Legge Regionale n. 3 del 23 01 1998

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 01 1998 n. 5


Titolo

Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di
proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente
dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.

Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

*-*-*-*-*-*-*-*-*

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI,
FORMAZIONE ALL'AUTOPIMPIEGO ED INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE.

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel
decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24
giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili,
ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano
applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni
contenute nel presente articolo.
2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di
utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i
settori istituzionali dei soggetti attuatori.
3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori
socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per
l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite
dalla commissione regionale per l'impiego.
4. Ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati,
entro la data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, si applicano le agevolazioni previste
dalla normativa statale. I predetti lavoratori possono essere
assegnati a nuovi progetti quando sia trascorso un periodo di
almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente
progetto.
5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed
occupazionali finanziati con risorse statali si applica
l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si
fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di
analoghi progetti.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti
all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui
all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte
salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed
economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle
relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in
conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione
alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente
utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.
8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11
e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti
e realizzati dagli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 2

Formazione all'autoimpiego

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui
all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,
progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85
e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 24, per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma
precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85.
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle
disponibilità del capitolo 33727.

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ARTICOLO 3

Rimborso all'INPS

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30, è aggiunto il seguente:
'4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per
l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti
agli articoli precedenti'.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata
la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, alla quale si
fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 33728
del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 4

Interventi per l'occupazione affidati agli Enti Locali

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a ripartire annualmente alle Province ed ai
comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per
l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati,
da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione
sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali
in favore degli enti locali.
2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un
'Fondo per l'occupazione' nel quale confluiscano le somme di
cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno
fruire della ripartizione annuale qualora il proprio 'Fondo
per l'occupazione' sia cofinanziato con risorse finanziarie
dalle amministrazioni interessate.
3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento
per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per
cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di
almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le
province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono
utilizzare anche i fondi di cui all'articolo 45, comma 1,
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di
cui al comma 1 per finanziare:
a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove
attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo
nonchè ad attività che comportano l'esercizio di arti e
professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di
contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di
esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti
dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di
progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di
lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti
disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto
attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto
e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi
provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato
locale, che non possono in ogni caso superare quelli
ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere
pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione
totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la
normativa vigente in materia di appalti, a società
cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui
all'articolo 25, comma 5, lettere a) e b) della legge 23
luglio 1991, n. 223.
c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai
sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 5

Modifica di norme in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 è così sostituito:
'3. Per ciascun Assessorato regionale, i direttori preposti
alle Direzioni dalle quali in base ai rispettivi
funzionigrammi dipendono i gruppi competenti in materia di
personale assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Per gli uffici periferici,
dette funzioni sono attribuite ai capi degli uffici stessi'.

*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 6

Concorsi pubblici. Limiti d'età.

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
banditi dalla Regione siciliana nonchè dalle pubbliche
Amministrazioni, nel territorio della Regione siciliana si
applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 7

Nuclei speciali di vigilanza

1. Nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi
organici concernenti il riordino degli uffici
dell'Amministrazione regionale del lavoro, l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, in relazione alle esigenze
presenti sul territorio, è autorizzato ad istituire presso le
Sezioni Circoscrizionali per l'impiego, di cui all'articolo 2
della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, alle
dipendenze funzionali degli Ispettorati provinciali del
lavoro territorialmente competenti, i nuclei speciali di
vigilanza previsti dal comma 8 dell'articolo 9 bis della
legge 28 novembre 1996, n. 608.

*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 8

Norma finanziaria

1. Il capitolo 33720 è incrementato per l'esercizio
finanziario 1997 della disponibilità di lire 27.900 milioni
cui si provvede con la riduzione dei seguenti capitoli per
gli importi qui di seguito indicati:
- capitolo 33708 lire 3.000 milioni.
- capitolo 33725 lire 2.700 milioni;
- capitolo 33726 lire 3.000 milioni;
- capitolo 33727 lire 6.000 milioni;
- capitolo 33728 lire 6.000 milioni;
- capitolo 33729 lire 1.500 milioni;
- capitolo 33730 lire 2.700 milioni;
- capitolo 34076 lire 3.000 milioni.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 9

Termine per l'assunzione di impegni di spesa

1. Sugli stanziamenti autorizzati con le norme di cui al
Titolo I della presente legge le amministrazioni regionali
competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa
entro e non oltre il 20 gennaio 1998.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

Titolo II

NORME DI PROROGA E PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTINGENTE DEI
CARABINIERI OPERANTI IN SICILIA

ARTICOLO 10

Proroga del termine per usufruire della riduzione del prezzo
d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge
regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della
riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, già prorogato dal comma 1,
dell'articolo 2, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37,
dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e
dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47,
è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 11

Proroga di termini in materia di lavori pubblici

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale
10 gennaio 1995, n. 10 già prorogato con l'articolo 8 della
legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1998.
2. In deroga al disposto del primo comma, dell'articolo 3,
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1998 i
programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati,
anche separatamente dall'approvazione del bilancio di
previsione, entro il 31 marzo 1998.
3. Il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 5, della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, già prorogato con
l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
4. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge
regionale 10 gennaio 1995, n. 5, già prorogato al 31 dicembre
1997 dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n.
14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
5. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3
novembre 1994, n. 43, già prorogato dal comma 1,
dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e
dall'articolo 72 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.
6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28
dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana).

*Il testo del comma omesso è riportato nel paragrafo note.

N o t e

6. Il termine previsto dal comma 37, dell'articolo 2,
lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già
prorogato alla data del 31 dicembre 1997, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1998.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 12

Proroga termine in materia di agricoltura

1. Il termine del 30 giugno 1996, indicato all'articolo 7
della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, che modifica
ed integra l'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 81, è prorogato al 30 giugno 1998.

*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 13

Proroga termine in materia sanitaria

1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 38 della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1998.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 14

Ulteriore proroga della gestione straordinaria degli enti
economici regionali

1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 2 della
legge regionale 5 luglio 1997, n. 24, è prorogato al 31 marzo
1998.
2. I poteri del commissario straordinario nominato ai sensi
del comma 1, dell'articolo 35, della legge regionale 6 aprile
1996, n. 22, per l'amministrazione dell'Ente siciliano per la
promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano
(EMS) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono
ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore
della normativa che regolerà la soppressione dei predetti
enti economici regionali e comunque non oltre il 31 marzo
1998.
*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 15

Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme
istituzionali

1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 11 aprile 1997, n. 12, è prorogato fino al 31
dicembre 1998.

*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 16

Revisione commissioni e compensi per la riscossione dei
tributi

1. La revisione di cui al comma 5 dell'articolo 23 della
legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, non trova
applicazione per il biennio 1998-1999.

*-*-*-*-*-*-*-*-*
ARTICOLO 17

Proroga del Comitato organizzatore Universiade 1997

1. Al fine di consentire la definizione degli adempimenti
amministrativo-contabili e tecnici concernenti l'Universiade
1997 ed i relativi impianti sportivi in corso di
realizzazione, la durata in carica del Comitato organizzatore
Universiade 1997, nella composizione prevista dall'articolo 3
della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 e dell'Ufficio
speciale, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 26
ottobre 1993, n. 29, è prorogata fino al 30 giugno 1998.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
ed i trasporti è autorizzato al pagamento dei relativi oneri
nonchè al pagamento dei compensi e dei rimborsi ai componenti
del Comitato organizzatore spettanti per il biennio 1996-1997
e delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite
mensile prescritto dall'articolo 5 della legge regionale 20
agosto 1996, n. 38, prestate dai componenti dell'Ufficio
speciale nel periodo giugno-novembre 1997, al cui onere si
provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo
87521 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1998.
3. L'ammontare degli oneri di cui al comma 2 sarà
determinato a norma del secondo comma, dell'articolo 4, della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 in sede di approvazione
del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1998.

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ARTICOLO 18

Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri

1. Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento
del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella
Regione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955,
n. 520 e dell'articolo 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della
legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto
legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni,
gli altri assegni fissi, con annessi gli oneri previdenziali,
l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di
trasporto spettanti ai militari componenti il contingente
stesso, nonchè la collocazione dei reparti nei vari uffici,
gli arredi d'ufficio e le altre connesse
all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli
automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno
finanziario 1997, la spesa di lire 2.250 milioni, che potrà
essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti
al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari
riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752
del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 19

Norma di salvaguardia CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono
subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie
in materia di aiuti di Stato nonchè alla definizione delle
procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.


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