CIRCOLARE 15 ottobre 1998, n. 321. Pubblicata nella GURS n.63 del 19 dicembre 1998
Articolo 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998. Interventi per l'occupazione.
Alle Amministrazioni comunali

e, p.c.  Alla Presidenza della Regione –  Gabinetto –  Segreteria generale 


All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Atti Assessorato del lavoro
Al Collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati
Al coordinamento regionale per gli interventi in materia di politica attiva del lavoro
Al Gruppo XI/L - Cantieri di lavoro
Al Gruppo IX/L - Interventi per l'occupazione
Al Gruppo XII/L - Contabilità del Fondo siciliano
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro
Con decreto assessoriale n. 1214/98 del 30 settembre 1998, pubblicato in questa Gazzetta (pag.  20) sono state dettate, in via generale, le modalità attuative della norma in oggetto, che prevede, come è noto, l'assegnazione ed erogazione agli enti locali territoriali ed il versamento in "Fondi per l'occupazione" appositamente istituiti nei rispettivi bilanci, di quote degli stanziamenti di pertinenza del "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati", da destinare alla realizzazione delle iniziative previste dalla medesima norma.
Tenuto conto del carattere innovativo degli interventi sopra cennati, si ravvisa l'opportunità di fornire, con la presente, alcune prime indicazioni operative, evidenziandosi che, come stabilito con il succitato decreto, si è ritenuto, nella fase di prima attuazione della norma, di circoscrivere la sfera, in via sperimentale, ai comuni con popolazione non superiore a n. 15.000 abitanti, riservando, nel contempo, agli stessi una quota complessiva pari al 70% delle disponibilità, da suddividere in misura paritaria e ciò, anche, in considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili.
1)  Tipologia e caratteristiche degli interventi
Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/98 prevede che le somme assegnate, da appostarsi da parte degli enti locali interessati nell'apposito "Fondo per l'occupazione", possono essere utilizzate per le seguenti iniziative e finalità:
a)  interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo, nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni, da realizzarsi sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio. I limiti delle agevolazioni non potranno superare quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1985, n. 85 per le varie tipologie e precisamente:
—  contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività: 40% delle spese ammissibili di importo non superiore a lire 100 milioni; misure elevate, rispettivamente, al 50% ed a lire 200 milioni, per le attività espletate in forma associata;
—  mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto ed avvio dell'attività, al tasso annuo del 3% e per la durata massima di 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni;
—  contributi decrescenti inerenti i primi tre anni di esercizio dell'attività, per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto, nelle seguenti misure: per il primo anno, 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di lire 100 milioni, elevati, rispettivamente, al 60% ed a 150 milioni per attività espletate in forma associata, di cui è erogabile un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso; per il secondo e terzo anno: 1/3 delle spese sostenute, con un tetto massimo di lire 50 milioni, misure elevabili, rispettivamente, al 50% ed a lire 80 milioni per attività espletate in forma associata.
In tale ambito dovrà darsi precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e precisamente:
—  lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei liberi professionisti;
—  lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della medesima legge n. 223/91.
E' chiaro, al riguardo, l'intendimento di favorire iniziative di autoimpiego da parte di categorie di soggetti che il legislatore nazionale ha individuato come "fasce deboli" del mercato del lavoro, in quanto non inserite nel mondo del lavoro, o espulse dai processi produttivi, cui vengono riservate particolari forme di sostegno e tutela;
b)  istituzione e gestione diretta di cantieri di lavoro per disoccupati (per i quali si veda il punto 3);
c)  cofinanziamento dei contratti di diritto privato, stipulati ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, le Amministrazioni interessate potranno utilizzare le disponibilità del loro "Fondo per l'occupazione", al fine di fare fronte agli oneri occorrenti al pagamento delle spettanze da corrispondere al personale assunto ai sensi dell'art. 12 sopra richiamato, in attuazione dei progetti ivi previsti, entro i limiti percentuali posti a loro carico dal medesimo articolo (comma 6) e cioè del 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno e del 90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale.
2)  Modalità procedurali
Ai sensi del decreto attuativo sopra citato, gli enti interessati, al fine di ottenere il finanziamento, adotteranno i seguenti adempimenti:
—  approvazione, con apposito atto deliberativo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, del programma delle attività previste, per l'anno 1998, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate ed in coerenza con le stesse, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto attuativo (art. 2, comma 1);
—  nel contesto del medesimo atto deliberativo, determinazione ed impegno, a carico dei propri bilanci, della quota cofinanziamento di cui al comma 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 3/98 (art. 2, comma 2), che confluirà, per la realizzazione delle iniziative previste, nel "Fondo per l'occupazione" appositamente istituito.
Si ricorda che ai sensi delle superiori disposizioni il cofinanziamento non potrà essere inferiore al 5% dell'onere complessivo per i comuni fino a 10.000 abitanti ed al 20% dell'onere complessivo per i comuni con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti. Ai fini del cofinanziamento, gli enti potranno utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale n. 6 del 1997;
—  inoltro di detti atti deliberativi a questo Assessorato - gruppo XI - Cantieri di lavoro, che, a seguito dell'esame degli stessi e sulla scorta della ripartizione precedentemente effettuata, provvederà alla adozione dei provvedimenti per l'assegnazione ed il versamento agli enti interessati delle quote di pertinenza (art. 3).
Si evidenzia, con l'occasione, che, in tale prima fase, si è proceduto al riparto delle somme iscritte nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario 1998, al cap. 73752; mentre in un momento successivo si potrà fare luogo all'eventuale assegnazione di ulteriori somme ai comuni interessati, previa modifica dei programmi di attività già deliberati, a seguito dell'accertamento, in sede di approvazione del bilancio consuntivo del "Fondo siciliano" per l'anno 1997, delle economie derivanti dalla gestione ordinaria dei cantieri di lavoro, sempreché si tratti di oneri imputabili al corrente esercizio e nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento sopra indicate;
—  presentazione a questo Assessorato, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, di una relazione dettagliata contenente la descrizione analitica delle iniziative realizzate, anche sotto il profilo dei mezzi finanziari utilizzati, così da consentire un adeguato monitoraggio degli interventi e la verifica dei risultati conseguiti.
Ovviamente resta fermo ogni altro adempimento amministrativo-contabile, richiesto dalla vigente normativa.
3)  Disposizioni riguardanti i cantieri di lavoro per disoccupati
Per quanto concerne l'istituzione e la gestione diretta dei cantieri di lavoro da parte degli enti destinatari dei succitati finanziamenti, si evindenzia quanto segue:
a)  salve le innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 3/98 (di cui infra b), i cantieri di lavoro "potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali".
Pertanto, nelle more di eventuali, possibili innovazioni, da introdursi, in via generale, anche a seguito di proposte formulate dagli enti interessati, si confermano, in linea di massima, le istruzioni emanate, sulla scorta della normativa vigente, con circolare n. 212 del 14 gennaio 1995 e n. 222 del 12 febbraio 1996.
Il citato decentramento gestionale comporta che sono rimessi agli enti territoriali anche gli adempimenti concernenti la nomina dei collaudatori, iscritti all'albo regionale di cui alla lettera-circolare n. 697 del 23 aprile 1993 e successive modifiche, nonché l'approvazione dei verbali di collaudo e la liquidazione delle relative parcelle, cui si farà fronte con le disponibilità dell'apposito "Fondo per l'occupazione".
In dipendenza di quanto sopra, si fa riserva di disciplinare, con successiva circolare, le modalità di tenuta dell'albo regionale, al fine di strutturarlo in sezioni provinciali da istituire presso gli UPLMO, cui gli enti locali territoriali potranno attingere per le nomine dei collaudatori di loro competenza.
Nel contempo, si richiama la normativa vigente e segnatamente quella che disciplina l'incidenza della manodopera sul costo del cantiere, che viene dalla nuova legge specificatamente confermata;
b)  il richiamo alla "vigente legislazione in materia di cantieri", comporta, altresì, che, in particolare, restano demandati alla competenza di questo Assessorato:
—  i provvedimenti concernenti l'indicizzazione dell'ammontare dell'importo massimo del cantiere e degli assegni da corrispondere al personale ed ai disoccupati, di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 25/93;
—  la revisione, di intesa con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, del prezziario vigente in atto per i cantieri, relativamente alle previsioni specifiche introdotte in materia in via sussidiaria rispetto al prezziario regionale delle OO.PP., espressamente richiamato dall'art. 4 della legge regionale n. 3/98 ed i cui importi non possono, in ogni caso, essere superati;
—  la vigilanza ispettiva di carattere amministrativo.
Restano, inoltre, fermi i poteri di vigilanza tecnica e le competenze di carattere tecnico rimesse agli organi a ciò preposti dalla legge;
c)  relativamente alle cennate innovazioni, con riserva di più puntuali istruzioni, anche alla luce dei risultati della fase di prima attuazione della nuova normativa, si evidenzia:
—  quanto all'acquisto ed alla fornitura dei materiali e dei noli, gli enti locali territoriali vi provvederanno con riferimento ai prezzi correnti del mercato locale, che, come s'è detto, non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezziario regionale vigente per le opere pubbliche;
—  la gestione totale o parziale, dei cantieri di lavoro può essere affidata da parte dei medesimi enti, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte da almeno i 2/3 da soggetti appartenenti alle categorie sopra esplicitate, di cui all'art. 25, comma 5, lett. a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Si fa, comunque, riserva di un'ulteriore approfondimento, in ordine alla sussistenza del vincolo riguardante l'incidenza della manodopera rispetto al finanziamento del cantiere (almeno il 50%), quando alla gestione dello stesso si provvederà con l'affidamento a cooperative di cui sopra.
Nulla è, invece, innovato per quanto attiene all'istituzione ed al finanziamento di cantieri di lavoro promossi da enti diversi dagli enti locali territoriali.
Si ritiene, tuttavia, per un principio di uniformità di indirizzo, suscettibile di tradursi anche nella realizzazione di economie gestionali, che, quanto all'acquisto ed alla fornitura dei materiali e dei noli, possa seguirsi il principio dettato, per gli EE.LL. dall'art. 4 della legge regionale n. 3/98 (di cui al punto a).
Restano, comunque, salve le determinazioni che gli enti locali interessati, ovviamente nel rispetto delle norme di legge e dei propri ordinamenti ed in coerenza con le direttive emanate dalle competenti amministrazioni regionali, adotteranno al fine di disciplinare le modalità ed i criteri concernenti l'esame istruttorio e la valutazione delle richieste di intervento, la concessione dei relativi benefici e le connesse attività di controllo, nonché gli strumenti per l'affidamento dei servizi attinenti specificatamente alle iniziative di carattere creditizio.
Analoghe determinazioni e direttive si ritiene debbano valere in ordine alla gestione del "Fondo per l'occupazione" istituito nei bilanci degli enti, anche per quanto concerne gli adempimenti e le verifiche di carattere amministrativo-contabile.
In tale ambito, tenuto conto anche della natura composita delle iniziative realizzabili con il ricorso alle disponibilità dei "Fondi per l'occupazione", sembra vada, in particolare, precisata la destinazione delle quote, a titolo di sorte principale e di interessi, restituite via via dai beneficiari a fronte di interventi creditizi ottenuti sotto forma di mutuo agevolato.
Su quanto precede, si manifesta, comunque, piena disponibilità per la soluzione, nelle sedi opportune, di tutte quelle problematiche che richiedano un esame congiunto da parte delle competenti Amministrazioni regionali.

L'Assessore: BRIGUGLIO 

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