REPUBBLICA ITALIANA
Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale della formazione
Professionale e dellEmigrazione
AGENZIA REGIONALE PER LIMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Area PROMOZIONE Prot. 1031 del 13/02/2001
OGGETTO : Quesito art. 14 L.R. 30/97 Divieto di cumulo - risposta
RACCOMANDATA A.R.
AL CAPO DELLISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI CAPI DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO DELLA SICILIA
ALLUNITA OPERATIVA SERVIZI INTERNET-INTRANET
LORO SEDI
In riscontro ad apposito quesito posto dallIspettorato
Provinciale del lavoro di Catania in ordine al divieto di cumulo posto dallart. 14
della L.R. 30/97, nel ribadire (cifr. Circ. Ass.le n. 308/98) che i benefici di cui al
titolo I della L.R. 7 Agosto 1997 n. 30 sono cumulabili con altre agevolazioni previste
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi
alloccupazione che trovano applicazione in periodi diversi da quelli oggetto
della predetta legge, si precisa che gli aiuti di cui trattasi non sono, invece, cumulabili
nel caso in cui per il medesimo periodo e per gli stessi lavoratori si
usufruisca di qualsiasi altro contributo previsto da norme regionali, nazionali o
comunitarie.
Gli Ispettorati provinciali del lavoro, pertanto, nel caso degli accertamenti di
competenza avranno cura di verificare losservanza del divieto di cumulo in
questione, nei termini sopra specificati.
La presente nota sarà inserita nel sito internet ufficiale di questo Assessorato (www.regione.sicilia.it/lavoro).
LASSESSORE
(On. Benedetto ADRAGNA)