Gruppo IX/D.L. prot.n. 3400 del 17/05/2000
Oggetto: Incentivo ex art. 3 comma 5 D.M. 21/05/1998 - Contributo ex art. 2 L.R. 3/98 e successive modifiche ed integrazioni - Cumulabilità. Risposta a quesito.
All'Ufficio Reg.le del Lavoro e M.O.
Palermo
Agli UU.PP.LL.M.O
Loro sedi
Al Coordinamento Regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Sede
Al Gruppo X/D.L.
Sede
A seguito di apposito quesito, concernente l'oggetto, posto dall'UPLMO di Trapani si
precisa che, giusta circolare assessoriale 2 aprile 1998 n. 309, l'applicazione delle
misure riguardante il contributo per progetti di formazione all'autoimpiego ex art. 2 L.R.
3/98 e successive modifiche e integrazioni non consente il cumulo con altri contributi
pevisti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria per azioni di
formazione.
Ciò posto, non si ravvisa incompatibilità per i soggetti ex L.R. 85/95, fruitori del
predetto contributo ed in possesso dei requisiti fissati dalla circolare ministeriale n.
138/98 del 21/XII/98 in attuazione del Decreto interministeriale 21/05/98, di accedere
alla misura ex art.2 L.R. 3/98 e successive modifiche, ferma restando, ai fini della
cumulabilità, l'ossevanza della regola del cosiddetto 'de minimis', limite consentito
dalla normativa comunitaria, peraltro, previsto dal Decreto Legislativo 28/Febbraio/2000
n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma
dell'art.45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999 n. 144), art. 7 comma 5.
Ricorrendo la fattispecie in questione gli Uffici provinciali del Lavoro e della M.O.
avranno, pertanto cura di acquisire preventivamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà - ALLEGATO 1 - della Circolare assessoriale 19 gennaio 2000 n. 1 (G.U.R.S.
parte 1 n. 4 del 28/01/2000).
La presente nota sarà inserita nel sito INTERNET Ufficiale dell Assessorato Regionale
Lavoro (www.regione.sicilia.it/lavoro).
L'assessore
(On.le Antonino Papania)