Costituzione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso il dipartimento regionale lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavoro n. 120/04/II/I del 20 settembre 2004, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è stato costituito, presso il dipartimento regionale lavoro, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, così composto:
-  dirigente generale del dipartimento regionale lavoro - presidente;
-  direttore regionale dell'INPS;
-  direttore regionale dell'INAIL.
Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni dei servizi ispettorati del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro vanno inoltrati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio ispettorato regionale lavoro (che disimpegna le funzioni di segreteria) e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di 90 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che il dipartimento regionale lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. Il ricorso sospende i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento del Comitato stesso si provvede con le risorse assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio del dipartimento regionale lavoro.


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