La decisione della Comunità Europea

1. L’Unione Europea con la decisione SG(98)D/2242 del 17 marzo 1998 non ha sollevato obiezioni nei confronti della legge della Regione Siciliana 7 agosto 1997, n° 30 in base agli articoli 92 e 93 del trattato CE nonché degli articoli 61 e 62 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in quanto il regime di aiuti in essa previsto è conforme alla politica comunitaria in materia di aiuti all’occupazione.

In particolare, premesso che le misure della legge di che trattasi configurano aiuti alle imprese in quanto hanno per effetto di ridurre selettivamente, a favore dei beneficiari, i costi che gravano, di norma, sul bilancio delle imprese concorrenti e che, pertanto, falsano la concorrenza fra le imprese e , quindi, possono pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, le stesse non possono essere considerate compatibili con il mercato comune, salvo che beneficino di una delle deroghe previste dai trattati.

Trattandosi di aiuti all’occupazione, non legati all’investimento, le misure in oggetto devono essere esaminate alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione, i quali precisano che la Commissione riserva in linea di principio un parere favorevole agli aiuti destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale nonché agli aiuti volti ad incoraggiare l’assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà d’inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro sempre che l’entità dell’aiuto non ecceda quella necessaria per incoraggiare la creazione di posti di lavoro e che i lavoratori da assumere siano disoccupati o inoccupati e che sia garantita una certa stabilità dell’impiego creato.

2. Preliminarmente occorre precisare che la Regione Siciliana è ammessa fino al 31 dicembre 1999 agli aiuti a finalità regionale in virtù della deroga dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

Per quanto concerne l’assunzione di apprendisti qualificati, disoccupati da qualificare, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e lavoratori con contratto part-time, gli aiuti sono conformi agli Orientamenti comunitari in materia di creazione netta di occupazione in quanto:

  1. lo sgravio è concesso in occasione della creazione netta di nuovi posti di lavoro;
  2. i lavoratori da assumere sono disoccupati;
  3. i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato, il che costituisce un elemento particolarmente positivo secondo gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione;
  4. l’incentivo è versato in rate annuali, come raccomandato dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione;
  5. l’intensità dell’aiuto non è superiore a quanto necessario per incoraggiare la creazione di posti di lavoro, tenuto conto dei problemi specifici della regione.

Per quanto concerne le assunzioni di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi, gli aiuti sono conformi agli Orientamenti comunitari in quanto, pur non essendo gli stessi dei disoccupati veri e propri, tuttavia lo stato della cassa integrazione molto spesso è precedente a quello dell’espulsione dal mercato del lavoro e, pertanto, per essi valgono i ragionamenti fatti per il punto precedente.

Per quel che concerne la trasformazione di contratti a tempo determinato e formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, gli Orientamenti comunitari per gli aiuti all’occupazione non prevedono tali ipotesi in quanto essi contemplano solamente due categorie: aiuti alla creazione netta d’occupazione ed aiuti al mantenimento dell’occupazione. Questa misura, pertanto, non rientrando in nessuna delle due categorie non sembra ammissibile. Purtuttavia la misura in esame ha la caratteristica peculiare di permettere la stabilizzazione di posti di lavoro precari e comporta un valore aggiunto che è quello di permettere la creazione netta di posti di lavoro stabili che non esistevano prima. In questa ottica gli Orientamenti comunitari fanno riferimento al concetto di stabilità in quanto valore positivo tanto che permette la concessione di aiuti unicamente in quei casi in cui sia assicurata una certa perennità dell’occupazione, concetto ribadito nelle conclusioni del Consiglio Europeo per l’occupazione del novembre 1997, che preconizza, fra l’altro, misure per far diminuire in maniera duratura la disoccupazione. D’altra parte l’ammontare globale dell’aiuto per questi tipi di contratti, anche in aggiunta all’eventuale beneficio che può determinarsi in capo ai contratti a tempo determinato, non supera la misura prevista dagli Orientamenti comunitari.

In base a tutte le considerazioni svolte anche questa misura è conforme agli orientamenti comunitari e può considerarsi una novità in materia in quanto, alla tradizionale dicotomia nella categoria degli aiuti detta prima, può aggiungersene un terza che è mediana rispetto alle due.

Con alcune limitazioni in corso di definizione, gli aiuti di che trattasi potranno essere applicati anche nei settori sensibili, con esclusione del settore CECA dove il divieto è assoluto.

Può risultare interessante la lettura dell'articolo di Madeleine Tilmans sul numero 2 June 1998 di Competion Policy NEWLETTER (il timestrale del'Unione Europea della Direzione sulla concorrenza). Sotto la rubrica aiuti di Stato l'articolo, titolato RECENT IMPORTANT DECISIONS, fa la disamina degli orientamenti comunitari in materia di aiuti per l'occupazione e illustra la portata innovativa della Legge in questione che ha stimolato la decisione della Commissione nella direzione dell'estensione di un atteggiamento favorevole alle Leggi che creino lavoro stabile nel tempo, andando oltre la creazione di occupazione netta e il mantenimento dei livelli occupazionali.


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