Richiesta di pagamento della tredicesima mensilità
per gli anni di attività prestata in qualità di lavoratore socialmente utile.
Provvedimento finale di diniego.
Premesso che a seguito di numerose istanze pervenute da parte di lavoratori
utilizzati in lavori socialmente utili, per il pagamento del rateo della
tredicesima mensilità relativamente ai periodi di utilizzazione, questo ramo di
Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10, ha comunicato l'avvio del procedimento mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 -
parte prima - del 29 novembre 2002, divulgato, anche, tramite il sito internet
www.regione.sicilia.it e sono stati, altresì, comunicati i dati previsti dal
l'art. 9, comma 3 della medesima norma.
Avviato il procedimento istruttorio, nella considerazione che la richiesta
riguardava interpretazioni di norme statali, questo ufficio ha ritenuto
necessario chiedere l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e con nota prot. n. 5026 del 19 novembre 2002 lo scrivente ha richiesto apposito
quesito.
Il dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
lavoratori - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi
all'occupazione - Divisione I - del predetto Ministero, con nota prot. n. 1034
del 3 dicembre 2002 ha ritenuto che "il diritto a percepire la tredicesima
mensilità non spetta ai lavoratori socialmente utili poiché, come disposto dalla
normativa in materia, espressamente ribadita dall'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 468/1997, la prestazione resa nell'ambito di attività socialmente
utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Tale prestazione, infatti, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle
liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
La prestazione di lavoro socialmente utile è resa a fronte della percezione di
un sussidio economico di natura assistenziale erogato ai sensi e per l'effetto
dell'art. 38 della Costituzione, che prevede che "I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di...disoccupazione involontaria".
Si resta, quindi, al di fuori di un trattamento retributivo nell'ambito del
quale si può fare riferimento alla tredicesima men silità".
Conforme avviso è stato, peraltro, espresso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo con nota partenza n. 42442 del 6 dicembre 2002, che nel
riscontrare la richiesta di parere formulata da questo dipartimento con nota
prot. n. 5027, ha ritenuto che "ai soggetti istanti, utilizzati in attività
socialmente utili, non spetti, alla luce della disciplina normativa di
riferimento, l'erogazione della tredicesima mensilità".
Inoltre la predetta Avvocatura rileva che "Come riconosciuto... dalla stessa
giurisprudenza, le disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili (art.
8 decreto legislativo n. 468/97; art. 4 decreto legislativo n. 81/2000) sono
estremamente chiare nell'escludere che l'utilizzazione dei lavoratori in parola
possa determinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, dunque,
nell'evidenziare la finalità assistenziale di tale istituto, cui si riconnette
la percezione di un "assegno per lavori socialmente utili" sostitutivo
dell'indennità di disoccupazione (Cfr., art. 8, comma 7, decreto legislativo n.
468/97) e corrisposto dall'INPS".
Infine, l'Avvocatura distrettuale medesima ha, ritenuto, che "la precisa scelta
legislativa (espressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 310/99) di ricondurre lo svolgimento di lavori socialmente utili al
di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro tipico e della relativa disciplina,
trova decisiva conferma dal fatto che le norme sopra menzionate fanno invece
specifico rinvio soltanto a taluni singoli aspetti della disciplina del rapporto
di lavoro subordinato, tra i quali non rientra... il diritto alla tredicesima
mensilità".
Per le motivazioni sopra riportate le istanze formulate dai soggetti utilizzati
in attività socialmente utili per il pagamento del rateo della tredicesima
mensilità relativamente ai periodi di utiliz zazione, pervenute o che
perverranno, non possono trovare ac co glimento.
Considerato che, a causa della gran mole di richieste pervenute, risulta
particolarmente gravosa la singola comunicazione, il presente provvedimento sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà
divulgato, inoltre, tramite il sito internet: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso dai legittimi
interessati, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana al TAR ovvero ricorso straordinario all'on.le
Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla stessa data.
Si ribadisce che:
- l'amministrazione competente è l'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione,
dipartimento agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, via
Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo;
- l'ufficio e persona responsabile del procedimento è il servizio V "LSU e
Workfare" - geom. Antonio Costanzo tel. 0916960579 - indirizzo di posta
elettronica: crpallsu@regione.sicilia.it;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale, servizio V, LSU e Workfare, via
Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo.