Richiesta di pagamento della tredicesima mensilità per gli anni di attività prestata in qualità di lavoratore socialmente utile. Provvedimento finale di diniego.

Premesso che a seguito di numerose istanze pervenute da parte di lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, per il pagamento del rateo della tredicesima mensilità relativamente ai periodi di utilizzazione, questo ramo di Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ha comunicato l'avvio del procedimento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 - parte prima - del 29 novembre 2002, divulgato, anche, tramite il sito internet www.regione.sicilia.it e sono stati, altresì, comunicati i dati previsti dal l'art. 9, comma 3 della medesima norma.
Avviato il procedimento istruttorio, nella considerazione che la richiesta riguardava interpretazioni di norme statali, questo ufficio ha ritenuto necessario chiedere l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con nota prot. n. 5026 del 19 novembre 2002 lo scrivente ha richiesto apposito quesito.
Il dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Divisione I - del predetto Ministero, con nota prot. n. 1034 del 3 dicembre 2002 ha ritenuto che "il diritto a percepire la tredicesima mensilità non spetta ai lavoratori socialmente utili poiché, come disposto dalla normativa in materia, espressamente ribadita dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 468/1997, la prestazione resa nell'ambito di attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Tale prestazione, infatti, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
La prestazione di lavoro socialmente utile è resa a fronte della percezione di un sussidio economico di natura assistenziale erogato ai sensi e per l'effetto dell'art. 38 della Costituzione, che prevede che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di...disoccupazione involontaria".
Si resta, quindi, al di fuori di un trattamento retributivo nell'ambito del quale si può fare riferimento alla tredicesima men silità".
Conforme avviso è stato, peraltro, espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota partenza n. 42442 del 6 dicembre 2002, che nel riscontrare la richiesta di parere formulata da questo dipartimento con nota prot. n. 5027, ha ritenuto che "ai soggetti istanti, utilizzati in attività socialmente utili, non spetti, alla luce della disciplina normativa di riferimento, l'erogazione della tredicesima mensilità".
Inoltre la predetta Avvocatura rileva che "Come riconosciuto... dalla stessa giurisprudenza, le disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili (art. 8 decreto legislativo n. 468/97; art. 4 decreto legislativo n. 81/2000) sono estremamente chiare nell'escludere che l'utilizzazione dei lavoratori in parola possa determinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, dunque, nell'evidenziare la finalità assistenziale di tale istituto, cui si riconnette la percezione di un "assegno per lavori socialmente utili" sostitutivo dell'indennità di disoccupazione (Cfr., art. 8, comma 7, decreto legislativo n. 468/97) e corrisposto dall'INPS".
Infine, l'Avvocatura distrettuale medesima ha, ritenuto, che "la precisa scelta legislativa (espressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 310/99) di ricondurre lo svolgimento di lavori socialmente utili al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro tipico e della relativa disciplina, trova decisiva conferma dal fatto che le norme sopra menzionate fanno invece specifico rinvio soltanto a taluni singoli aspetti della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, tra i quali non rientra... il diritto alla tredicesima mensilità".
Per le motivazioni sopra riportate le istanze formulate dai soggetti utilizzati in attività socialmente utili per il pagamento del rateo della tredicesima mensilità relativamente ai periodi di utiliz zazione, pervenute o che perverranno, non possono trovare ac co glimento.
Considerato che, a causa della gran mole di richieste pervenute, risulta particolarmente gravosa la singola comunicazione, il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà divulgato, inoltre, tramite il sito internet: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso dai legittimi interessati, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al TAR ovvero ricorso straordinario all'on.le Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla stessa data.
Si ribadisce che:
-  l'amministrazione competente è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dipartimento agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo;
-  l'ufficio e persona responsabile del procedimento è il servizio V "LSU e Workfare" - geom. Antonio Costanzo tel. 0916960579 - indirizzo di posta elettronica: crpallsu@regione.sicilia.it;
-  l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio V, LSU e Workfare, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo.
 


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