Legge Regionale n. 27 del 15 05 1991 - Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 18.05.1991 n. 25

Titolo
Atto: Interventi a favore dell'occupazione.

Premessa
Prem.: Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: Capo I.
Interventi per l'occupazione.
ARTICOLO 1
Interventi formativi a favore di laureati
e diplomati di scuole secondarie.
1. Per il triennio 1991 - 1993 l' Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l' emigrazione è autorizzato a
predisporre, approvare e finanziare con propri decreti,
previo parere della Commissione regionale per
l'impiego, di cui all' articolo 1 della legge regionale
5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche ed
integrazioni, nonchè della commissione legislativa
permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale
siciliana, piani di formazione riservati a soggetti
privi di occupazione di età compresa tra i 18 ed i 40
anni, in possesso di diploma di laurea o di diploma di
scuola media di secondo grado, residenti in Sicilia ed
iscritti nelle liste di collocamento di un comune dell'
Isola.
2. Nell' ambito dei piani di cui al comma 1,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
istituisce e finanzia corsi di formazione professionale
di durata non inferiore a sei mesi, rivolti al
conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in
settori, e per profili professionali, aventi specifica
rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del
lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello
privato, con particolare riferimento ai settori
dell'informatica e della telematica, dell' agricoltura
specializzata, dei servizi sociali, dell'animazione
socio - culturale, della tutela ambientale, del
turismo, dei beni culturali, della innovazione
tecnologica.
3. Ai fini della predisposizione dei piani formativi e
della progettazione dei corsi possono essere chiamati a
partecipare alle sedute della Commissione regionale per
l'impiego esperti di settore appartenenti ad
amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati
in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai
quali sarà corrisposto un gettone di importo pari a
quello spettante ai componenti della commissione stessa
e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di
missione spettante al funzionario regionale
con qualifica di dirigente superiore.
4. La realizzazione dei corsi di formazione di cui al
comma 2 sarà affidata, mediante stipula di apposite
convenzioni, a dipartimenti ed istituti universitari
nonchè a soggetti aventi i requisiti necessari per
essere ammessi a fruire dei finanziamenti del Fondo
sociale europeo.
5. Con i piani di formazione saranno individuati le
qualifiche ed i profili professionali, gli indirizzi
formativi, il numero dei partecipanti, la durata, le
modalità per l' individuazione dei costi, i titoli di
studio e professionali richiesti ai fini
dell'ammissione ai corsi ed i criteri per la relativa
valutazione.
6. Con i decreti approvativi dei piani sarà disposta
l'assunzione degli impegni di spesa occorrenti per la
copertura degli oneri scaturenti dall'effettuazione dei
corsi, con imputazione a carico dell'esercizio fi-
nanziario in corso alla data di emanazione dei decreti
medesimi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 2
Modalità di ammissione ai corsi.
1. Le modalità di ammissione ai corsi di cui
all'articolo 1 sono disciplinate mediante appositi
bandi da approvarsi con decreto dell' Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l' emigrazione, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
2. Alla selezione degli aspiranti ai fini della
ammissione ai corsi di cui all' articolo 1 provvedono
apposite commissioni nominate con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
composte da un direttore del medesimo Assessorato, e da
due esperti di settore, scelti dal medesimo Assessore,
il quale nomina, altresì, il presidente nella persona
del predetto direttore.
3. Le mansioni di segretario delle commissioni
previste dal comma 2 sono svolte da un funzionario in
servizio presso gli uffici dell'Amministrazione
regionale del lavoro, con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparato.
4. Le commissioni istituite ai sensi del comma 2, in
conformità ai criteri stabiliti in applicazione del
comma 5 dell' articolo 1, procedono alla valutazione
dei titoli di studio e professionali prodotti dagli
aspiranti, nonchè alla formazione delle graduatorie di
merito, per ciascun profilo professionale.
5. Le graduatorie sono approvate con decreto dell'
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
6. Gli aspiranti sono ammessi ai corsi secondo
l'ordine della graduatoria ed in numero pari a quello
dei posti previsti.
7. I corsi, quale che sia il relativo profilo
professionale, potranno essere frequentati per una
volta soltanto.
8. Gli idonei non ammessi ai corsi hanno titolo a
subentrare secondo l'ordine della graduatoria, qualora
si verifichi la disponibilità di posti, semprechè il
numero delle ore di lezione già effettuato non abbia
ancora superato il 20 per cento delle ore di durata
complessiva del corso.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 3
Sostegno al reddito degli allievi.
1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti
dall'articolo 1 è corrisposto un assegno giornaliero di
lire 40.000 per ogni giorno di effettiva presenza.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 4
Prove finali.
1. Al termine dei corsi gli allievi saranno ammessi a
sostenere, previo giudizio favorevole del corpo
docente, una prova finale d'esame davanti a commissioni
nominate con decreto dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione e composte da un
funzionario con qualifica non inferiore a dirigente o
equiparato, in servizio presso gli uffici
dell'Amministrazione regionale del lavoro, in qualità
di presidente, e da due docenti del corso, nominati dal
medesimo Assessore. Le mansioni di segretario delle
commissioni d' esame sono svolte da un funzionario in
servizio presso gli uffici dell'Amministrazione
regionale del lavoro, con qualifica di dirigente o
equiparato.
2. Ai fini dell' ammissione alle prove finali d' esame
è richiesta una frequenza non inferiore ai 2/3 delle
ore di insegnamento complessivamente previste.
3. Agli allievi che abbiano superato la prova finale
d' esame è rilasciato l' attestato di qualifica a norma
delle vigenti disposizioni.
4. Ai presidenti, ai componenti ed ai segretari delle
commissioni di cui al presente articolo ed all'articolo
2 è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di
presenza nella misura spettante ai membri delle
commissioni d'esami operanti in seno
all'Amministrazione regionale e, ricorrendone i
presupposti, il trattamento di missione spettante al
funzionario regionale con qualifica di dirigente
superiore.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 5
Corsi di formazione per la gestione di impianti pubblici.
1. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
istituisce e finanzia, con le modalità di cui agli
articoli da 1 a 4, anche attraverso la predisposizione
di appositi piani di settore, corsi di formazione
professionale di durata non superiore ad un anno,
destinati alla acquisizione di specifiche
professionalità occorrenti per la gestione e la
manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità
sociale, con particolare riferimento ai sistemi idrici
ed acquedottistici, ai dissalatori, ai depuratori, alle
discariche controllate ed all' impiantistica sportiva.
2. Le competenti amministrazioni provvedono a fornire
all' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione i dati e gli elementi riguardanti le
esigenze formative, in relazione all'entità ed alle
caratteristiche delle opere e degli impianti.
3. La gestione dei corsi di cui al comma 1 sarà
effettuata dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo
1.
4. I soggetti i quali abbiano frequentato con esito
favorevole i corsi previsti dal presente articolo hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni da effettuarsi
da parte degli enti o delle società, anche a capitale
misto, che risultino aggiudicatarie degli appalti o
concessionarie per la gestione e la manutenzione degli
impianti e delle opere di cui al comma 1.
5. Le imprese anche a capitale misto ed i consorzi che
assumano la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti previsti dal comma 1, hanno facoltà di
assumere con richiesta nominativa, per l'effettuazione
dei lavori relativi, i lavoratori in possesso
dell'attestato di qualifica conseguito a seguito della
frequenza ai corsi previsti dal presente articolo.
6. Ai fini della predisposizione degli interventi
formativi previsti dall'articolo 1 e dal presente
articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione si avvale anche dell'agenzia regionale
per l'impiego e per la formazione professionale,
nell'ambito delle competenze ad essa assegnate
dall'articolo 9 della legge regionale 21 settembre
1990, n. 36.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 6
Riserve di posti per l'accesso ai corsi.
1. Ai soggetti i quali abbiano partecipato, per periodi
complessivamente non inferiori a centoottanta giorni,
alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è
riservata una quota fino al 25 per cento dei posti
previsti nell'ambito dei corsi di cui agli articoli 1 e
5, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti
ai fini dell'ammissione ai corsi medesimi. La
sussistenza di tali periodi è comprovata attraverso
apposita certificazione rilasciata dal competente
Ufficio provinciale del lavoro.
2. Il periodo utile per accedere alla riserva della
quota di cui al comma 1 è ridotto a novanta giorni nel
caso di soggetti che siano subentrati come supplenti
nella realizzazione dei progetti di utilità
collettiva.
3. Nei corsi di cui agli articoli 1 e 5 una quota del
25 per cento dei posti previsti per ciascun corso è
riservata ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 32
anni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 7
Riserve di posti nei pubblici concorsi.
1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1
e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato
di qualifica, nonchè ai soggetti in possesso del
richiesto titolo di studio che per un periodo non
inferiore a centoottanta giorni abbiano partecipato
alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è
riservata, nell' ambito dei concorsi indetti dalle
amministrazioni, enti ed aziende di cui all' articolo 1
della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e per il
periodo di un triennio a partire dalla data di
approvazione della presente legge, una quota del 50 per
cento dei posti messi a concorso, per qualifiche o
profili professionali uguali o strettamente affini a
quelli oggetto del corso frequentato.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di
handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18
aprile 1981, n. 68 , in possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso al pubblico impiego
relativamente alle categorie protette, è riservata una
quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso
dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui
all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988,
n. 2.
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ARTICOLO 8
Assunzioni con richiesta nominativa.
1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in
materia di assunzioni con richiesta nominativa, le
imprese operanti nei settori dell'agricoltura,
dell'industria, del commercio, del turismo,
dell'artigianato e dell' ambiente hanno facoltà di
avanzare richiesta nominativa per l' assunzione di
lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori che abbiano superato l'età massima
prevista per l'assunzione con contratto di formazione e
lavoro e che non abbiano superato il quarantesimo anno
di età, iscritti da almeno tre anni nella prima classe
delle liste di collocamento e privi di occupazione al
momento della richiesta di assunzione;
b) lavoratori di età non superiore ai quarantacinque
anni, iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della
normativa vigente;
c) lavoratori di età non superiore ai quarantacinque
anni, iscritti nella prima classe delle liste di
collocamento, i quali abbiano conseguito l' attestato
di qualifica a seguito della frequenza ai corsi
previsti dagli articoli 1 e 5;
d) soggetti portatori di handicap, ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981,
n. 68;
e) soggetti di età non superiore ai quaranta anni, i
quali trovandosi in condizioni di tossicodipendenza,
abbiano seguito terapie di riabilitazione presso centri
di riabilitazione convenzionati a norma di legge o
presso strutture pubbliche;
f) lavoratori iscritti nella prima classe delle liste
di collocamento e privi di occupazione, i quali siano
in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 6.
2. I soggetti previsti dal comma 1, lettera e
esibiranno la certificazione rilasciata dalla struttura
pubblica o la dichiarazione del centro convenzionato,
vistata dal competente servizio dell'unità sanitaria
locale, attestante che i soggetti stessi hanno portato
a termine con esito favorevole la terapia di
riabilitazione.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 9
Contributi alle imprese per assunzioni
a tempo indeterminato.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione è
autorizzato a corrispondere alle imprese operanti nei
settori dell'agricoltura, della piccola e media
industria, del turismo, del commercio, dell'artigianato
e dell'ambiente, le quali procedano alla assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori appartenenti alle
categorie previste dal comma 1 dell' articolo 8, per il
periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50
per cento, 40 per cento e 25 per cento della
retribuzione spettante in applicazione dei contratti
collettivi di categoria, rispettivamente per il primo,
il secondo ed il terzo anno.
2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è
elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento,
rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo
anno, nei riguardi dei soggetti previsti dal comma 1,
lettere d, e ed f dell'articolo 8.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato altresì a concedere contributi, fino alla
misura dell'80 per cento dell'onere sostenuto, in
favore dei datori di lavoro che provvedano
all'abbattimento delle barriere architettoniche in
relazione alla assunzione dei soggetti previsti
dall'articolo 8, comma 1, lettera d.
4. I contributi previsti dal comma 1 saranno
corrisposti per ciascun lavoratore assunto ed occupato
in Sicilia in aggiunta ai lavoratori a tempo
indeterminato risultanti in organico alla data del 31
dicembre 1990 e per la durata effettiva del rapporto di
lavoro, relativamente alle assunzioni effettuate nel
periodo compreso tra il primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge ed il 31 dicembre 1993.
5. I predetti contributi non sono cumulabili con
analoghe agevolazioni previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.
6. La concessione dei contributi è subordinata
all'applicazione da parte delle imprese nei confronti
dei propri dipendenti di condizioni economiche e
normative non inferiori a quelle previste dai vigenti
contratti collettivi di categoria.
7. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo
percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui
quest'ultimo venga licenziato per riduzione di
personale nei mesi successivi alla sua assunzione.
8. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese
beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati
del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni,
la revoca dei contributi stessi.
9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
dispone con proprio decreto l'impegno degli
stanziamenti annualmente autorizzati per le finalità
del presente articolo, nonchè l'accreditamento delle
somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali
del lavoro, i quali provvederanno alla erogazione dei
contributi.
10. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, saranno
emanate le occorrenti istruzioni attuative.
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ARTICOLO 10
Contratti di formazione e lavoro.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione,
anche nel quadro delle intese previste dall'articolo 8
della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è
autorizzato a concedere alle imprese operanti nei
settori dell'agricoltura e del credito cooperativo,
della piccola e media industria, del commercio,
dell'artigianato, del turismo e dell'ambiente, nonchè
ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i
quali procedano ad assunzioni con contratto di
formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e sulla base di
progetti preventivamente approvati dalla Commissione
regionale per l' impiego, contributi sulla retribuzione
pari:
a) al 30 per cento della retribuzione spettante in
applicazione dei contratti collettivi di categoria, per
l'intera durata del contratto di formazione e lavoro.
Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le
assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi
alle intese previste dall'articolo 8 della legge
regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovvero riguardino
giovani iscritti da almeno tre anni nella prima classe
delle liste di collocamento e privi di occupazione, o
soggetti portatori di handicap, o ex tossicodipendenti,
o soggetti in possesso dei requisiti di cui ai comma 1
e 2 dell'articolo 6;
b) contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25
per cento della retribuzione spettante in applicazione
dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente
per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di
mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro. I contributi sono elevati della misura del 65
per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente
per il primo, il secondo ed il terzo anno, qualora le
assunzioni riguardino i soggetti di cui al comma 1,
lettere d, e ed f dell'articolo 8.
2. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano
applicazione per le assunzioni con contratto di
formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra
il primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992
ed a condizione che le imprese nei due anni precedenti
non abbiano effettuato riduzioni di personale.
3. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano ai
datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo
indeterminato almeno il 50 per cento dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro a partire
dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile
1986, n. 113.
4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emi-
grazione effettua controlli ispettivi a mezzo degli
ispettorati del lavoro anche per quanto concerne il
regolare svolgimento delle attività formative e
dispone, in caso di accertata inosservanza, la revoca
dei contributi.
5. Qualora intervengano in campo nazionale
provvedimenti di proroga dei benefici disposti
dall'articolo 3 della legge 11 aprile 1986, n. 113, i
contributi di cui al comma 1 saranno erogati detraendo
dall'ammontare degli stessi l'importo del
corrispondente trattamento statale.
6. Trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'articolo
6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 11
Formazione in azienda.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
previo parere della Commissione regionale per l'impiego
di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a
stipulare convenzioni con imprese, gruppi di imprese e
loro consorzi, aventi ad oggetto lo svolgimento di
attività formative in azienda per la acquisizione di
professionalità specifiche, ovvero diverse o più
elevate rispetto a quelle possedute, da parte di
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento,
disoccupati o occupati a tempo parziale, di età non
superiore ai 45 anni.
Tali attività saranno indirizzate, in particolare, ai
giovani e potranno realizzarsi anche attraverso forme
di alternanza tra studio e formazione.
2. Ai fini della stipula delle convenzioni previste
dal comma 1, le imprese, gruppi di imprese e loro
consorzi debbono obbligarsi ad assumere a tempo
indeterminato, entro dodici mesi dalla conclusione
delle attività formative, almeno il 70 per cento delle
unità da formare. In caso di inadempienza a tale
obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici
concessi ai sensi del presente articolo ed il recupero
delle somme erogate. Con le medesime convenzioni
saranno individuati i criteri di selezione, la durata
ed i contenuti delle attività formative, le modalità
del loro svolgimento, nonchè le strutture e le capacità
organizzative da utilizzare.
3. Le attività formative previste dal comma 1 non
potranno avere una durata complessivamente superiore a
12 mesi o, eventualmente a 24 mesi per profili
professionali elevati o che comportino l'acquisizione
di cognizioni tecniche particolarmente complesse. Esse
debbono essere finalizzate esclusivamente all'
apprendimento, con esclusione di qualsiasi scopo di
produzione aziendale e non sono ripetibili per i
medesimi soggetti, relativamente a profili
professionali di contenuto eguale o analogo, né presso
la medesima impresa, né presso altre imprese.
4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
previo parere della Commissione regionale per l'impiego
di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e
successive modifiche ed integrazioni, fissa i parametri
per la determinazione dell'importo delle quote
forfettarie da corrispondere alle imprese a titolo di
rimborso delle spese sostenute per la formazione.
5. Ai lavoratori che svolgano attività formative in
aziende ai sensi del comma 1, è corrisposto, per ogni
giorno di effettiva presenza, un assegno nella misura
prevista dall'articolo 16.
6. Qualora le imprese, per lo svolgimento delle
attività formative previste dal comma 1, chiedano
l'autorizzazione della Regione ai fini dell'accesso
agli interventi del Fondo sociale europeo, l'importo
delle quote di cui ai commi 4 e 5 è detratto
dall'ammontare dei contributi concedibili, da porre a
carico della Comunità Europea ed eventualmente del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845.
7. Durante i periodi di formazione in azienda i
lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie
previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè
alla completa copertura dai rischi di infortunio,
attraverso apposita convenzione da stipularsi tra
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e della
emigrazione e l' Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
8. La Commissione regionale per l'impiego, per lo
svolgimento dei compiti previsti dai commi 1, e 4, è
facultata ad avvalersi di esperti di settore di
amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati
in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai
quali sarà corrisposto un gettone di presenza di
importo pari a quello spettante ai componenti e,
ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione
spettante al funzionario regionale con la qualifica di
dirigente superiore.
9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
effettua controlli sullo svolgimento delle attività
formative previste dal presente articolo a mezzo degli
ispettorati del lavoro, e può procedere in caso di
accertate inosservanze da parte dell'impresa alla
disdetta delle convenzioni.
10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione
provvede con proprio decreto all'impegno dei fondi
stanziati annualmente per le finalità del presente
articolo e all'accreditamento delle quote occorrenti ai
direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali
faranno luogo al pagamento delle spettanze previste dai
commi 4 e 5.
11. Al termine della attività formativa l'impresa è
tenuta ad attestare con annotazione sul libretto di
lavoro i risultati formativi conseguiti dal lavoratore,
dandone comunicazione all'ufficio di collocamento
territorialmente competente.
12. Entro dodici mesi dal termine dell'attività
formativa le imprese hanno facoltà di assumere
nominativamente a tempo indeterminato coloro che hanno
svolto tale attività, per l'assolvimento di mansioni
corrispondenti ai risultati formativi conseguiti. Le
imprese che svolgano attività formative ai sensi del
presente articolo non possono usufruire dei contributi
previsti dall'articolo 10.
13. Le imprese operanti nei settori dell'agricoltura,
della piccola e media industria, del turismo, del
commercio, dell'artigianato e dell'ambiente, le quali
avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa
prevista dal comma 12 procedano alla assunzione di
lavoratori a tempo indeterminato, entro dodici mesi
dalla conclusione dell'attività formativa in azienda e
per quote non inferiori al 70 per cento delle unità che
hanno svolto l'attività stessa, hanno titolo a fruire
dei contributi di cui all'articolo 9.
14. Possono accedere alle convenzioni previste dal
presente articolo le imprese, gruppi di imprese e loro
consorzi, che applichino nei confronti dei loro
dipendenti condizioni economiche e normative non
inferiori a quelle previste dai vigenti contratti
collettivi di categoria e che non abbiano effettuato
sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, né abbiano proceduto a
riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti,
salvo che le professionalità da acquisirsi da parte dei
lavoratori da impegnare nelle attività formative
oggetto delle convenzioni non siano diverse da quelle
dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o
riduzioni di personale.
15. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
altresì autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, convenzioni con i datori di
lavoro che procedano all'assunzione di giovani con
contratto di formazione e lavoro, per la realizzazione
dei relativi programmi formativi. I progetti approvati
dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi
della vigente normativa dovranno, in tal caso,
precisare modalità e contenuti delle attività formative
condotte in alternanza con quelle lavorative.
16. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l' emigrazione è
autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro
consorzi per la organizzazione e la gestione di corsi
di formazione professionale a vantaggio degli
apprendisti, conformemente alle previsioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, in specie nel
settore dell'artigianato.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 12
Disposizioni relative ai soggetti portatori di handicap.
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'
emigrazione, in attuazione del piano di interventi
approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16,
entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentito il coordinamento delle
associazioni per i diritti degli handicappati, adotta
iniziative volte a favorire l'inserimento nelle imprese
dei soggetti portatori di handicap, attraverso gli
interventi specificatamente previsti dagli articoli 8,
9 , 10 e 11.
2. Qualora non siano state costituite le equipes
interdisciplinari previste dal piano indicato al comma
1, il tipo ed il grado di handicap dei soggetti di cui
all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n.
68 sono accertati dai servizi sanitari esistenti presso
le unità sanitarie locali, che provvedono, altresì,
alla relativa diagnosi funzionale.
3. Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa dei
portatori di handicap, le cooperative formate da un
numero di soggetti handicappati compreso tra il 30 per
cento ed il 50 per cento del numero totale dei soci
lavoratori usufruiscono dei benefici previsti agli
articoli 8, 9, 10 e 11 per tutti i soci lavoratori
impegnati a tempo pieno nell'attività delle
cooperative.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: Capo II.
Disposizioni in materia di formazione professionale.
ARTICOLO 13
Programmazione e coordinamento degli interventi
in materia di formazione professionale.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in
armonia con le linee della programmazione regionale
provvede alla programmazione delle iniziative di
formazione professionale di propria competenza, ivi
comprese quelle previste dalla presente legge, ed al
coordinamento dei mezzi e delle risorse disponibili
derivanti dai fondi regionali, statali e comunitari,
avvalendosi della Commissione regionale per l'impiego,
nonché dell'Agenzia regionale per l' impiego e per la
formazione professionale e dell'Osservatorio regionale
del mercato del lavoro, istituiti ai sensi della legge
regionale 21 settembre 1990, n. 36.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 14
Interventi per l'incentivazione della professionalità
nel settore pubblico e privato e istituzione del
Premio Giovanni Bonsignore .
1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione
ed allo scopo di incentivare le professionalità nel
settore pubblico e privato, la Regione siciliana
promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la
diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di
gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e
sperimentazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente
della Regione è autorizzato ad erogare al Centro
ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo
annuo, a decorrere dal 1991, di lire 3.000 milioni da
destinare:
a) quanto a lire 500 milioni, alla istituzione di dieci
borse di studio, annuali o biennali, denominate 'Premio
Giovanni Bonsignore', per ricordare la figura e la
professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni
Bonsignore;
b) quanto a lire 2.500 milioni, all'organizzazione e
gestione di iniziative per il perfezionamento e
l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari
e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e
privato. Tali iniziative dovranno mirare sia
all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla
sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse
professionali, anche mediante convenzioni con altri
istituti specializzati operanti nell'ambito
comunitario.
3. Il Presidente della Regione, con decreto da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, provvederà a stabilire le
modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle
università siciliane delle borse di studio di cui alla
lettera a del comma 2, destinandole ad attività di alta
formazione e ricerca nel settore del management
pubblico e garantendo criteri per la più ampia
partecipazione alla selezione.
4. Delle predette borse di studio una, di carattere
biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori
di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale
18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di
laurea conseguito in una università siciliana, che
intendano impegnarsi nel campo della ricerca
scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare
avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica
nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa
di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il
titolare della stessa potrà essere assunto con
contratto a tempo indeterminato da parte del predetto
Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca.
Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede
ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47. Le relative somme saranno versate
direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.
5. Il CERISDI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli
anni di contribuzione, presenterà una dettagliata
relazione sull'attività svolta e sui risultati
conseguiti, formulando, se necessario, le proprie
proposte per l'adeguamento dei modelli organizzativi
regionali alla nuove realtà.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 15
Corsi di orientamento e di formazione di base.
1. Per il triennio 1991-93 l'Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad
istituire e finanziare, con le modalità previste dalla
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, corsi di
orientamento e di formazione di base, riservati ai
giovani di età non superiore ai 29 anni iscritti nelle
liste di collocamento e privi di occupazione, i quali
nel medesimo anno scolastico frequentino presso
istituzioni scolastiche pubbliche corsi sperimentali di
scuola media per lavoratori finalizzati al
conseguimento del titolo di studio della scuola
dell'obbligo.
2. I corsi di formazione dovranno essere organizzati
con modalità tali da consentire la contemporanea
frequenza di quelli scolastici.
3. I corsi dovranno essere finalizzati ad orientare i
giovani circa le scelte lavorative ed a fornire
strumenti culturali integrativi e complementari
rispetto a quelli offerti dalla scuola dell'obbligo,
nonchè tecniche e metodologie atte a potenziare le
opportunità di adeguato inserimento nel mondo del
lavoro, anche attraverso l'acquisizione di esperienze
presso strutture produttive.
4. Ai giovani che dimostrino di aver superato
positivamente gli esami finali dei corsi sperimentali
di cui al comma 1 e che superino anche quelli finali
del corso di formazione, l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l' emigrazione potrà concedere, per una
sola volta, un assegno finale pari a metà dell'importo
complessivo degli assegni giornalieri spettanti per la
frequenza del corso di formazione.
5. Gli enti cui venga affidata la gestione dei corsi
di formazione previsti dal presente articolo dovranno
utilizzare per lo svolgimento dei corsi medesimi
esclusivamente personale in forza alla data di entrata
in vigore della presente legge, dando la precedenza a
quello impegnato in processi di mobilità, ove ricorrano
i necessari requisiti professionali.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a partecipare, anche attraverso idoneo
concorso finanziario, alla realizzazione di iniziative
innovative e/o sperimentali attuate in Sicilia dagli
organi competenti in materia di pubblica istruzione, i
cui programmi prevedano anche lo svolgimento di
attività formative e/o di orientamento.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 16
Assegno agli allievi per la frequenza ai corsi
di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
1. Agli allievi che partecipano ai corsi istituiti e
finanziati ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976,
n. 24, è corrisposto per ogni giorno di effettiva
presenza un assegno giornaliero dell'importo di lire
8.000.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano
applicazione a partire dall'anno formativo successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
sentita la Commissione regionale per l'impiego, è
autorizzato ad elevare con proprio decreto l'importo
dell'assegno di cui al comma 1, anche in relazione alla
tipologia ed ai contenuti dei corsi di formazione.
4. Le norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987,
n. 12, nel caso in cui si verifichino le condizioni in
essa previste, sono estese a tutto il personale
dipendente dagli enti di formazione professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 17
Procedure per l'erogazione dei contributi
per la formazione professionale.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale
21 settembre 1990, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione entro il mese di luglio di ogni anno,
approva il piano regionale per la formazione
professionale secondo le modalità e le procedure
previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e
successive modifiche ed integrazioni. Entro novanta
giorni dall'adozione del decreto approvativo del piano
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione provvede al versamento delle somme
impegnate con il medesimo decreto, in favore degli enti
cui è affidata la gestione delle attività formative.
All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme,
necessarie a coprire l'intero fabbisogno delle spese
per il personale, fino alla conclusione dell'attività
inclusa nel piano, l'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione provvederà entro il
mese di gennaio. A tal fine gli enti gestori
inoltreranno i prospetti dei costi globali da
sostenere, per il completamento delle attività
formative, all'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, il quale, effettuato l'esame dei
prospetti medesimi, corrisponderà altresì le somme
occorrenti alla copertura delle spese di gestione, fino
alla concorrenza del 90 per cento delle stesse.
2. Le somme saranno versate su due appositi conti
correnti destinati, rispettivamente, al pagamento delle
competenze da corrispondere al personale impegnato
nell'attività formativa, compresi gli oneri riflessi,
ed alle spese di gestione. Gli interessi attivi
maturati sui predetti conti correnti, il cui tasso di
interesse non può essere inferiore a quello praticato
dagli istituti di credito che gestiscono il servizio di
cassa della Regione ai sensi della legge regionale 6
maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed
integrazioni, sono versati in entrata nel bilancio
della Regione, al netto delle spese per la tenuta dei
conti medesimi, il cui ammontare non può comunque
essere superiore a quello determinato a norma
dell'articolo 2, n. 2, della predetta legge regionale
6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed
integrazioni. I pagamenti relativi alle spese del
personale sono disposti mensilmente dagli enti previa
apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione
delle somme da erogare, del visto da parte degli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, i
quali verificheranno preventivamente l'avvenuto
pagamento delle somme dovute al personale ed il
versamento dei relativi oneri riflessi riguardanti il
mese precedente'.
2. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale
21 settembre 1990, n. 36, dopo le parole: 10 per cento
sono aggiunte le seguenti: delle spese di gestione .
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo
hanno effetto a partire dall'anno formativo successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 18
Attività formativa nel settore sanitario.
1. Per un periodo di cinque anni, a decorrere
dall'anno scolastico 1990 - 91, sono prorogati con le
modalità ivi stabilite gli assegni di studio e le
indennità di cui all'articolo 10 della legge regionale
24 luglio 1978, n. 22, così come modificata ed
integrata dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, n. 7, e
13 giugno 1984, n. 40, da corrispondere agli allievi
che frequentano i corsi di formazione. L'ammontare dei
predetti assegni di studio è elevato a lire 20.000
milioni.
2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario
1991, valutato in lire 12.158 milioni, di cui lire
3.000 milioni per i corsi istituiti presso le
università dell'Isola e lire 9.158 milioni per i corsi
istituiti presso le unità sanitarie locali, si fa
fronte, quanto a lire 1.300 milioni con la
disponibilità del capitolo 42822 e, quanto a lire
10.858 milioni, con parte delle disponibilità del
capitolo 42840 del bilancio della Regione per
l'esercizio in corso.
3. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si
farà fronte con parte delle assegnazioni di parte
corrente del Fondo sanitario regionale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: Capo III.
Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo
23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
ARTICOLO 19
Interventi integrativi dell'articolo 23 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 22 della legge
regionale 21 settembre 1990, n. 36.
1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata
ad estendere fino al 30 giugno 1992 la durata massima
dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo
23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modifiche ed integrazioni, compresi i progetti di
utilità collettiva di cui all'articolo 22, comma 1,
della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, con le
modalità previste dallo stesso articolo 22.
2. Per quanto attiene ai settori dell'informatica e
della telematica, dell'agricoltura specializzata, dell'
agriturismo, dei servizi sociali, dell'animazione socio
- culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei
beni culturali, della protezione civile e degli
interventi a favore degli immigrati possono essere
stipulate convenzioni con gli enti locali da parte di
cooperative che si impegnino ad assumere, per la
gestione di tali servizi, personale la cui maggioranza
sia costituita da soggetti che sono stati impegnati per
almeno novanta giorni nelle iniziative di cui
all'articolo 23 della legge n. 67 del 1988.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 20
Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo
23 della legge regionale 11 marzo 1988, n. 67.
1. Per il periodo di un triennio a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge il 50 per
cento delle assunzioni da effettuarsi ai sensi della
vigente normativa da parte delle amministrazioni, enti
ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale
12 febbraio 1988, n. 2, relativamente a qualifiche o
profili professionali per i quali è previsto ai fini
dell'accesso il possesso del titolo di studio non
superiore a quello della scuola dell'obbligo, è
riservato ai soggetti che per periodi complessivamente
non inferiori a centoottanta giorni abbiano partecipato
alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: Capo IV.
Disposizioni varie.
ARTICOLO 21
Interventi a favore dei coordinatori
dei progetti di utilità collettiva.
1. I benefici di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma
1,8, comma 1, lettera f, 9, comma 2, 19, comma 2 e all'
articolo 20, previsti per i soggetti impegnati nella
realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni,
sono estesi ai coordinatori dei progetti medesimi che
abbiano svolto tale compito per un periodo non
inferiore a centoottanta giorni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 22
Competenze delle direzioni regionali.
1. Ferme restando le attribuzioni generali ed in
materia di occupazione e di disciplina dei rapporti di
lavoro, anche di carattere speciale, della direzione
Lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione sono demandati alle competenze della
direzione formazione professionale ed orientamento
del medesimo Assessorato gli interventi relativi alla
programmazione, organizzazione e svolgimento di corsi
di formazione e di attività formative.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 23
Personale delle soppresse scuole sussidiarie.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge
regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si applicano, ad
istanza da presentarsi entro il sessantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al personale delle soppresse scuole sussidiarie che non
abbia optato per il ruolo amministrativo della Regione
siciliana, per essere utilizzato nelle direzioni
didattiche o nei distretti scolastici.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 24
Personale dell'Amministrazione regionale.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a
trasformare il rapporto di lavoro del personale già in
servizio, nonché di quello che dovrà essere assunto in
forza di concorsi già banditi da part - time a tempo
pieno con decorrenza giuridica non successiva a
sessanta giorni dalla data di approvazione della
presente legge.
2. L'articolo 29 della legge regionale 29 ottobre
1985, n. 41, è abrogato.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 25
Personale del Corpo forestale della Regione siciliana.
1. L'organico del Corpo forestale della Regione
siciliana, per far fronte ai nuovi compiti allo stesso
attribuiti dalle recenti leggi statali e regionali in
materia di difesa del suolo, di tutela delle aree
protette e di protezione civile è aumentato del 25 per
cento rispetto alla tabella M di cui alla legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
2. Per l'assunzione dei sottufficiali e delle guardie
forestali, ai fini della determinazione dei requisiti
nei limiti di età previsti dagli articoli 27 e 28 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, va valutato il
servizio militare ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958. Tale disposto si applica anche per i
concorsi già espletati, banditi antecedentemente alla
data della suddetta legge statale sempreché sia ancora
utilizzabile la graduatoria.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 26
Interventi a sostegno di lavoratori di aziende
in crisi.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione, ai
lavoratori sospesi dalle aziende operanti nel settore
dell'indotto petrolchimico di Gela e dalle aziende
operanti nell'indotto della raffineria di Milazzo,
un'indennità straordinaria mensile pari al 95 per cento
del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria per i periodi di effettiva sospensione,
compresi tra il 1° aprile e il 30 settembre 1991.
2. Trovano applicazione le procedure previste dagli
articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto
1984, n. 61.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire
8.000 milioni, cui si provvede con parte delle
disponibilità dell'apposito fondo destinato al
finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto
nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il
collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con
decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n.
25.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 27
Cantieri di lavoro riservati ai lavoratori
edili disoccupati.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato ai sensi della legge regionale 12 marzo
1986, n. 12, a disporre l'apertura dei cantieri di
lavoro da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei
lavoratori edili disoccupati, iscritti nelle liste dei
rispettivi uffici di collocamento, che risultino tali
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere occorrente per la realizzazione delle
finalità di cui al comma 1, previsto per il corrente
esercizio finanziario in lire 12.000 milioni, si
provvede con parte delle disponibilità dell'apposito
fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi
legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano
per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori
disoccupati istituito con decreto del Presidente della
Regione 18 aprile 1951, n. 25.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente
articolo trovano applicazione le disposizioni contenute
negli articoli da 1 a 3 della legge regionale 12 marzo
1986, n. 12.
4. In tutti i cantieri di lavoro è riservata una quota
del 10 per cento di lavoratori in favore degli ex
carcerati e dei soggetti dimessi da comunità o centri
di cura e recupero di tossicodipendenti o soggetti
d'alcolismo. I soggetti interessati sono tenuti a
fornire idonea certificazione agli uffici di
collocamento competenti per territorio.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 28
Norme finanziarie.
1. Per le finalità della presente legge, è
autorizzata, per il triennio 1991 - 1993, la spesa
complessiva di lire 834.000 milioni, così ripartita:
(in milioni di lire)
1991 1992 1993
Articoli 1, 3 e 4: Interventi
formativi a favore di laureati
e diplomati 14.000 95.000 95.000
Articolo 5 : Corsi di formazione
per la gestione di impianti
pubblici 5.000 15.000 15.000
Articolo 9: Contributi alle imprese
per le assunzioni a tempo
indeterminato 10.000 70.000 70.000
Articolo 10: Contratti di formazione
e lavoro 10.000 70.000 70.000
Art. 11: Formazione in azienda 5.000 18.000 20.000
Articolo 14: Interventi per
l' incentivazione della
professionalità.
Premio G. Bonsignore 3.000 3.000 3.000
Articolo 15: Corsi di orientamento e
di formazione di base 2.000 12.000 12.000
Articolo 16: Elevazione dell'assegno
agli allievi per la frequenza ai
corsi di cui alla legge regionale
6 marzo 1976, n. 24 12.000 37.000 67.000
Articolo 19: Interventi integrativi
dell'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e della legge regionale
21 settembre 1990, n. 36 25.000 60.000 -----
Articolo 24: Personale
amministrativo regionale 2.000 2.000 2.000
Articolo 25: Personale
Corpo forestale ----- 2.000 8.000
2. L'onere complessivo di lire 834.000 milioni
derivante dall'applicazione degli articoli di cui al
comma 1 per il triennio 1991 - 1993 trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire
827.500 milioni nel progetto strategico 'C' -
Consolidamento ed ampliamento della base produttiva -
codice 3111 Fondo per l'occupazione , e quanto a lire
6.500 milioni nel progetto 07.09 Attività ed
interventi non inseriti nei progetti strategici .
3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario
1991, pari a lire 88.000 milioni, si provvede quanto a
lire 81.500 milioni con le disponibilità del capitolo
60780 e quanto a lire 6.500 milioni con parte delle
disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
4. Le somme occorrenti per il raggiungimento delle
finalità previste dagli articoli 15 e 16 sono iscritte
annualmente nel capitolo 34109 del bilancio di
previsione.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 29
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

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