CIRCOLARE 15 ottobre 1998, n. 321. Pubblicata nella GURS n.63 del 19 dicembre 1998
Articolo 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998. Interventi per
l'occupazione.
Alle Amministrazioni comunali
e, p.c. | Alla Presidenza della Regione Gabinetto Segreteria generale |
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Atti Assessorato del lavoro
Al Collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei
lavoratori disoccupati
Al coordinamento regionale per gli interventi in materia di politica attiva del lavoro
Al Gruppo XI/L - Cantieri di lavoro
Al Gruppo IX/L - Interventi per l'occupazione
Al Gruppo XII/L - Contabilità del Fondo siciliano
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro
Con decreto assessoriale n. 1214/98 del 30 settembre 1998, pubblicato in questa Gazzetta
(pag. 20) sono state dettate, in via generale, le modalità attuative della norma in
oggetto, che prevede, come è noto, l'assegnazione ed erogazione agli enti locali
territoriali ed il versamento in "Fondi per l'occupazione" appositamente
istituiti nei rispettivi bilanci, di quote degli stanziamenti di pertinenza del
"Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori
disoccupati", da destinare alla realizzazione delle iniziative previste dalla
medesima norma.
Tenuto conto del carattere innovativo degli interventi sopra cennati, si ravvisa
l'opportunità di fornire, con la presente, alcune prime indicazioni operative,
evidenziandosi che, come stabilito con il succitato decreto, si è ritenuto, nella fase di
prima attuazione della norma, di circoscrivere la sfera, in via sperimentale, ai comuni
con popolazione non superiore a n. 15.000 abitanti, riservando, nel contempo, agli stessi
una quota complessiva pari al 70% delle disponibilità, da suddividere in misura paritaria
e ciò, anche, in considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili.
1) Tipologia e caratteristiche degli interventi
Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/98 prevede che le somme assegnate, da
appostarsi da parte degli enti locali interessati nell'apposito "Fondo per
l'occupazione", possono essere utilizzate per le seguenti iniziative e finalità:
a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività
imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo, nonché ad attività che comportano
l'esercizio di arti e professioni, da realizzarsi sotto forma di contributi in conto
capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio. I limiti delle agevolazioni non
potranno superare quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre
1985, n. 85 per le varie tipologie e precisamente:
contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività:
40% delle spese ammissibili di importo non superiore a lire 100 milioni; misure elevate,
rispettivamente, al 50% ed a lire 200 milioni, per le attività espletate in forma
associata;
mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto ed
avvio dell'attività, al tasso annuo del 3% e per la durata massima di 10 anni,
comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni;
contributi decrescenti inerenti i primi tre anni di esercizio dell'attività,
per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel
progetto, nelle seguenti misure: per il primo anno, 50% delle spese sostenute, con un
tetto massimo di lire 100 milioni, elevati, rispettivamente, al 60% ed a 150 milioni per
attività espletate in forma associata, di cui è erogabile un'anticipazione pari al 50%
del contributo concesso; per il secondo e terzo anno: 1/3 delle spese sostenute, con un
tetto massimo di lire 50 milioni, misure elevabili, rispettivamente, al 50% ed a lire 80
milioni per attività espletate in forma associata.
In tale ambito dovrà darsi precedenza all'approvazione di progetti presentati dai
soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
223 e precisamente:
lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di
collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei liberi
professionisti;
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della medesima
legge n. 223/91.
E' chiaro, al riguardo, l'intendimento di favorire iniziative di autoimpiego da parte di
categorie di soggetti che il legislatore nazionale ha individuato come "fasce
deboli" del mercato del lavoro, in quanto non inserite nel mondo del lavoro, o
espulse dai processi produttivi, cui vengono riservate particolari forme di sostegno e
tutela;
b) istituzione e gestione diretta di cantieri di lavoro per disoccupati (per
i quali si veda il punto 3);
c) cofinanziamento dei contratti di diritto privato, stipulati ai sensi
dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e
integrazioni.
Pertanto, le Amministrazioni interessate potranno utilizzare le disponibilità del loro
"Fondo per l'occupazione", al fine di fare fronte agli oneri occorrenti al
pagamento delle spettanze da corrispondere al personale assunto ai sensi dell'art. 12
sopra richiamato, in attuazione dei progetti ivi previsti, entro i limiti percentuali
posti a loro carico dal medesimo articolo (comma 6) e cioè del 40% della retribuzione
derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno e del 90% della retribuzione derivante da
rapporti contrattuali a tempo parziale.
2) Modalità procedurali
Ai sensi del decreto attuativo sopra citato, gli enti interessati, al fine di ottenere il
finanziamento, adotteranno i seguenti adempimenti:
approvazione, con apposito atto deliberativo, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, del programma delle attività previste, per l'anno 1998, per il
raggiungimento delle finalità sopra indicate ed in coerenza con le stesse, entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del decreto attuativo (art. 2, comma 1);
nel contesto del medesimo atto deliberativo, determinazione ed impegno, a
carico dei propri bilanci, della quota cofinanziamento di cui al comma 3, dell'art. 4
della legge regionale n. 3/98 (art. 2, comma 2), che confluirà, per la realizzazione
delle iniziative previste, nel "Fondo per l'occupazione" appositamente
istituito.
Si ricorda che ai sensi delle superiori disposizioni il cofinanziamento non potrà essere
inferiore al 5% dell'onere complessivo per i comuni fino a 10.000 abitanti ed al 20%
dell'onere complessivo per i comuni con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti. Ai fini
del cofinanziamento, gli enti potranno utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma
1, della legge regionale n. 6 del 1997;
inoltro di detti atti deliberativi a questo Assessorato - gruppo XI -
Cantieri di lavoro, che, a seguito dell'esame degli stessi e sulla scorta della
ripartizione precedentemente effettuata, provvederà alla adozione dei provvedimenti per
l'assegnazione ed il versamento agli enti interessati delle quote di pertinenza (art. 3).
Si evidenzia, con l'occasione, che, in tale prima fase, si è proceduto al riparto delle
somme iscritte nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario 1998, al
cap. 73752; mentre in un momento successivo si potrà fare luogo all'eventuale
assegnazione di ulteriori somme ai comuni interessati, previa modifica dei programmi di
attività già deliberati, a seguito dell'accertamento, in sede di approvazione del
bilancio consuntivo del "Fondo siciliano" per l'anno 1997, delle economie
derivanti dalla gestione ordinaria dei cantieri di lavoro, sempreché si tratti di oneri
imputabili al corrente esercizio e nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento sopra
indicate;
presentazione a questo Assessorato, entro 60 giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, di una relazione dettagliata contenente la descrizione
analitica delle iniziative realizzate, anche sotto il profilo dei mezzi finanziari
utilizzati, così da consentire un adeguato monitoraggio degli interventi e la verifica
dei risultati conseguiti.
Ovviamente resta fermo ogni altro adempimento amministrativo-contabile, richiesto dalla
vigente normativa.
3) Disposizioni riguardanti i cantieri di lavoro per disoccupati
Per quanto concerne l'istituzione e la gestione diretta dei cantieri di lavoro da parte
degli enti destinatari dei succitati finanziamenti, si evindenzia quanto segue:
a) salve le innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 3/98 (di cui
infra b), i cantieri di lavoro "potranno essere gestiti secondo le vigenti
disposizioni in materia di cantieri regionali".
Pertanto, nelle more di eventuali, possibili innovazioni, da introdursi, in via generale,
anche a seguito di proposte formulate dagli enti interessati, si confermano, in linea di
massima, le istruzioni emanate, sulla scorta della normativa vigente, con circolare n. 212
del 14 gennaio 1995 e n. 222 del 12 febbraio 1996.
Il citato decentramento gestionale comporta che sono rimessi agli enti territoriali anche
gli adempimenti concernenti la nomina dei collaudatori, iscritti all'albo regionale di cui
alla lettera-circolare n. 697 del 23 aprile 1993 e successive modifiche, nonché
l'approvazione dei verbali di collaudo e la liquidazione delle relative parcelle, cui si
farà fronte con le disponibilità dell'apposito "Fondo per l'occupazione".
In dipendenza di quanto sopra, si fa riserva di disciplinare, con successiva circolare, le
modalità di tenuta dell'albo regionale, al fine di strutturarlo in sezioni provinciali da
istituire presso gli UPLMO, cui gli enti locali territoriali potranno attingere per le
nomine dei collaudatori di loro competenza.
Nel contempo, si richiama la normativa vigente e segnatamente quella che disciplina
l'incidenza della manodopera sul costo del cantiere, che viene dalla nuova legge
specificatamente confermata;
b) il richiamo alla "vigente legislazione in materia di cantieri",
comporta, altresì, che, in particolare, restano demandati alla competenza di questo
Assessorato:
i provvedimenti concernenti l'indicizzazione dell'ammontare dell'importo
massimo del cantiere e degli assegni da corrispondere al personale ed ai disoccupati, di
cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 25/93;
la revisione, di intesa con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, del
prezziario vigente in atto per i cantieri, relativamente alle previsioni specifiche
introdotte in materia in via sussidiaria rispetto al prezziario regionale delle OO.PP.,
espressamente richiamato dall'art. 4 della legge regionale n. 3/98 ed i cui importi non
possono, in ogni caso, essere superati;
la vigilanza ispettiva di carattere amministrativo.
Restano, inoltre, fermi i poteri di vigilanza tecnica e le competenze di carattere tecnico
rimesse agli organi a ciò preposti dalla legge;
c) relativamente alle cennate innovazioni, con riserva di più puntuali
istruzioni, anche alla luce dei risultati della fase di prima attuazione della nuova
normativa, si evidenzia:
quanto all'acquisto ed alla fornitura dei materiali e dei noli, gli enti
locali territoriali vi provvederanno con riferimento ai prezzi correnti del mercato
locale, che, come s'è detto, non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel
prezziario regionale vigente per le opere pubbliche;
la gestione totale o parziale, dei cantieri di lavoro può essere affidata da
parte dei medesimi enti, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società
cooperative composte da almeno i 2/3 da soggetti appartenenti alle categorie sopra
esplicitate, di cui all'art. 25, comma 5, lett. a) e b), della legge 23 luglio 1991, n.
223.
Si fa, comunque, riserva di un'ulteriore approfondimento, in ordine alla sussistenza del
vincolo riguardante l'incidenza della manodopera rispetto al finanziamento del cantiere
(almeno il 50%), quando alla gestione dello stesso si provvederà con l'affidamento a
cooperative di cui sopra.
Nulla è, invece, innovato per quanto attiene all'istituzione ed al finanziamento di
cantieri di lavoro promossi da enti diversi dagli enti locali territoriali.
Si ritiene, tuttavia, per un principio di uniformità di indirizzo, suscettibile di
tradursi anche nella realizzazione di economie gestionali, che, quanto all'acquisto ed
alla fornitura dei materiali e dei noli, possa seguirsi il principio dettato, per gli
EE.LL. dall'art. 4 della legge regionale n. 3/98 (di cui al punto a).
Restano, comunque, salve le determinazioni che gli enti locali interessati, ovviamente nel
rispetto delle norme di legge e dei propri ordinamenti ed in coerenza con le direttive
emanate dalle competenti amministrazioni regionali, adotteranno al fine di disciplinare le
modalità ed i criteri concernenti l'esame istruttorio e la valutazione delle richieste di
intervento, la concessione dei relativi benefici e le connesse attività di controllo,
nonché gli strumenti per l'affidamento dei servizi attinenti specificatamente alle
iniziative di carattere creditizio.
Analoghe determinazioni e direttive si ritiene debbano valere in ordine alla gestione del
"Fondo per l'occupazione" istituito nei bilanci degli enti, anche per quanto
concerne gli adempimenti e le verifiche di carattere amministrativo-contabile.
In tale ambito, tenuto conto anche della natura composita delle iniziative realizzabili
con il ricorso alle disponibilità dei "Fondi per l'occupazione", sembra vada,
in particolare, precisata la destinazione delle quote, a titolo di sorte principale e di
interessi, restituite via via dai beneficiari a fronte di interventi creditizi ottenuti
sotto forma di mutuo agevolato.
Su quanto precede, si manifesta, comunque, piena disponibilità per la soluzione, nelle
sedi opportune, di tutte quelle problematiche che richiedano un esame congiunto da parte
delle competenti Amministrazioni regionali.
L'Assessore: BRIGUGLIO |