Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 - Articoli 1 e 5 - terza annualità.Rendicontazione delle attività.

Al fine di dare seguito alle indicazioni della ragioneria centrale lavoro, giusta nota prot. n. 40 del 10 gennaio 2001, in ordine alla rendicontazione delle attività formative finanziate ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale n. 27/91, si dispone che, in ossequio all'art. 277, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Legge di contabilità dello Stato, tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle atti vità corsuali devono essere rendicontate analiticamente tramite produzione di idonea documentazione giustificativa.
Tale documentazione dovrà essere intestata all'ente gestore, contenere la specificazione del corso al quale si riferiscono i servizi e le forniture e dovrà essere inequivocabilmente dimostrato che la prestazione e la fornitura è stata destinata esclusivamente alla specifica azione formativa.
Si intendono superate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente.


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