La Commissione Centrale per l'impiego. CONSIDERATO che l'art.1. co.15, del decreto legge 3 giugno 1996, n.301 prevede che, ai fini della formazione delle graduatorie di cui al co.14 del medesimo articolo 1 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste di collocamento nel limite massimo di sessanta mesi, salvo deliberazioni con cui le CRI stabiliscono che le graduatorie continuino ad essere formate secondo la previgente normativa; CONSIDERATO che il predetto articolo 1, comma 15, del decreto legge n.301/1996, prevede la possibilita' che le commissioni regionali per l'impiego, rideterminino l'incidenza, sulle graduatorie delle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, degli elementi che concorrono alla loro formazione; CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che la rideterminazione avvenga ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale a sua volta dispone che la commissione regionale per l'impiego eserciti questi suoi poteri "secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego"; TENUTO CONTO della problematiche operative derivate dall'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI i criteri per la formazione delle graduatorie di cui alla tabella allegata al DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1988, n.306; VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; VISTO il predetto articolo 1, co.15 del D.L. 301/96 secondo il quale gli orientamenti generali assunti in materia dalla C.C.I. valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del D.P.R. N.487/94, Capo III; ASSUME i seguenti orientamenti generali ai quali le commissioni regionali per l'impiego si atterranno nell'eventuale esercizio del potere di modifica dei predetti criteri. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE Elementi che concorrono alla loro formazione I . anzianita' di iscrizione deve intendersi quella maturata in costanza di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento - compresi i periodi relativi a rapporti di lavoro che non comportano la cancellazione dalle liste di collocamento ai sensi dell'art. 10, legge 56/87, come modificato dall'art. 10, legge 56/87, come modificato dall'art.1, co.16, D.L. 301/96 ovvero di decorrenza dall'iscrizione nelle liste di mobilita'. Per quel che riguarda la incidenza dell'anzianita' di iscrizione, tenuto conto delle caratteristiche locali riferite alla composizione delle liste di collocamento, le CRI potranno, quindi, deliberare di: a) non valutare alcun punteggio oltre i primi sessanta mesi; b) tener conto dell'intera anzianita' di iscrizione secondo le modalita' della previgente normativa, nella misura di - 1 punto per ogni mese dell'intero periodo di iscrizione nelle liste; c) attribuire valori progressivamente decrescenti per ogni mese di anzianita' oltre il sessantesimo: - attribuzione di punti -1 per ogni due mesi di anzianita' dopo il quinto anno e fino al decimo (il punteggio si matura alla alla fine dei due mesi): - attribuzione di punti -1 per ogni quattro mesi di anzianita' dopo il decimo e fino al quindicesimo (il punteggio si matura alla fine dei quattro mesi). LE CRI potranno, stabilire l'attribuzione del minor punteggio con le citate modalita', tenendo conto dell'anzianita' di iscrizione fino ai limiti massimi indicati (decimo anno; quindicesimo anno) ovvero stabilire un limite di anni massimo inferiore, dopo il quale non attribuire diminuzione di punteggio (es. l'attribuzione di punti - 1 per ogni due mesi di anzianita' dopo il quinto anno e fino all'ottavo; l'attribuzione di punti - 1 per ogni quattro mesi di anzianita' dopo il decimo e fino al dodicesimo) II - reddito deve intendersi la situazione economica e patrimoniale del lavoratore o della lavoratrice derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con l'esclusione del suo nucleo familiare. Per quanto riguarda la valutazione del reddito si individuano le seguenti fasce di reddito: 1. fino a 7.000.000 0 punti 2. da 7.000.001 a 8.000.000. + 1 " 3. da 8.000.001 a 9.000.000 + 2 " 4. da 9.000.001 a 10.000.000 + 3 " 5. da 10.000.001 a 11.000.000 + 4 " 6. da 11.000.001 a 12.000.000 + 7 " 7. da 12.000.001 a 13.000.000 + 11 " 8. da 13.000.001 a 14.000.000 + 16 " 9. da 14.000.001 a 15.000.000 + 22 " 10. da 15.000.001 a 16.000.000 + 29 " per ogni ulteriore fascia di œ. 1.000.0000 ulteriori punti + 12. Le CRI, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, possono deliberare una diversa incidenza del punteggio variando in aumento o in diminuzione i limiti delle fasce di reddito nella misura di 1 o 2 milioni, mantenendo, comunque, fissa l'ampiezza delle fasce stesse (œ. 1.000.000). Le CRI possono altresi stabilire di attribuire un maggior punteggio pari a + 1, + 2, + 3 rispettivamente alle tre ultime fasce di reddito. LE CRI, sempre in relazione alle caratteristiche delle offerte di lavoro in ambito locale, possono stabilire che il reddito derivante da contratti di lavoro a termine di durata non superiore a sei mesi non sia considerato ai fine della variazione di punteggio nel limite fissato dalle CRI medesime oltre il limite della fascia esente. III - carico familiare Per carico familiare deve intendersi quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati per persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggetabili ad IRPEF. Le persone da considerarsi a carico sono: 1. coniuge o convivente "more uxorio" disoccupato iscritto in prima classe: 2. figlio/a minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di eta' se invalido/a con percentuale superiore al 66%: 3. figlio/a maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta' se disoccupato iscritto in prima classe: 4. fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di eta' se invalido/a con percentuale superiore al 66%: 5. genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero di eta' anche inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%. Il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per figli minorenni e per persone invalide a carico con percentuale superiore al 66%, senza limiti di eta', e' diminuito di 12 punti. Il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per figli maggiorenni e per persone a carico non invalide e' diminuito di 6 punti. Le CRI possono stabilire che i punteggi relativi al carico familiare siano diminuiti o aumentati di 3 punti. Il punteggio del disoccupato/a appartenente ad una famiglia monoparentale e' diminuito di un numero doppio di punti per ogni figlio minorenne a carico ovvero senza limiti di eta' e a prescindere da grado di parentela per persone a carico invalide con percentuale superiore al 66%. Il punteggio per i figli a carico e' attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o conviventi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato e' immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge o convivente e continuando invece a tenere conto del punteggio attribuito per i figli. Le graduatorie saranno formulate con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, considerando come punteggio base + 1.000. La Commisssione Centrale per l'impiego esprime, inoltre, i seguenti orientamenti generali: a) nel caso di trasferimento dell'iscrizione da una regione all'altra, il punteggio verra' rideterminato secondo i criteri stabiliti dalla C.R.I. della regione presso la cui circoscrizione sia stata trasferita l'iscrizione; b) I nuovi criteri eventualmente deliberati dalle commissioni regionali per l'impiego secondo i predetti orientamenti entrano in vigore con l'approvazione delle graduatorie in vigore successivamente al 31.12.1996 e relative all'anno 1996; L'Amministrazione centrale predisporra' un apposito software applicativo modificativo ed integrativo di quelli in dotazione alla SCICA, da distribuire tempestivamente onde consentire la possibilita' di predisporre le graduatorie; d) la predisposizione del programma informatico applicativo consentira', mediante presentazione di idonea certificazione da parte del lavoratore/lavoratrice interessati, l'aggiornamento immediato delle graduatorie relativamente agli elementi che incidono alla variazione dei punteggi, con esclusione dell'elemento riferito al reddito che sara' considerato annualmente; e) premesso che le CRI possono deliberare affinche' l'avviamento a selezione, anche con riferimento a singole circoscrizioni, avvenga secondo l'ordine di graduatoria mediante convocazione scritta, saranno adottate, in caso di avviamento a selezione "sui presenti" tutte quelle iniziative dirette a dare ampia diffusione e pubblicizzazione delle richieste di impiego al fine di garantire pari opportunita' di accesso al mondo del lavoro a tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti; f) le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 3,della legge 23 luglio 1991, n.223, dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione nelle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio percentualmente sfavorevoli alle lavoratrici, possono essere applicate anche per gli avviamenti a selezione ai sensi dell'articolo 16, legge n.56/87 e successive modifiche ed integrazioni. Roma, 19 luglio 1996.