CIRCOLARE 2 ottobre 1998, n. 320. GURS n.51 del 10/10/1998
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Incentivi per l'occupazione - Modifiche ed integrazioni. Circolare assessoriale 30 aprile 1998, n. 308.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e ai collegi professionali
Alle Imprese individuali, societarie e cooperative
All'Agenzia per l'impiego e la F.P.
All'Ufficio regionale del lavoro M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento delle misure di politica attiva
del lavoro

e, p.c. Ai Gruppi di lavoro della Direzione I e II


Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
A modifica ed integrazione di quanto disposto dalla precedente circolare n. 308 del 30 aprile 1998, al fine di rendere più celere l'applicazione della normativa in oggetto segnata e a chiarimento di alcune problematiche sollevate dai soggetti interessati si impartiscono le seguenti direttive.
Preliminarmente il datore di lavoro interessato a beneficiare dello sgravio contributivo previsto dalla normativa in argomento deve produrre istanza in bollo secondo lo schema allegato (allegato A) alla presente circolare.
L'istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere prodotta all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Gruppo IX Direzione lavoro, via Pernice, 5 - Palermo, in duplice copia di cui solo una in originale e l'altra semplice fotocopia.
Medesima istanza va presentata in carta semplice al competente ufficio provinciale del lavoro e al competente Ispettorato provinciale del lavoro.
All'istanza, oltre al prospetto (allegato B circolare n. 308/98) contenente gli elementi per la determinazione dell'importo dei contributi richiesti e al prospetto di cui all'allegato C della medesima circolare n. 308/98, quest'ultimo, nell'ipotesi di assunzioni di cui all'art. 1, lett. b, della legge regionale n. 30/97, vanno allegati:
— certificato della Camera di commercio (C.C.I.A.A.);
— certificato di iscrizione all'albo, ordine o collegio professionale (per i professionisti);
— certificato di iscrizione al registro prefettizio (per le società cooperative);
— statuto e atto costitutivo (per le ONLUS);
— certificato fallimentare o certificato rilasciato ai sensi della legge n. 581/91 dal registro delle imprese contenente i dati relativi al fallimentare;
— certificazione del bilancio di esercizio redatto da soggetti abilitati (società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 136/75, società autorizzate ai sensi della legge 27 novembre 1939, n. 1266, o da professionisti abilitati) nel caso in cui lo sgravio richiesto superi l'importo di L. 1.000 milioni (art. 29, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29);
— dichiarazione resa nei modi di legge attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti del datore di lavoro e del lavoratore.
La dichiarazione, in particolare, nell'ipotesi in cui lo sgravio richiesto rientri nella tipologia di cui all'art. 7 per le assunzioni dei soggetti di cui all'art. 1, lett. b, deve contenere la precisazione che i lavoratori da assumere:
— non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223;
— non sono disoccupati da almeno 24 mesi;
— non hanno i requisiti per essere assunti con contratto di formazione e lavoro. Nella dichiarazione vanno precisate anche eventuali altre cause, previste dalla vigente normativa, ostative all'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Quanto sopra nella considerazione che l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quello di analoga natura disposto dallo Stato.
Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni del prefetto, disposte dalla normativa c.d. antimafia (art. 4, decreto legislativo n. 490/94 e art. 10, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252), per le richieste di autorizzazione allo sgravio il cui importo complessivo è superiore a L. 300 milioni di lire, all'istanza dovrà essere allegato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della seguente dicitura antimafia "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma", (art. 9, comma 1 e art. 10, comma 3, D.P.R. n. 252/98).
In luogo del suddetto certificato o ad integrazione dello stesso può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante la medesima dicitura (art. 10, comma 4, D.P.R. n. 252/98).
E' possibile, inoltre, adattare i prospetti di cui agli allegati B3, B4, B5 e B6 della circolare n. 308/98 per la parte dei periodi non previsti dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 30/97 e per i quali l'intervento statale non è previsto o è previsto in parte (art. 13, legge regionale n. 30/97).
In questo caso si ritiene opportuno che l'istanza e il relativo prospetto di cui all'allegato B vengano corredati di una relazione illustrativa della tipologia di intervento richiesto con l'indicazione, relativamente al periodo antecedente a quello previsto dall'intervento regionale, della durata in mesi e della misura percentuale dello sgravio richiesto.
Con riferimento ai cosiddetti settori "sensibili" (CECA, fibre sintetiche, automobilistico e costruzione navale) e, tenuto conto degli specifici orientamenti comunitari, si precisa quanto segue.
Settore CECA (industria siderurgica e carbonifera)
Come precisato nella precedente circolare n. 308/98 gli aiuti disposti dalla normativa in oggetto non possono essere concessi alle imprese operanti nel settore siderurgico e carbonifero.
Settore fibre sintetiche
Le imprese appartenenti a detto settore rientrano nell'ambito di applicazione dei benefici previsti dalla legge regionale in argomento.
Settore automobilistico
Gli aiuti in questione possono essere concessi anche alle imprese del settore automobilistico a condizione che l'incremento della base occupazionale venga calcolato con riferimento non solo al singolo stabilimento interessato all'assunzione, ma al complesso degli stabilimenti facenti capo, sul territorio comunitario, allo stesso gruppo.
Inoltre, ai sensi del punto 2.2, lett. a), della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 279 del 15 settembre 1997) questa Amministrazione è tenuta a notificare preventivamente alla commissione europea gli aiuti di importo pari complessivamente ad almeno 5 milioni di ECU che, in relazione ad uno specifico programma di assunzioni, siano richiesti nell'ambito del regime di cui alla legge regionale n. 30/97 da un'impresa operante nel settore automobilistico.
Settore costruzione navale
In materia di aiuti al settore navale, non vi è alcun problema in ordine all'applicazione dei benefici in oggetto a favore delle imprese che costruiscono o riparano navi al di sotto delle 100 tonnellate di stazza lorda, mentre, per le imprese che raggiungono tale soglia, gli aiuti possono essere concessi soltanto in caso di comprovata assenza di aumento della capacità produttiva.

L'Assessore: BRIGUGLIO

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