IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di
addestramento professionale dei lavoratori e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che definisce i principi e
i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per
il riordino della formazione professionale;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali su fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 luglio 1999, che disciplina i compiti, il campo di applicazione e le
attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con
decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Vista la circolare n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, recante "Direttive
per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei
progetti formativi;
Visto il decreto n. 3/FP/serv. gest. del 30 aprile 2003, recante "Disposizioni
per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione
siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 22 del 16 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione
professionale;
Visto il decreto n. 2180/serv. gest./U.O.B. IV/03/FP del 23 luglio 2003,
recante approvazione della "Regolamentazione delle modalità di presentazione,
di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate
nella Regione siciliana";
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Ritenuto di dover apportare modifiche alla "Regolamentazione delle modalità di
presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative
autofinanziate nella Regione siciliana" facente parte integrante del decreto
n. 2180/serv. gest./U.O.B. IV/03/FP del 23 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1
Alla "Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione siciliana", contenuta nell'allegato al decreto n. 2180/serv. gest./U.O.B. IV/03/FP del 23 luglio 2003, sono apportate le modificazioni contenute nell'allegato A al presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2004.
BOLOGNA |
Allegato A
Il primo e il secondo comma del capitolo IV - Destinatari - vengono
sostituiti dai seguenti:
"Le attività autofinanziate di formazione professionale sono rivolte a tutti,
a condizione che i destinatari abbiano assolto o assolvano al diritto dovere
previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
In attesa dell'emanazione di tutti i decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale previsti dalla predetta legge delega, i giovani di età inferiore
ai 18 anni, che abbiano completato il primo ciclo di istruzione e proseguano
gli studi del secondo ciclo all'interno del sistema dei licei o
dell'istruzione e della formazione professionale, possono partecipare alle
attività formative autofinanziate, purché queste siano svolte in orari
compatibili".
Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in
materia di diritto/dovere alla formazione e all'istruzione, ivi compresa la
circolare n. 06/04/FP dell'11 giugno 2004.
Il sesto comma del capitolo V - Indirizzi di programmazione - viene
sostituito dal seguente:
"Attesa la rilevanza dell'apprendimento pratico, tutti gli interventi
formativi, fatta eccezione per i corsi di durata inferiore o pari a 300 ore,
dovranno prevedere obbligatoriamente stage di durata oraria non inferiore al
10% dell'intervento e non superiore al 20%".
Il diciannovesimo comma del capitolo V - Indirizzi di programmazione -
viene sostituito dal seguente:
"Le attività formative dovranno svolgersi senza soluzione di continuità, fatti
salvi particolari casi motivati e documentati, da comunicare preventivamente
ai servizi uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, le cui
sospensioni, comunque, non potranno superare i sessanta giorni. Le sospensioni
ordinarie dovranno coincidere con le festività di calendario e le vacanze
estive".
Il terzo comma del capitolo VI - Adempimenti a cura del servizio ufficio
provinciale del lavoro - viene sostituito dal seguente:
"La mancata effettuazione di tale verifica, sarà considerata inadempienza ai
doveri d'ufficio. Per i corsi già conclusi in data antecedente al presente
decreto, gli uffici inadempienti procederanno, prima di esprimere il parere di
competenza sull'ammissibilità degli esami finali, a verifiche documentali".
Al secondo comma del capitolo VII - Adempimenti preliminari all'avvio dei
corsi - Sezioni circoscrizionali per l'impiego - viene soppresso quanto
indicato alla lett. b) del punto 2).
Il settimo comma del capitolo IX - Adempimenti conclusivi - Chiusura del
corso - Esami di qualifica viene sostituito dal seguente:
"Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di nomina della
commissione, al maturarsi dell'80% dell'attività corsuale l'organismo
attuatore comunicherà al servizio U.P.L. i nominativi di n. 2 docenti titolari
- più eventuali supplenti ove presenti nell'organico dell'ente - (per metà
docenti di materie pratiche) designandoli a comporre la predetta commissione
d'esame".
Al nono comma, punto 4, del capitolo IX - Adempimenti conclusivi - Chiusura
del corso - Esami di qualifica - dopo le parole "...Via Imperatore
Federico n. 52 - Palermo" sono aggiunte le seguenti "...e per conoscenza
all'organismo attuatore".