Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 - Articoli 1 e 5 - terza
annualità.Rendicontazione delle attività.
Al fine di dare seguito alle indicazioni della ragioneria centrale lavoro,
giusta nota prot. n. 40 del 10 gennaio 2001, in ordine alla rendicontazione
delle attività formative finanziate ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge
regionale n. 27/91, si dispone che, in ossequio all'art. 277, R.D. 23 maggio
1924, n. 827 - Legge di contabilità dello Stato, tutte le spese sostenute per lo
svolgimento delle atti vità corsuali devono essere rendicontate analiticamente
tramite produzione di idonea documentazione giustificativa.
Tale documentazione dovrà essere intestata all'ente gestore, contenere la
specificazione del corso al quale si riferiscono i servizi e le forniture e
dovrà essere inequivocabilmente dimostrato che la prestazione e la fornitura è
stata destinata esclusivamente alla specifica azione formativa.
Si intendono superate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente.