Costituzione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso il
dipartimento regionale lavoro.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavoro n. 120/04/II/I
del 20 settembre 2004, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, è stato costituito, presso il dipartimento regionale lavoro, il
Comitato regionale per i rapporti di lavoro, così composto:
- dirigente generale del dipartimento regionale lavoro - presidente;
- direttore regionale dell'INPS;
- direttore regionale dell'INAIL.
Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni dei
servizi ispettorati del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli
istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la
qualificazione dei rapporti di lavoro vanno inoltrati all'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio ispettorato
regionale lavoro (che disimpegna le funzioni di segreteria) e sono decisi, con
provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di 90 giorni dal ricevimento,
sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione
il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che il dipartimento regionale lavoro, su
richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. Il ricorso sospende i termini
di cui agli artt. 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini
di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità
di missione ed al funzionamento del Comitato stesso si provvede con le risorse
assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio del dipartimento regionale lavoro.