INTESA
TRA
LA REGIONE AUTONOMA SICILIANA
Assessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l’Emigrazione
rappresentata dall’On.le Antonino Papania
E
L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
" Giovanni Amendola"
rappresentata dal Presidente Gabriele Cescutti

per l’attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n°30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 43 dell’11 agosto 1997, come integrato dall’articolo 9, comma 2°, della legge regionale 5 gennaio 1999, n°4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 2 del 9 gennaio 1999, concernente le modalità di erogazione del contributo previsto per i datori di lavoro che provvedono ad aumentare i livelli occupazionali in Sicilia.

  1. L’Assessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l’Emigrazione accredita all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani " Giovanni Amendola ", con sede in Roma, via Nizza 35, secondo le modalità successivamente concordate e nei tempi di cui al successivo punto 5, le somme necessarie per l’applicazione del Titolo I della legge 7 agosto 1997, n°30.
  2. L’Assessorato trasmetterà all’INPGI, utilizzando ove possibile procedure telematiche, entro trenta giorni dalla data di emissione dei provvedimenti di autorizzazione e , comunque, entro il 15 del mese successivo a quello di decorrenza del beneficio , l’elenco contenente i dati relativi ai datori di lavoro e ai giornalisti, da questi dipendenti, destinatari degli interventi, con l’indicazione del mese di decorrenza del beneficio e della durata dello stesso. In particolare per ogni datore di lavoro verranno comunicati i dati di identificazione ai fini INPGI, i beneficiari divisi per le seguenti categorie:
  1. (cassato);
  2. giornalisti disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n°223 per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l’assunzione a tempo indeterminato;
  3. giornalisti disoccupati da almeno 24 mesi;
  4. giornalisti in CIGS da almeno 24 mesi;
  5. giornalisti iscritti nelle liste di mobilità.

Ai fini di quanto sopra si precisa che rientrano tra i soggetti di cui al punto b) i giornalisti assunti per l’espletamento della pratica giornalistica prevista dall’articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n°69.

  1. L’Assessorato comunicherà all’INPGI, in tempi utili per l’adozione da parte di quest’ultimo dei conseguenti provvedimenti, eventuali variazioni alle autorizzazioni già concesse.
  2. L’INPGI provvederà ad evidenziare con un proprio codice qualifica i soggetti aventi diritto ai benefici in base all’elenco fornito dall’Assessorato Regionale ed altresì a porre in essere le necessarie modifiche procedurali che permetteranno la regolare acquisizione ed elaborazione delle denunce mensili dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni previste dalla norma richiamata.
  3. L’Assessorato, contestualmente all’elenco di cui al superiore punto 2, e per le ditte nello stesso inserite, provvederà ad emettere decreto di impegno con relativo ordine di accreditamento della somma occorrente alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio concesso relativi a tutto l’anno solare in corso. Detto provvedimento verrà notificato all’INPGI immediatamente dopo l’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse, viene accreditata all’INPGI entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  4. In caso di esercizio provvisorio della Regione Siciliana, la provvista viene accreditata per i dodicesimi corrispondenti alla durata dell’esercizio provvisorio stesso.

    Qualora nel corso dell’anno la provvista accreditata si riveli insufficiente, la Regione Siciliana, su richiesta dell’INPGI, provvederà a reintegrare immediatamente i fondi necessari.

  5. Entro il 30 aprile di ogni anno l’INPGI trasmetterà all’Assessorato, per ogni datore di lavoro autorizzato, il riepilogo delle somme conguagliate nell’anno precedente, suddiviso per le categorie di beneficiari di cui al punto 2.
  6. Entro il 30 luglio successivo si provvederà all’eventuale conguaglio tra le somme anticipate secondo il punto 5 ed il riepilogo di cui al comma precedente.

  7. Nessuna responsabilità conseguente alla applicazione della presente intesa può essere attribuita all’INPGI il quale, nell’eventualità di denuncia di sgravi non dovuti, tratterrà nei confronti dell’Assessorato il corrispettivo ricevuto in acconto in ottemperanza a quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n°30.
  8. In relazione ai termini di efficacia dei benefici previsti dalla legge sopra citata, l’intesa resta in vigore sino al 31 dicembre 1999, salvo proroghe richieste dall’Assessorato regionale per il Lavoro.

Palermo, 24/02/1999

F.to
L’Assessore (On.le Antonino Papania)
Il Presidente (Gabriele Cescutti )


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