REPUBBLICA ITALIANA
Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale della formazione Professionale e dell’Emigrazione
AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Area PROMOZIONE Prot. 1031 del 13/02/2001

OGGETTO : Quesito art. 14 L.R. 30/97 – Divieto di cumulo - risposta

RACCOMANDATA A.R.

AL CAPO DELL’ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI CAPI DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO DELLA SICILIA
ALL’UNITA’ OPERATIVA SERVIZI INTERNET-INTRANET

                            LORO SEDI

In riscontro ad apposito quesito posto dall’Ispettorato Provinciale del lavoro di Catania in ordine al divieto di cumulo posto dall’art. 14 della L.R. 30/97, nel ribadire (cifr. Circ. Ass.le n. 308/98) che i benefici di cui al titolo I della L.R. 7 Agosto 1997 n. 30 sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all’occupazione che trovano applicazione in periodi diversi da quelli oggetto della predetta legge, si precisa che gli aiuti di cui trattasi non sono, invece, cumulabili nel caso in cui per il medesimo periodo e per gli stessi lavoratori si usufruisca di qualsiasi altro contributo previsto da norme regionali, nazionali o comunitarie.
Gli Ispettorati provinciali del lavoro, pertanto, nel caso degli accertamenti di competenza avranno cura di verificare l’osservanza del divieto di cumulo in questione, nei termini sopra specificati.
La presente nota sarà inserita nel sito internet ufficiale di questo Assessorato (www.regione.sicilia.it/lavoro).

L’ASSESSORE

(On. Benedetto ADRAGNA)

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