LEGGE 3 maggio 2001, n. 6. GURS n.21 del 7/05/2001
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.
Art. 78.
Svolgimento attivitā informatiche
1. Per lo svolgimento delle attivitā informatiche di competenza delle amministrazioni
regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e
servizi per la societā dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si
avvale di una apposita struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio
per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e
secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La
relativa partecipazione azionaria č posseduta interamente dalla Regione. L'organismo
societario previsto dal presente comma č equiparato, per gli effetti di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario č individuato o
costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
per la costituzione della predetta societā č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
a carico del bilancio per l'esercizio in corso.