D.P.R. 18.06.1997, n.246
Regolamento recante modificazioni in materia di assunzioni obbligatorie c/o gli enti
pubblici.
Art.3 - Graduatorie
L'art.31 del D.P.R. 09.05.1994, n.487, è sostituito dal seguente:
Art.31 - Graduatorie
- Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate
dalle D.P.L.- serv.pol.del lavoro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella
allegata.
- Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle D.P.L. con riferimento alla
data 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino
alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno
precedente.
- I criteri per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere
modificati con decr. del Min. del Lavoro e P.S. di concerto col Min della Funzione
Pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire
dall'anno successivo a quello d'adozione del decreto di modifica.
La D.P.L., sentita la Comm. Prov. per il Coll.Obbl., stabilisce cri-
teri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del
punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza
giustificato motivo, rinuncianoall'avviamento a selezione.
Art.4 - Modalità d'assunzione.
L'art.32 del D.P.R. 09.05.1994, n.487 è sostituito dal seguente:
Art.32 - Modalità di assunzione.
- Le richieste di avviamento da parte di Amm.ni e E.P., anche a carattere nazionale e
regionale, devono essere rivolte alla D.P.L.-serv.pol.del lavoro competente nella sede
presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese
pubbliche mediante avviso nella G.U. della Rep. - 4¦ serie speciali Concorsi ed esami.
- Le D.P.L. in conformità alla disciplina attuattiva dell'art.16 L. 28.02.1987, n.56, in
quanto applicabileavviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova
tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria
di ciascuna
categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
- Le prove selettive devono essere espletate, dall'amm.ne o ente interessati, entro 45 gg.
dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla
D.P.L. entro 5 gg. dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad
altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di 50 gg., anche se la
precedente selezione non è stata ancora espletata.
- Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare
l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
- In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la D.P.L. d'intesa con
l'amm.ne o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre
categorie.
- Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la D.P.L.
concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di
diverse prof.lità di livello corrispondente.
- La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art.9,c.1,
del D.L.12.09.1983, n.463, conv. con mod. dalla L. n.638 11.11.1983, deve essere richiesta
direttamente dall'amm.ne o E.P. interessati, prima di procedere all'assunzione, nei
confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità.
Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro 30 gg. alla D.P.L. serv.pol.
del Lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.
SCALFARO - PRODI - TREU - BASSANINI
TABELLA ALLEGATA: Criteri per la formazione delle graduatorie.
A) Elementi:
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato famiglia e determinato
secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegnoper il nucleo familiare.
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione
reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con
esclusione del suo nucleo familiare.
c) Anzianità d'iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data d'iscrizione o
reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
d) Grado d'invalidità.
B) Valutazione degli elementi:
Sul programma deve essere posta la "X" per il calcolo per il Collocamento
Obbligatorio su APRILE '88.
La tabella della detrazione dell'invalidità deve riportare:
percentuale
invalidante |
punteggio |
categorie
I.G. e I.S. |
punteggio |
91 - 100% |
-28 |
1 |
-28 |
81 - 90 % |
-24 |
2 |
-24.5 |
71 - 80 % |
-20 |
3 |
-21 |
61 - 70 % |
-16 |
4 |
-17.5 |
51 - 60 % |
-11.5 |
5 |
-14 |
41 - 50 % |
- 7.5 |
6 |
-10.5 |
33 - 40 % |
- 3.5 |
7 |
-7 |
|
|
8 |
-3.5 |
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31.12 di ogni
anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito a entrambi i genitori disoccupati; in caso
di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto
disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito
per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore conpunteggio
maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la
maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità in ordine decrescente di
data di nascita.