DECRETO 30 settembre 1998. Pubblicato nella GURS n.63 del 19 dicembre 1998
Ripartizione fra i comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti di fondi per l'occupazione, esercizio finanziario 1998.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.L.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1968, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
Visto il proprio decreto n. 906 del 22 settembre 1993;
Viste le circolari n. 212 del 14 febbraio 1995 e n. 222 del 12 gennaio 1996;
Considerato che l'art. 4 della citata legge regionale n. 3/98 prevede l'istituzione nei bilanci degli enti locali territoriali di un apposito "Fondo per l'occupazione", in cui deve confluire, tra l'altro, una quota delle somme assegnate da questo Assessorato a valere sulle disponibilità del "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati", istituito ai sensi del decreto legislativo n. 25/51, per il perseguimento delle finalità dallo stesso articolo indicate;
Ritenuto di dovere adottare le relative modalità procedurali per l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi disponibili, a partire dal c.a. 1998;
Considerato che lo stanziamento del cap. 73752 del bilancio della Regione siciliana per il c.a. 1998, concernente la somma da versare al "Fondo siciliano" per la realizzazione di cantieri di lavoro, ammonta a L. 18.359 milioni;
Considerato, altresì, che non è stata ancora accertata la disponibilità derivante dalle economie per l'anno 1997, afferente alla gestione ordinaria dei cantieri di lavoro (art. 103) ed utilizzabili per le medesime finalità nel corrente esercizio, dovendosi a ciò provvedere in sede di approvazione, tuttora in corso, del bilancio consuntivo del "Fondo siciliano" per l'anno 1997;
Ritenuto, nella fase di prima applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 3/98, di limitare l'intervento della Regione, a titolo sperimentale, ai comuni con popolazione non superiore a n. 15.000 abitanti – riservando loro una quota pari al 70% delle somme disponibili, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 25/93 – e ripartendo la stessa in misura paritaria, anche in considerazione dell'esiguità delle risorse finanziarie cui potere attingere;

Decreta:

Art. 1
1.  Gli stanziamenti descritti in premessa, iscritti nel capitolo 73752 del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario 1998, sono ripartiti come segue:
a)  70%: amministrazioni comunali di cui in premessa;
b)  20%: enti diversi dagli enti locali territoriali;
c)  10%: riservato a questo Assessorato per interventi straordinari, o di particolare valore sociale.
2.  Le somme di cui alla lett. a) del comma 1 sono ripartite tra i comuni interessati attribuendo a ciascun comune la quota unitaria di L. 39.664.500.

Art. 2
1.  I comuni interessati, in relazione alla quota assegnata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, con proprio atto deliberativo, da adottarsi in conformità ai rispettivi ordinamenti entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, approvano il programma delle attività da porre in essere durante il c.a. 1998, in coerenza con le finalità indicate al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1998.
2. In tale ambito gli enti provvederanno a determinare e ad impegnare sui propri bilanci la quota di cofinanziamento a loro carico, in misura non inferiore a quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo, che dovrà confluire, unitamente al finanziamento regionale, nel "Fondo per l'occupazione" appositamente istituito nei rispettivi bilanci, per il perseguimento delle finalità previste.

Art. 3
1.  Sulla base dei citati atti deliberativi, debitamente approvati a norma di legge, questo Assessorato provvederà ad assegnare ed erogare ai comuni le quote di pertinenza.
2.  Questo Assessorato potrà disporre ulteriori assegnazioni, secondo le modalità già indicate, facendo ricorso alle quote non utilizzate, nonché alle disponibilità derivanti dalle economie di cui in premessa, previa integrazione da parte degli enti interessati dei programmi di attività già deliberati, sempreché le stesse siano destinate a coprire oneri afferenti all'esercizio finanziario cui si riferisce l'intervento principale e, comunque, fatto salvo il disposto dell'art. 2, comma 2.

Art. 4
1.  Fermo restando ogni altro adempimento amministrativo-contabile scaturente dalla vigente normativa, gli enti destinatari dei finanziamenti dovranno presentare a questo Assessorato, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, una relazione dettagliata contenente la descrizione analitica delle iniziative realizzate, in termini di contenuti e finanziari, così da consentire il monitoraggio degli interventi e la verifica dei relativi risultati.

Art. 5
1.  Il presente decreto sarà tramesso per il visto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 1998.

BRIGUGLIO 



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