MINISTERO DEL LAVORO CIRC. N. 150/96 della Previdenza Sociale Direzione generale per l'impiego Roma, 11 novembre 1996. OGGETTO: Criteri generali per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione presso le pubbliche amministrazioni. Delibera 14.7.1996 della Commissione centrale per l'impiego All' UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO AGLI ISPETTORATI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO ALLE AGENZIE REGIONALI PER L'IMPIEGO ALL' UFFICIO SPECIALE COLLOCAMENTO LAVORATORI SPETTACOLO E. P.C.: ALLE DIREZIONI GENERALI DIVISIONI PRIME ALL' UFFICIO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI ALL' UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIVISIONE I AL GABINETTO DEL MINISTERO AL SOTTOSEGRETARI DI STATO AL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE AL SERVIZIO CENTRALE ISPETTORATI DEL LAVORO AL SERVIZIO CENTRALE ULMO AL S.E.C.I.N. - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTAMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ASSESSORATO AL LAVORO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASSESSORATO AL LAVORO LORO SEDI Il decreto legge ottobre 1996, n. 511 in materia "di collocamento, lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati, nonche' di promozione dell'occupazione", all'art.1, comma 14, ha disposto che, dello contrario avviso delle Commissioni regionali per l'impiego , i lavoratori da avviare a selezione presso le pubbbliche Amministrazioni locali e periferiche, vanno individuati tra coloro che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti nel giorno prefissato per l'avviamento, mentre al successivo comma '5 ha fissato in 60 mesi, l'anzianita' massima da valutare ai fini della formazione delle predette graduatorie, sempre con la facolta' per le CRI di adottare diverse deliberazioni. Le direttive in ordine a tali disposizioni sono state emanate con circolari n.84/95 e 116/9 rispettivamente in data 10.7.1995 e 19.9.1995. La necessita' di rendere adeguata alla reale e attuale situazione socio-economica l'incidenza di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'eventuale inserimento lavorativo dei disoccupati nel settore del pubblico impiego per le occasioni di lavoro previste dall'art.16, della L.56/87 e sucessive modificazioni e integrazioni, in modo tale da privilegiare le situazioni di vantaggio sociale, a cominciare da quelle piu' gravi, hanno indotto il legislatore ad introdurre la possibilita' per le CRI di rideterminare - tenuto conto delle esigenze e delle caratteristiche del mercato del lavoro locale - ai sensi dell'art.10 della L.56/87, detta incidenza degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie (anzianita' d'iscrizione - reddito - carico familiare), nel rispetto degli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione Centrale per l'impiego. Pertanto, in data 19.7.1996 la C.C.I. ha adottato la delibera allegata con la quale sono stati fissati i criteri generali per la formazione delle graduatorie ed in riferimento a questi sono stati individuati anche i limiti entro i quali le CRI possono esercitare, in relazione agli avviamenti a selezione a livello locale o periferico, la facolta' di introdurre modalit… diverse di valutazione degli elementi prescritti dalla norma. Si precisa che i criteri fissati dalla C.C.I. non possono invece subire variazioni in caso di formazione di graduatorie relative alle assunzioni di personale presso le sedi centrali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici dove e' necessaria l'adozione di uniformi criteri di valutazione. I suddetti orientamenti generali assunti dalla C.C.I. verranno recepiti dai provvedimenti di prossima emanazione in materia di avviamento a selezione dei quali si fa riserva di dare tempestiva notizia. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Si riportano, in sintesi, i rilievi di maggiore importanza introdotti dalla delibera in questione, circa i tre diversi elementi che incidono sulla formazione delle graduatorie. - anzianita' di iscrizione Le CRI qualora non intendono limitare a 60 mesi la valutazione dell'anzianita' di iscrizione possono deliberare di tenere conto dell'intera anzianita' di iscrizione ovvero di attribuire valori progressivamente decrescenti per ogni mese oltre il sessantesimo. Il testo della delibera illustra esaurientemente le diverse possibilita'di variazione di punteggio in ambito regionale. Si evidenzia che per gli avviamenti presso le sedi centrali continuera' a valutarsi l'intera anzianita' di iscrizione essendo la nuova normativa ( art. 1 , co.15 ) riferita unicamente agli avviamenti presso PP.AA. locali e periferiche. - reddito La C.R.I ha ritenuto oramai inadeguate le fasce di reddito individuate immediatamente dopo l'entrata in vigore della L.56/87 ed ha provveduto a rideterminare i limiti di riferimento ritenuti piu' aderenti e idonei a specificare in modo preciso la situazione patrimoniale dei lavoratori oltre i limiti della fascia esente fissata fino a 7 milioni. In altri termini, l'incidenza del punteggio riferito all'anzianita', di iscrizione assume un rilievo minore mentre si procede a valutare con maggiore penalizzazione il possesso di un reddito consistente Per gli avviamenti a selezione presso le PP.AA. locali o periferiche le CRI possono deliberare la variazione in aumento ed in diminuzione di tali fasce di reddito. Le CRI possono inoltre deliberare di non valutare i redditi derivanti da contratti di lavoro non superiore a sei mesi. - carico familiare Nel ridefinire il concetto di carico familiare si e' riconosciuta come indicatore di svantaggio sociale la presenza nelle famiglie di anziani e di portatori di handicap, in considerazione della particolare condizione in cui si trovano tali nuclei familiari. Si Š, inoltre, ritenuto di garantire una particolare tutela alla famiglia monoparentale per la quale il punteggio relativo al carico familiare viene diminuito di un numero doppio di punti rispetto a quello stabilito per gli altri nuclei familiari. Altro elemento di grande portata innovativa consiste nell'aver riconosciuto le convivenze. Si ritiene opportuno precisare che i fratelli e le sorelle minori possono essere considerate a carico solo in mancanza dei genitori o qualora questi siano entrambi disoccupati. Le innovazioni introdotte dalla norma diretta a consentire una gestione delle graduatorie che risponda maggiormente alle particolari esigenze del mercato del lavoro locale rende necessaria una completa riformulazione delle graduatorie secondo le determinazioni operate dalle CRI, sulla base degli orientamenti generali adottati dalla C.C.I., tenendo presente che dovranno, comunque, essere formulate le graduatorie predisposte secondo i nuovi criteri, senza le variazioni apportate dalle CRI, per gli avviamenti a livello nazionale. Al fine di consentire agli Uffici, ai quali viene richiesto un notevole sforzo organizzativo, di procedere alla predisposizione per l'anno 1997 delle graduatorie formulate secondo i nuovi criteri, si informa che l'Ufficio del Dirigente responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati sta concludendo le attivita' per la predisposizione di un apposito programma informatico che verra' accompagnato da un manuale che ne facilitera' l'utilizzazione. Poiche l'adozione, dei nuovi criteri comportera' un gravoso impegno da parte di tutti gli operatori, si fa presente che saranno attentamnete valutate eventuali segnalazioni propositive per la pronta attuazione della normativa in esame. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO Ai sensi dell'art. 10 della legge n.56/87 gli elementi che devono essere valutati ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento ordinario sono costituiti dal carico familiare, dalla situazione economica e patrimoniale del lavoratore e dall'anzianita' di iscrizione. Con la circolare n.74 del 21.7.1988, sono state fornite le direttive per l'applicazione delle norme in materia di impiego e sono stati fissati i criteri di valutazione degli elementi che concorrono a formare tali graduatorie. Trattandosi dei medesimi elementi da tenere in considerazione per la formazione delle graduatorie valide per gli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni, si ritiene che gli orientamenti generali assunti dalla Commissione Centrale per l'impiego con delibera del 19 luglio 1996 sopra illustrata debbano applicarsi anche alla formazione delle graduatorie del collocamento ordinario. Devono pertanto considerarsi superate le direttive fornite in materia dalla circolare n.74/88. IL DIRETTORE GENERALE