CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 12-23 marzo 1999, n. 88.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- dott. Renato Granata, presidente;
- prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof.
Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa,
prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi
Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1
e 3, della legge della Regione Sicilia approvata il 28 luglio 1997, recante «Misure di
politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85. Norme in materia di attività produttiva e di sanità. Disposizioni varie»,
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 5
agosto 1997, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 52 del registro
ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Piero Alberto
Capotosti.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1997, e depositato il successivo 13
agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 19,
comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 28 luglio 1997, recante «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività
produttive e di sanità. Disposizioni varie».
La prima delle disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 12 dello
Statuto per la Regione siciliana, poiché attribuisce all'Assessore regionale per il
lavoro il compito di stabilire la disciplina di attuazione della legge, che invece, ai
sensi dell'art. 12, dovrebbe essere deliberata con proprio regolamento dal Governo
regionale.
Il successivo art. 22 contrasterebbe poi con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale,
nonché con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, stabilendo, al primo comma, che gli
uffici giudiziari e delle prefetture dell'isola possono «presentare progetti di utilità
collettiva di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85»,
dispone in materia di organizzazione degli uffici statali. Il vizio di costituzionalità
riguarderebbe anche il secondo comma, che specifica, il contenuto dei progetti di cui le
amministrazioni statali indicate potrebbero avvalersi, nonché il terzo comma, il quale,
in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, destina risorse regionali all'espletamento
di funzioni statali.
L'art. 23 della legge regionale in esame, prevedendo che «i progetti di lavori
socialmente utili possono essere rivolti a supporto delle attività istituzionali degli
enti attuatori», contrasta in primo luogo, secondo il Commissario dello Stato, con l'art.
17, lett. f) dello Statuto speciale. La disposizione, infatti, violerebbe il principio
fondamentale della legislazione statale stabilito, in materia, tanto dall'art. 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali), quanto dall'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), secondo cui il ricorso ai lavori
socialmente utili deve essere finalizzato soltanto al «raggiungimento di obiettivi di
carattere straordinario degli enti attuatori per ben individuati ambiti di intervento»,
con esclusione invece di obiettivi connessi ai fini istituzionali degli enti predetti. Per
gli stessi motivi, inoltre, l'istituto previsto dalla disposizione in oggetto, in quanto
del tutto «antinomico nei confronti del processo... di riforma della burocrazia», si
porrebbe in contrasto non solo con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ma anche con gli artt. 3, 51 e
97 della Costituzione, in quanto consentirebbe l'utilizzazione nella pubblica
amministrazione di personale di cui non si siano preventivamente valutati i prescritti
requisiti attitudinali.
Secondo il ricorrente, infine, il primo ed il terzo comma dell'art. 27 della legge
regionale in oggetto contrastano con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché con
l'art. 14, lett. f) dello Statuto speciale, poiché prevedono lo svolgimento di «funzioni
istituzionali degli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro
nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di strutture private e del relativo
personale mediante un sistema di convenzioni», e quindi consentono alla pubblica
Amministrazione regionale di avvalersi «di personale di cui preventivamente non sia stata
valutata con criteri di imparzialità, l'idoneità e la professionalità». Ad avviso del
Commissario dello Stato le due disposizioni violerebbero inoltre sia l'art. 81 della
Costituzione, per l'omessa indicazione delle risorse finanziarie con cui far fronte
all'impegno derivante dalle convenzioni, sia l'art. 136, per la sostanziale elusione della
sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 1995, n. 407, avente ad oggetto una
disciplina regionale di segno analogo.
2. - La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.
3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla Corte
costituzionale, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata
come legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 43 dell'11 agosto 1997 - omettendone gli artt. 19, comma 2, 22
23 e 27, commi 1 e 3, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
In una memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato,
in considerazione della predetta promulgazione parziale, ha chiesto che sia dichiarata
cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante «Misure di politiche attive
del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in
materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie», per violazione degli
artt. 12, 14 e 17, lett. f) dello Statuto speciale, e degli artt. 3, 51, 81, quarto comma,
97 e 136 della Costituzione.
Va preliminarmente rilevato che dopo l'instaurazione del giudizio, come si è accennato
nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea regionale
il 28 luglio 1997 è stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle
disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario ed istantaneo
rispetto al testo legislativo e, quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge in
esame, è preclusa la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle
disposizioni impugnate o di parti di esse (da ultimo, sentenze n. 339 e 216 del 1998).
Pertanto, poiché le disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di
promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono in grado di produrne, il
presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare
cessata la materia del contendere, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1999.
f.to: Renato Granata, presidente Pieralberto Capotosti, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere |
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il cancelliere della cancelleria: f.to DI PAOLA |
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