DECRETO 8 maggio 2003. GURS n.26 del 6/06/2003
Approvazione della delibera adottata dalla Commissione regionale per l'impiego in data 10 aprile 2003. Graduatorie avviamenti 2003.
 
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le relative norme di attuazione, approvate con D.P.R. n. 76 del 1979;
Visti i decreti legislativi n. 181 del 2000 e n. 297 del 2002;
Vista la legge regionale n. 2 del 1957;
Vista la legge regionale n. 36 del 1990;
Vista la legge regionale n.10 del 2000;
Vista la circolare assessoriale n. 3/2003 del 24 febbraio 2003;
Vista la deliberazione n. 4/2003, adottata dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 10 aprile 2003, con la quale, nella fase della prima attuazione dei citati decreti legislativi ed in attesa della realizzazione dei sistemi di rilevazione e delle misure di politica del lavoro ivi previsti, vengono individuati, in via transitoria, alcuni criteri generali di carattere applicativo, inerenti, in particolare, la formazione delle graduatorie valevoli ai fini degli avviamenti presso le amministrazioni ed enti pubblici, attesa la soppressione, disposta a partire dal 30 gennaio 2003, delle liste di collocamento e l'abrogazione delle norme che in riferimento alle stesse disciplinavano il computo dell'anzianità di disoccupazione;
Ritenuto, nell'esercizio dei poteri di direttiva ed indirizzo spettanti, di approvare e rendere esecutiva la predetta delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva, nel testo allegato al presente decreto, in modo da formarne parte integrante, la delibera adottata dalla Commissione regionale per l'impiego in data 10 aprile 2003, di cui in premessa.
I servizi uffici provinciali del lavoro impartiranno le necessarie istruzioni alle competenti strutture, perché si attengano ai criteri individuati con la medesima delibera.
Palermo, 8 maggio 2003.
 

  STANCANELLI 

Allegato

DELIBERAZIONE N. 4/2003 ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2003

La Commissione regionale per l'impiego, visto il decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 297 del 2002;
Vista la legge regionale n. 36/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare assessoriale n. 3/2003 del 24 febbraio 2003;
Ravvisata l'esigenza di determinare -, nelle more della attivazione dei nuovi strumenti di rilevazione e di politica del lavoro introdotti dai citati decreti legislativi ed atteso il carattere innovativo degli stessi, in via del tutto temporanea e, comunque, fino al 31 dicembre 2003 -, gli indirizzi intesi ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, avuto riguardo anche alla formazione delle graduatorie ed ai conseguenti avviamenti al lavoro previsti dalla vigente normativa, in relazione alla soppressione, a far data dal 30 gennaio 2003, delle liste di collocamento ed alla correlata abrogazione delle norme che presiedevano al computo della anzianità di disoccupazione;
Individua al riguardo i seguenti criteri generali:
1)  Potranno partecipare alle selezioni, ai fini dell'avviamento, i soggetti i quali abbiano presentato o presentino la dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297/2002, secondo le modalità previste dalla circolare assessoriale di cui in premessa.
2)  In ordine all'assegnazione del punteggio che determina la posizione in graduatoria, si terrà conto, esclusivamente, per i soggetti disoccupati ed iscritti nelle liste di collocamento al 29 gennaio 2003, dell'anzianità di disoccupazione posseduta, risultante dal periodo di iscrizione nelle medesime liste fino a tale data, sulla scorta dei criteri previsti dalla normativa allora vigente. I restanti requisiti saranno accertati con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta.
3)  I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2), in quanto non iscritti nelle liste di collocamento al 29 gennaio 2003, si considerano a punteggio zero per quanto concerne l'anzianità di disoccupazione, ai fini della determinazione della posizione in graduatoria. I restanti requisiti saranno accertati con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta.
4)  Le modalità di cui sopra troveranno applicazione nei seguenti casi:
a)  per l'assunzione dei lavoratori forestali, nel rispetto della speciale disciplina contenuta nella legge regionale n. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, laddove essa rinvii alla normativa generale in materia di collocamento agricolo, ferma restando la competenza territoriale delle SCICA, come disciplinata dalla circolare n. 249 del 1997;
b)  per l'assunzione da parte di amministrazioni ed enti pubblici (non economici) di lavoratori agricoli, per i quali l'ordine di precedenza in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità di disoccupazione, da computarsi in conformità ai punti 2) e 3), fermo restando il diritto alla riassunzione, in conformità alla vigente normativa ed alle deliberazioni in precedenza adottate;
c)  ai fini dell'avviamento presso i cantieri di lavoro per disoccupati.
5)  Relativamente agli avviamenti di cui all'art. 16 della legge n. 56 del 1987, resta fermo, per i soggetti in possesso del diritto di precedenza ex legge n. 608\ 96 - in quanto inseriti nella graduatoria riferita al 31 dicembre 2002, con la specifica qualifica ove richiesta ai fini dell'assunzione -, il riferimento alla normativa, ai criteri ed alla situazione esistente a tale data. Per i soggetti non in possesso di tale diritto di precedenza, valgono i criteri previsti dai punti 1), 2) e 3).
6)  Le presenti modalità troveranno applicazione per le richieste che perverranno agli uffici entro il 31 dicembre 2003. La commissione si riserva, in relazione alla attuazione degli strumenti e delle misure di cui al decreto legislativo n. 297/2002, di individuare, in via generale, nuovi criteri e modalità a regime, con effetto dal 1° gennaio 2004, relativamente alla formazione delle graduatorie valevoli ai fini degli avviamenti presso le amministrazioni e gli enti pubblici ed alla valutazione degli elementi che concorrono alla determinazione dei punteggi, salve, ovviamente, le innovazioni che in tale campo potranno essere introdotte in sede legislativa.
7)  Restano ferme le specifiche modalità previste per particolari categorie di soggetti disciplinate da leggi speciali, per le quali i suddetti criteri potranno applicarsi integrativamente, in quanto compatibili, segnatamente per quanto concerne i disabili di cui alla legge n. 68/99. Resta, altresì, ferma la specifica disciplina statale e regionale, prevista per le assunzioni da parte di enti pubblici economici.
8)  La commissione, in connessione con l'attuazione delle nuove misure di politica del lavoro, si riserva, altresì, di individuare i criteri operativi per l'applicazione dell'art. 4, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 297/2002, anche con riferimento al settore pubblico, relativamente al mantenimento, alla perdita ed alla sospensione dello stato di disoccupazione, nei casi ivi previsti.
9)  La presentazione della dichiarazione di disponibilità ex decreto legislativo n. 297/2002 è indispensabile per potere fruire dei servizi pubblici dell'impiego e delle connesse misure di politica del lavoro previste dalla vigente normativa, ivi compresi la frequenza dei corsi di formazione professionale finanziati e/o autorizzati dalla Regione e gli interventi di collocamento mirato di cui alle legge n. 68/99, nonché l'iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
10)  Mantengono validità, in quanto compatibili con i contenuti della presente, gli atti deliberativi in precedenza adottati.


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