria č posseduta interamente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma č equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario č individuato o costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta societā č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.