DECRETO 29 ottobre 2002.
GURS n.54 del 29/11/2002
Autorizzazione ai soggetti attuatori dei progetti di formazione continua,
ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 236/93, all'avvio delle attività
di formazione aziendale.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "addestramento
professionale dei lavoratori";
Visto il decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27, parte I, del 25 maggio 1996;
Visto l'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente la promozione di
interventi di formazione continua;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 23 maggio 2000;
Vista la circolare assessoriale n. 2 del 10 marzo 1999;
Visto il decreto n. 178 del 26 aprile 2001, registrato alla Ragioneria centrale
lavoro il 15 giugno 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 36 del 9 agosto 2002;
Visto il decreto n. 70 del 22 aprile 2002, modificativo del decreto n. 178/01,
registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 13 giugno 2002 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002;
Considerata la specificità degli interventi di for mazione continua ed al fine
di rendere più flessibili e dinamiche l'avvio delle attività formative aziendali
da svolge re secondo le esigenze dei cicli produttivi delle aziende;
Decreta:
Art. 1
Si autorizzano i soggetti attuatori dei progetti di formazione continua, ammessi
a finanziamento ai sensi della normativa indicata in premessa, ad avviare le
attività di formazione aziendale.
Art. 2
I soggetti di cui all'art. 1 devono preventivamente presentare la documentazione
di rito prevista e comunicare il luogo di svolgimento delle attività formative e
la loro calendarizzazione agli uffici di questa amministrazione secondo quanto
disposto nel decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27, parte I, del 25 maggio 1996.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uf ficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge
regionale n. 10/1991.
Palermo, 29 ottobre 2002.
RABBONI