LEGGE 5 novembre 2001, n. 17. GURS n. 53 del 9/11/2001 - Interventi urgenti in materia di lavoro.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finanziamento di norme in materia di lavoro
1.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).
2.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).
3.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).
4.  Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.
5.  Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
-  quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
-  quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
-  quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
-  quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);
-  quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).
Art. 2.
Modifica dell'articolo 86 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le attribuzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, continuano ad essere esercitate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Art. 3.
Disposizioni in materia di contratti di diritto privato
1.  Gli enti che stipulano i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 a tempo parziale possono elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
2.  Per i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, stipulati dall'Amministrazione regionale, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dellè autorizzato a finanziare totalmente gli oneri relativi ai contratti stessi, attivati anche attraverso procedure di mobilità ed a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 4.
Interventi formativi per il contingente dei Carabinieri presso gli Ispettorati del lavoro
1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, d'intesa con i Dipartimenti regionali del lavoro e della formazione professionale, promuove, progetta ed attua interventi formativi e di aggiornamento rivolti al personale del contingente dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro, avvalendosi, in conformità alle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.
2.  Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione.
Art. 5.
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18
1.  Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, come introdotto dall'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, dopo le parole "enti locali territoriali e istituzionali" sono aggiunte le parole "ed al Consorzio per le Autostrade siciliane".
2.  Restano ferme, per il Consorzio per le Autostrade siciliane, le procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
Estensione dei benefici della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
1.  Tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sono compresi i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale. I predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, anche prodotta all'Istituto previdenziale.
2.  Gli aiuti previsti dal comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Art. 7.
1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 novembre 2001.
CUFFARO

STANCANELLI  - Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art.1, comma 1:
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", all'art. 70, rubricato "Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione", così dispone:
"1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223".
Note all'art.1, comma 2:
-  La legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 12, rubricato "Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione", così dispone:
"1.  Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale, le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2.  Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a)  le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b)  le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c)  le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.
5.  Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6.  Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7.  Nel caso di comuni già dichiarati dissestati il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento.
8.  I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.
9.  L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995".
-  La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", all'art.6, comma 7, così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale".
-  Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale".
-  Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
-  Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro".
Nota all'art. 1, comma 3:
La legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, recante "Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32" all'art. 1, comma 1, così dispone:
"I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci".
Nota all'art.1, comma 4:
L'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, rubricato "Comitato di gestione del fondo" così dispone:
"1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (A.N.C.I.) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2.  Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3.  Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione".
Note all'art. 1, comma 5:
-  L'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così dispone:
"Alle imprese di cui all'articolo 2 ammesse alle agevolazioni vengono concessi i seguenti benefici:
a)  contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento dell'attività imprenditoriale calcolati sulla base delle spese ammissibili fino ad un massimo di lire 350 milioni e comunque non superiori al 40 per cento delle predette spese;
b)  mutui agevolati di ammontare non superiore al 70 per cento delle spese di impianto ed avviamento dell'iniziativa imprenditoriale, al tasso annuo del 3 per cento e per la durata di anni dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento di anni tre;
c)  contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di attività dell'impresa per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 200 milioni. Per il secondo e terzo anno di attività la misura del contributo è pari al 40 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 100 milioni".
-  L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante "Disposizioni in materia di lavoro", così dispone:
"1. Per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa di lire 197.500 milioni così ripartita:

Articolo | in milioni | in milioni | in milioni | Capitolo     | 1999 | 2000 | 2001
3, comma 1, lett. c)      500 1.000 1.500 33716 
5, comma 1, lett. c)      500 1.000 1.500 33717 
8, comma 1, lett. c)      500 1.000 1.500 33718 
10      2.000 4.000 6.000 33719 
12      176.500 -0 -0 33720 


2. L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della Regione siciliana capitolo 21257, codice 1025.
3. L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
4. L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
5. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa".
-  L'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, modificato dall'art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, ammesse alle agevolazioni, vengono concessi i seguenti benefici:
a)  contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività, calcolati sulla base delle spese ammissibili, non superiori a lire 100 milioni e comunque al 40 per cento delle spese predette;
b) mutui agevolati di ammontare non superiore al 70 per cento delle spese di impianto ed avvio dell'attività, al tasso annuo del 3 per cento e per la durata massima di anni dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento di anni tre;
c)  contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di esercizio dell'attività per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto. Per il primo anno la misura del contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 100 milioni di cui è erogabile una anticipazione pari al 50 per cento del contributo concesso. Per il secondo e terzo anno di attività la misura del contributo è pari ad un terzo delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 50 milioni".
Nota all'art.2:
La legge regionale 3 maggio 2001, n.6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001" all'art. 86, rubricato "Esercizio attribuzioni", così dispone:
"1. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, all'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, Titolo II ed alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'industria, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli.
2. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di dissalazione di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sono esercitate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, Dipartimento regionale lavori pubblici, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli".
Note all'art. 3, comma 1:
-  L'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, rubricato "Progetti di utilità collettiva: aree di intervento", così dispone:
"1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:

a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;  
b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;  
c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste); 
d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;  
e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);  
f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;  
g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;  
h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;  
i) assistenza sociale, animazione socio-culturale;  
l) interventi a favore degli immigrati;  
m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;  
n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;  
o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;  
p) servizi turistici". 


-  L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è riportato alla nota all'art. 1 comma 2 del testo che qui si annota.
Nota all'art. 4, comma 1:
La legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani", all'art. 9 comma 3 così dispone:
"Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 2, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati, nonché con i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria (CIAPI)".
Nota all'art.5:
Il comma 1 bis dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione" come introdotto dall'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante "Disposizioni in materia di lavoro", a seguito dell'integrazione apportata dalla disposizione che qui si annota, così risulta:
"Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali ed al Consorzio per le autostrade siciliane, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti".
Nota all'art. 6:
-  La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 reca "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie".
Note all'art. 6, comma 1:
-  L'art. 1, comma 1, lettera f, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ha riguardo ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi.
-  La legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)" all'art. 47, comma 5, così dispone:
"Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante".
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 224
Interventi urgenti in materia di lavoro.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione (Stancanelli) il 25 settembre 2001.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) l'1 ottobre 2001.
Esaminato e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 2 del 9 ottobre 2001.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 4 del 16 ottobre 2001.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 3 del 24 ottobre 2001.
Relatore: Antonio Antinoro.
Discusso ed approvato dall' Assemblea nella seduta n. 18 del 25 ottobre 2001.


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