Legge 27 aprile 1999 n.10 GURS n.20 del 30/04/1999
Art. 56.
Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi
informativi regionali
1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed
in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al
coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto
previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di
cui al presente articolo.
2. Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale
di una commissione interna nominata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto
obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di
cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti
obiettivi e criteri:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative
comunitarie;
g) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi
informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di
raccomandazione.
5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione,
allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove
sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le
amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo
scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni
caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del
controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono
occuparsi della gestione dei sistemi.
6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle
amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di
dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere
accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione,
riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli
atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita
dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile.
7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai
compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il
dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Regioni, sono affidate le seguenti attività:
a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti
regionali, sub regionali ed extra regionali;
b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle
Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni
di interventi e di costi;
c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete
internazionale Internet. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le
Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria
competenza e di pubblica utilità;
d) svolgere il servizio di provider a favore delle amministrazioni regionali;
e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine
dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61.
8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in
attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale,
la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione
di personale delle altre amministrazioni regionali.
9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del
citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma
triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale.
10. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6.
11. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa
fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi
informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001
viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per
l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.