INTESA
TRA
LA REGIONE AUTONOMA SICILIANA
Assessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e
lEmigrazione
rappresentata dallOn.le Antonino Papania
E
LISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
" Giovanni Amendola"
rappresentata dal Presidente Gabriele Cescutti
per lattuazione dellarticolo 15 della legge regionale 7
agosto 1997, n°30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 43
dell11 agosto 1997, come integrato dallarticolo 9, comma 2°, della legge
regionale 5 gennaio 1999, n°4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n° 2 del 9 gennaio 1999, concernente le modalità di erogazione del contributo
previsto per i datori di lavoro che provvedono ad aumentare i livelli occupazionali in
Sicilia.
- LAssessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione
Professionale e lEmigrazione accredita allIstituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani " Giovanni Amendola ", con sede in Roma, via Nizza 35,
secondo le modalità successivamente concordate e nei tempi di cui al successivo punto 5,
le somme necessarie per lapplicazione del Titolo I della legge 7 agosto 1997, n°30.
- LAssessorato trasmetterà allINPGI, utilizzando ove possibile procedure
telematiche, entro trenta giorni dalla data di emissione dei provvedimenti di
autorizzazione e , comunque, entro il 15 del mese successivo a quello di decorrenza del
beneficio , lelenco contenente i dati relativi ai datori di lavoro e ai giornalisti,
da questi dipendenti, destinatari degli interventi, con lindicazione del mese di
decorrenza del beneficio e della durata dello stesso. In particolare per ogni datore di
lavoro verranno comunicati i dati di identificazione ai fini INPGI, i beneficiari divisi
per le seguenti categorie:
- (cassato);
- giornalisti disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n°223
per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e
lassunzione a tempo indeterminato;
- giornalisti disoccupati da almeno 24 mesi;
- giornalisti in CIGS da almeno 24 mesi;
- giornalisti iscritti nelle liste di mobilità.
Ai fini di quanto sopra si precisa che rientrano tra i soggetti di cui
al punto b) i giornalisti assunti per lespletamento della pratica giornalistica
prevista dallarticolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n°69.
- LAssessorato comunicherà allINPGI, in tempi utili per ladozione da
parte di questultimo dei conseguenti provvedimenti, eventuali variazioni alle
autorizzazioni già concesse.
- LINPGI provvederà ad evidenziare con un proprio codice qualifica i soggetti
aventi diritto ai benefici in base allelenco fornito dallAssessorato Regionale
ed altresì a porre in essere le necessarie modifiche procedurali che permetteranno la
regolare acquisizione ed elaborazione delle denunce mensili dei datori di lavoro
beneficiari delle agevolazioni previste dalla norma richiamata.
- LAssessorato, contestualmente allelenco di cui al superiore punto 2, e per
le ditte nello stesso inserite, provvederà ad emettere decreto di impegno con relativo
ordine di accreditamento della somma occorrente alla copertura degli oneri derivanti dal
beneficio concesso relativi a tutto lanno solare in corso. Detto provvedimento
verrà notificato allINPGI immediatamente dopo lavvenuta registrazione da
parte degli organi di controllo. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi,
relativamente alle autorizzazioni già concesse, viene accreditata allINPGI entro il
31 gennaio di ciascun anno.
In caso di esercizio provvisorio della Regione Siciliana, la provvista
viene accreditata per i dodicesimi corrispondenti alla durata dellesercizio
provvisorio stesso.
Qualora nel corso dellanno la provvista accreditata si riveli
insufficiente, la Regione Siciliana, su richiesta dellINPGI, provvederà a
reintegrare immediatamente i fondi necessari.
- Entro il 30 aprile di ogni anno lINPGI trasmetterà allAssessorato, per ogni
datore di lavoro autorizzato, il riepilogo delle somme conguagliate nellanno
precedente, suddiviso per le categorie di beneficiari di cui al punto 2.
Entro il 30 luglio successivo si provvederà alleventuale
conguaglio tra le somme anticipate secondo il punto 5 ed il riepilogo di cui al comma
precedente.
- Nessuna responsabilità conseguente alla applicazione della presente intesa può essere
attribuita allINPGI il quale, nelleventualità di denuncia di sgravi non
dovuti, tratterrà nei confronti dellAssessorato il corrispettivo ricevuto in
acconto in ottemperanza a quanto stabilito al comma 3 dellarticolo 18 della legge
regionale 7 agosto 1997, n°30.
- In relazione ai termini di efficacia dei benefici previsti dalla legge sopra citata,
lintesa resta in vigore sino al 31 dicembre 1999, salvo proroghe richieste
dallAssessorato regionale per il Lavoro.
Palermo, 24/02/1999
F.to
LAssessore (On.le Antonino Papania)
Il Presidente (Gabriele Cescutti )