LEGGE 31 marzo 2001, n. 2. GURS n.14 del 31/03/2001
Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei
lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1997, n.
30 e 23 dicembre 2000, n. 32.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili
1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni
del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo
4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori
utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi
bilanci.
2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'articolo 5,
comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti, rispettivamente,
al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000,
n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni, richiamate nell'articolo 2
della stessa legge, che promuovono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei
lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della stessa
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Al comma 6, dell'articolo 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, la parola
"prioritariamente" è sostituita con la parola "esclusivamente". Le
misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano,
comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei destinatari del
regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività socialmente utili
possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e
qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel
progetto formativo volto alla fuoriuscita.
Art. 2.
Contratti di diritto privato
1. I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale
21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti
utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge.
Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta
costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato.
2. Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la predisposizione
di nuovi progetti di utilità collettiva.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione provvede alla ripartizione territoriale, su base
provinciale, delle risorse finanziarie destinate ai contratti di cui al presente articolo,
proporzionalmente al numero dei soggetti inseriti nelle diverse graduatorie provinciali
articolate in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti. Gli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione individuano, in base alle graduatorie
provinciali di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85, i beneficiari della dote finanziaria di cui al comma 1.
4. Al fine della stipula dei contratti di cui al presente articolo gli enti
interessati pubblicano, secondo le direttive emanate dall'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, l'elenco dei
contratti che intendono stipulare in base alle proprie esigenze istituzionali,
specificando il numero e le professionalità relative. I soggetti beneficiari devono
effettuare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, richiesta di stipula del
contratto. La selezione è effettuata dall'ente utilizzatore avendo riguardo alle seguenti
priorità:
a) requisiti professionali richiesti;
b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;
c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12, comma 2,
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. L'Agenzia regionale per l'impiego e la
formazione professionale provvede, sentita la Commissione regionale per l'impiego, a
favorire ldei soggetti individuati che espongono difficoltà di accesso alla misura.
5. Gli enti che non attivano progetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già approvati dalla Commissione regionale per
l'impiego, non possono stipulare i contratti di cui al presente articolo.
6. Le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle
direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
7. In sede di prima applicazione si intendono beneficiari della misura:
a) prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva di
cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, in possesso dei
requisiti di legge;
b) i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunziato
all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di
assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso o per le
altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 e
dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
8. Le disposizioni previste ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti assegnati ai
progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato.
9. Ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 presso l'Amministrazione regionale si
applicano le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo.
Art. 3.
Società miste. Ulteriori soggetti partecipanti
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le
parole "altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione" aggiungere le
parole "ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13
dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
Art. 4.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni.
1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine dell'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: "Si applica
quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";
b) al comma 3 dell'articolo 15 la parola "mensile" è sostituita da
"semestrale";
c) dopo l'articolo 15 bis, introdotto dall'articolo 9, comma 2, della legge
regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 15ter. 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con
decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, o dell'assunzione se
successiva".
Art. 5.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 18 le parole "Una stessa impresa può essere
destinataria" sono sostituite dalle parole "I datori di lavoro di cui
all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 possono essere
destinatari";
b) alla fine del comma 3 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente periodo: "E'
fatto salvo il caso previsto dall'articolo 14 della medesima legge regionale n. 30 del
1997 e successive modifiche ed integrazioni";
c) al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole "Alle imprese" sono
aggiunte le parole "nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di
lucro". Inoltre le parole "contributi alle imprese per la formazione" sono
sostituite da "contributi per la formazione";
d) al comma 3 dell'articolo 19 le parole "dell'impresa beneficiaria" sono
sostituite dalle parole "del beneficiario";
e) alla fine del comma 1 dell'articolo 61 sono aggiunte le parole "nonché
alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di
servizi".
Art. 6.
Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e
successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione anche ai lavoratori destinatari
del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo
4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81.
2. I servizi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile
1995, n. 26, e successive modifiche, vengono integrati con tutti quelli richiamati
dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Art. 7.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 31 marzo 2001.
LEANZA | |
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza socia- | ADRAGNA le, la formazione professionale e l'emigrazione |
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2
e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge regionale 26 novembre 2000, n.24, recante: "Disposizioni per l'inserimento
lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia
di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", al
comma 3 dell'art. 4, rubricato: "Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in
materia di lavori socialmente utili", così dispone:
"Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel
tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle
procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime
transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, e
successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano
applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, e nei piani di inserimento professionale di tipo
"a" di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, purché già
approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di
approvazione della presente legge".
Nota all'art. 1, comma 2:
Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, rubricato:
"Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili" così
dispone:
"Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non
oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici
previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione
regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di
inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della
Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle
funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, rubricato:
"Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni",
così dispone:
"Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti
utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre
società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di
stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti
enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle
disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2".
- Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, così
dispone:
"Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori
socialmente utili, le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio
1998, n.3, nell'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, e nell. 9
della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, continuano a trovare applicazione anche a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così
dispone:
"Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'art. 11,
comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, nonché parzialmente finanziati
con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla
concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico
dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici
di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli
stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle
risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro".
- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: "Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997,
n.196" all'art. 10, comma 3, così dispone:
"Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse
a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti
interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con
società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore
al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti
analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti
aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di
soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio".
Note all'art. 1, comma 4:
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, a
seguito della modifica introdotta con la disposizione annotata, risulta il seguente:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla
fuoriuscita dai lavori socialmente utili esclusivamente a quei soggetti che sia
alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della
misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili".
- L'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, disciplina
l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili ed il loro trattamento giuridico ed
economico.
Nota all'art. 2, commi 1, 3 e 4:
La legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, recante: "Norme per l'inserimento
lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23
della legge 11 marzo 1988, n.67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del
lavoro" all'art. 12 così dispone:
"2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art.11 i soggetti di cui al
comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste
dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o
parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui
all'art.1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da
parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità
collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti".
Note all'art. 2, comma 5:
- L'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, rubricato: "Progetti
di utilità collettiva, aree di intervento", così dispone:
"1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree
operative:
a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a
musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di
interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;
b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza
alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;
c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali,
aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo,
montagne, coste);
d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini
cittadini;
e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro,
uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro);
f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione
dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione
occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;
g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità
sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;
h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
i) assistenza sociale, animazione socio-culturale;
l) interventi a favore degli immigrati;
m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed
informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le
stesse risultino insufficienti;
n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle
confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;
o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione
scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;
p) servizi turistici.".
- L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è riportato alla nota
all'art. 2, comma 1, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 2, commi 7, 8 e 9:
Gli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono riportati,
rispettivamente, alla nota all'art. 2, comma 5 e alla nota all'art. 2, commi 1, 3 e 4 del
testo che qui si annota.
Nota all'art. 3:
Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a seguito
della modifica disposta dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Al fine di consentire la costituzione di società miste promos se dagli enti
utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la Società Italia lavoro S.p.A. o altre
società partecipate dallo Stato o dal la Regione ovvero da Agenzie di promozione di
lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei
soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere
il contributo di cui al comma 1 ai sopradetti enti utilizzatori per ogni lavoratore
assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e
2".
Nota all'art. 4, lett. a):
Il testo dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito delle
modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Divieto di cumulo. - 1. I benefici di cui al presente titolo non sono
cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione.
2. Si applica quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388".
Nota all'art. 4, lett. b):
Il testo dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito
delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei
quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà provvedere altresì alla
concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta al datore di lavoro previa
presentazione della denuncia semestrale delle retribuzioni all'INPS e delle
attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri".
Nota all'art. 5, lett. a) e b):
Il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito
delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"I datori di lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n.
30 possono essere destinatari relativamente ad un mede simo soggetto, dei benefici
previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e finanziati con fondi statali
purché in successione temporale.
E' fatto salvo il caso previsto dall'articolo 14 della medesima legge regionale n. 30
del 1997 e successive modifiche ed integrazioni".
Nota all'art. 5, lett. c):
Il testo dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito
delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Alle imprese nonché alle associazioni ed entri privati senza fini di lucro operanti
in Sicilia, con priorità alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa
comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento delle aziende e dei lavoratori nel
mercato e sostenerne la capacità competitiva, l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare contributi
per la formazione, riqualificazione, riconversione, formazione per neo assunti,
formazione continua, formazione nei contratti a causa mista, nel quadro degli obiettivi
stabiliti nelle misure del POR 2000-2006".
Nota all'art. 5, lett. d):
Il testo del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito
delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"E' a carico del beneficiario almeno il 30% del costo complessivo
dell'intervento formativo".
Nota all'art. 5, lett. e):
Il testo dell'art. 61 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle
modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"1. Le disposizioni di cui all'art. 50 riguardanti l'apprendistato e
l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese
esercenti il commercio nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro
esercenti prestazioni di servizi.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente
articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 100 miliardi".
Note all'art. 6, comma 1:
- L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, dispone interventi della
Regione volti all'assunzione prioritaria di lavoratori.
- L'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è recepisce disposizioni
dello Stato in materia di lavori socialmente utili.
Note all'art. 6, comma 2:
- Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, così dispone:
"La Regione, avvalendosi prioritamente di società a partecipazione pubblica
regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 54, è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione,
anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1, per
l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni
culturali; servizi socio-sanitari, custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni
ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi
pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale".
- Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così
dispone:
"L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprendente, altresì, tutte quelle
rientranti nell'am bito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle
attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che
possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero
siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'art. 3, comma 2, dello
stesso decreto legislativo".
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 1221
"Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino
dei lavori socialmente utili".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Leanza) su proposta
dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione (Adragna) il 14 febbraio 2001.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 21 febbraio
2001.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 132 del 13 marzo 2001.
Relatore: Zanna Antonio.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 366 del 20 marzo 2001.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 369 del 22 marzo 2001.