- DECRETO 7 febbraio 2005. GURS n.8 del 25/02/2005
Criteri e modalità per la concessione di benefici economici
previsti dal decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999.
Fondo nazionale per le politiche migratorie. Finanziamento di
iniziative nei settori dell'accoglienza in situazioni di emergenza e
dell'integrazione degli immigrati extracomunitari.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 45 del testo unico sull'immigrazione (decreto
legislativo n. 286/98) e l'art. 58 del relativo regolamento di
attuazione (D.P.R. n. 394/99), istitutivo del Fondo nazionale per le
politiche migratorie per il finanziamento di iniziative nei settori
dell'accoglienza in situazioni di emergenza e dell'integrazione
degli immigrati extracomunitari;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
prot. D.G.I. n. 3681 dell'1 luglio 2002, concernente la ripartizione
alle regioni ed alle province autonome delle quote del suddetto
Fondo che assegna alla Regione siciliana la somma di E 1.472.616,28;
Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002, che autorizza
l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione a cofinanziare il Fondo nazionale
per le politiche migratorie per l'attuazione del programma di
interventi delle politiche di integrazione;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio della Regione
siciliana n. 1187 del 29 novembre 2004, che cofinanzia con E
350.000,00 la somma stanziata dal Ministero del lavoro;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, non
specificatamente individuati, debbano essere subordinati alla
predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte
dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui
devono attenersi per l'erogazione;
Ritenuto, pertanto, di specificare i settori di intervento, le
tipologie delle attività ammissibili, le procedure, le forme di
partecipazione, le modalità di finanziamento, i criteri di
selezione, per le iniziative proposte dai soggetti abilitati ad
operare in tale settore;
Decreta:
Art. 1
Interventi di sostegno all'immigrazione
1) La Regione siciliana finanzia iniziative nel territorio
regionale. Per tali attività la partecipazione finanziaria
dell'Amministrazione regionale può assumere la forma del
finanziamento a totale carico o del cofinanziamento.
2) I soggetti che possono beneficiare del sostegno
dell'Amministrazione regionale di cui al precedente comma 1 sono:
enti locali della Regione siciliana i quali, se operano in
convenzione con strutture private queste ultime devono essere
iscritte al registro del Ministero del lavoro previsto dall'art. 42
del testo unico n. 286/98, associazioni iscritte al registro
nazionale specifico previsto dall'art. 42 del testo unico n. 286/98
tenuto presso il Ministero del lavoro - Direzione immigrazione.
Art. 2
Tipologie delle attività ammissibili
Vengono ritenute quali ammissibili le iniziative che abbiano come
obiettivo, come indicato dalla normativa nazionale, le seguenti
attività tendenti a:
- eliminare o quanto meno ridurre le barriere linguistiche e/o
culturali che ostacolano la fruibilità dei servizi da parte degli
immigrati, attraverso la formazione interculturale degli operatori
delle istituzioni pubbliche e/o private;
- diffondere corsi di lingue e cultura italiana a tutti i livelli;
- sostenere le attività in favore dei richiedenti asilo anche
attraverso il monitoraggio costante del fenomeno attraverso la
creazione di un rapporto organico con gli enti pubblici a vario
titolo competenti, nel processo di protezione ed assistenza dei
richiedenti asilo;
- promuovere la diffusione delle informazioni tra gli immigrati e
tra i cittadini sulla nuova normativa (legge 30 settembre 2002, n.
189) concernente le modifiche apportate al testo unico in materia di
immigrazione, tenendo presente che le istituzioni devono essere
comunque i principali referenti, offrendo sportelli informativi in
grado di facilitare, attraverso strumenti di supporto, come le
figure dei mediatori interculturali, l'assistenza necessaria onde
evitare percorsi alternativi a quelli della legalità;
- rimuovere con opportune campagne di sensibilizzazione anche a
livello locale ogni forma di intolleranza e discriminazione
sostenendo le rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine
di favorire la partecipazione alla realtà locale;
- attivare e/o potenziare i centri di accoglienza per far fronte
alle situazioni di maggiore degrado;
- creare alloggi sociali per offrire ospitalità ai lavoratori
immigrati con partecipazione alle spese;
- promuovere la creazione di agenzie di intermediazione e di
garanzia per favorire l'accesso degli immigrati al mercato delle
abitazioni e/o agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- tutelare le donne ed i minori attraverso:
- realizzazione di alloggi e arredi per madri sole con bambini
sotto i tre anni;
- diffondere la presenza di mediatori interculturali all'interno
dei consultori familiari;
- effettuare consulenza per la normativa sul lavoro domestico;
- effettuare consulenza legale per le vittime dello sfruttamento
sessuale e della tratta.
Art. 3
Procedure
La documentazione, in duplice copia, dovrà pervenire all'Assessorato
regionale del lavoro, indirizzata al dipartimento lavoro - unità
operativa emigrazione ed immigrazione - via Imperatore Federico, n.
70 - 90143 Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Per i progetti spediti per raccomandata postale, farà fede la data
riportata dal relativo timbro di spedizione.
1) Per le richieste di finanziamento i soggetti interessati di cui
al comma 2, art. 1, del presente decreto devono presentare apposita
istanza, sottoscritta dal legale rappresentante.
2) Per gli interventi l'istanza dovrà essere corredata dalle schede
riassuntive opportunamente compilate e dal progetto che dovrà
contenere i seguenti elementi:
a) azioni da svolgere e relativi tempi di esecuzione;
b) risorse umane da utilizzare relativamente ad ogni azione
di cui al punto a);
c) dettagliato piano finanziario in cui dovranno essere
evidenziati i parametri utilizzati per il calcolo delle relative
voci di spesa.
All'istanza dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione
distinta per tipologia di soggetto richiedente:
Enti locali della Regione siciliana
a) delibera di giunta di approvazione dell'iniziativa;
b) documentazione attestante l'accordo con il partner/s
locale/i che deve essere iscritto al registro del Ministero del
lavoro.
Associazioni ed organismi privati
a) documentazione attestante l'iscrizione al registro del
Ministero del lavoro;
b) statuto dell'associazione o dell'organismo privato dal
quale si evince che gli stessi perseguono finalità di sostegno agli
immigrati e che non abbiano fini di lucro. Tali caratteristiche
devono risultare possedute in data antecedente la pubblicazione del
presente decreto.
Soggetti pubblici e privati.
a) deliberazione dell'organo che indica chi è abilitato alla
rappresentanza esterna;
b) documentazione attestante l'accordo con il partner/s
locale/i nel caso in cui il progetto si svolga in compartecipazione
fra organismi pubblici e privati e documentazione da cui si rileva
che il partner privato risulta iscritto all'albo del Ministero del
lavoro.
4) Per gli interventi che richiedono la partecipazione finanziaria
dell'ente locale a titolo di cofinanziamento, l'istanza dovrà
contenere la documentazione idonea attestante l'avvenuto
cofinanziamento del progetto, l'indicazione degli eventuali altri
enti o soggetti cofinanziatori nonché la richiesta della quota
eventualmente a carico dell'Amministrazione regionale.
5) I progetti non potranno avere una durata superiore a 12 mesi.
Art. 4
Modalità di erogazione
1) Per gli interventi approvati e finanziati il contributo
regionale è erogato con le seguenti modalità:
a) prima rata di anticipazione pari del 70% al finanziamento
riconosciuto ammissibile;
b) rata di saldo previa produzione di una dettagliata
relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato,
accompagnata da idonea documentazione comprovante le spese
sostenute.
2) I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto,
ad eccezione degli enti locali, al fine dell'erogazione del
finanziamento concesso, dovranno produrre apposita polizza
fidejussoria o altra forma di garanzia equivalente in favore della
Regione siciliana. La garanzia dovrà essere prestata per una somma
pari al 70% dell'importo totale del finanziamento concesso e dovrà
espressamente contenere la rinuncia formale ed espressa al beneficio
della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.
Art. 5
Costi ammissibili per i progetti
1) Per i progetti finanziati i costi ammissibili sono i seguenti:
a) spese per la progettazione e la gestione dell'intervento,
relativamente al solo responsabile e/o coordinatore del progetto;
b) trattamento economico del personale destinato al
progetto;
c) spese per la formazione professionale;
e) spese per attrezzature, costruzioni, arredi, impianti ed
altri beni materiali necessari alla realizzazione del progetto;
f) spese per la polizza fidejussoria.Art. 6
Quantificazione del contributo
Per gli interventi approvati il tetto massimo dell'intervento
finanziario viene fissato in E 150.000,00.
Al fine di garantire una pluralità di interventi, ogni organismo
articolato su più sedi operanti su scala territoriale che possiede i
requisiti per presentare progetti, potrà avere finanziata una sola
richiesta di finanziamento su scala regionale.Art. 7
Criteri di selezione
Considerata la specificità della materia ed in relazione alle
direttive del Ministero del lavoro, mirate alla non dispersione
delle professionalità acquisite dagli enti già finanziati con le
precedenti annualità, l'Assessorato regionale del lavoro, nella
predisposizione del piano di interventi del fondo nazionale per le
politiche migratorie, terrà conto degli enti che hanno svolto in
precedenza attività e realizzato iniziative nel rispetto della
normativa nazionale in materia di immigrazione.
1) I progetti ammissibili verranno inseriti in una graduatoria di
merito nella quale la posizione del singolo progetto verrà
determinata dal punteggio raggiunto sulla base dei criteri sotto
elencati:
a) progetti cofinanziati - sino ad un massimo di 15 punti;
b) esperienza pluiriennale nel settore da parte del soggetto
richiedente - sino ad un massimo di 15 punti;
c) dettaglio del piano finanziario - sino ad un massimo di
15 punti;
d) ampiezza del bacino di utenza dei destinatari dei servizi
finali - sino ad un massimo di 15 punti;
e) continuità dei progetti avviati con le precedenti
annualità ed in fase di avanzata realizzazione - sino ad un massimo
di 20 punti;
f) progetti che privilegiano la fornitura di servizi
rispetto ad interventi di carattere assistenziale fino ad un massimo
di 20 punti.
2. La graduatoria finale, sulla base dell'istruttoria condotta dal
dipartimento lavoro - servizio emigrazione ed immigrazione, sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le proposte verranno finanziate sulla base delle disponibilità
finanziarie seguendo l'ordine della valutazione. Qualora,
successivamente, si avranno ulteriori disponibilità finanziarie, si
procederà all'integrazione dei progetti finanziabili sulla base
della predetta graduatoria.
Art. 8
Disciplina finale
1) L'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione ha facoltà di effettuare
sopralluoghi e verifiche dei progetti, sia in corso di realizzazione
che a conclusione degli stessi. Se nel corso di tali verifiche
dovessero riscontrarsi irregolarità, l'Amministrazione regionale
procederà a revocare il finanziamento concesso.
2) I soggetti che beneficeranno dei contributi del F.N.P.M.
previsti dal presente decreto sono tenuti a comunicare agli
eventuali partners dell'iniziativa la partecipazione della Regione
siciliana al progetto ed avranno l'obbligo di farvi riferimento in
ogni comunicazione e pubblicazione relativa allo stesso.
Palermo, 7 febbraio 2005.
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