Decreta:
Articolo unico
E' approvata e resa esecutiva, nel testo allegato al presente decreto, in
modo da formarne parte integrante, la delibera adottata dalla Commissione
regionale per l'impiego in data 10 aprile 2003, di cui in premessa.
I servizi uffici provinciali del lavoro impartiranno le necessarie istruzioni
alle competenti strutture, perché si attengano ai criteri individuati con la
medesima delibera.
Palermo, 8 maggio 2003.
STANCANELLI |
Allegato
DELIBERAZIONE N. 4/2003 ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2003
La Commissione regionale per l'impiego, visto il decreto legislativo n. 181
del 2000, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 297 del 2002;
Vista la legge regionale n. 36/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare assessoriale n. 3/2003 del 24 febbraio 2003;
Ravvisata l'esigenza di determinare -, nelle more della attivazione dei nuovi
strumenti di rilevazione e di politica del lavoro introdotti dai citati decreti
legislativi ed atteso il carattere innovativo degli stessi, in via del tutto
temporanea e, comunque, fino al 31 dicembre 2003 -, gli indirizzi intesi ad
assicurare la continuità dell'azione amministrativa, avuto riguardo anche alla
formazione delle graduatorie ed ai conseguenti avviamenti al lavoro previsti
dalla vigente normativa, in relazione alla soppressione, a far data dal 30
gennaio 2003, delle liste di collocamento ed alla correlata abrogazione delle
norme che presiedevano al computo della anzianità di disoccupazione;
Individua al riguardo i seguenti criteri generali:
1) Potranno partecipare alle selezioni, ai fini dell'avviamento, i soggetti i
quali abbiano presentato o presentino la dichiarazione di disponibilità a
svolgere attività lavorativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 297/2002, secondo le modalità previste dalla circolare
assessoriale di cui in premessa.
2) In ordine all'assegnazione del punteggio che determina la posizione in
graduatoria, si terrà conto, esclusivamente, per i soggetti disoccupati ed
iscritti nelle liste di collocamento al 29 gennaio 2003, dell'anzianità di
disoccupazione posseduta, risultante dal periodo di iscrizione nelle medesime
liste fino a tale data, sulla scorta dei criteri previsti dalla normativa allora
vigente. I restanti requisiti saranno accertati con riferimento alla data di
pubblicazione della richiesta.
3) I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2), in
quanto non iscritti nelle liste di collocamento al 29 gennaio 2003, si
considerano a punteggio zero per quanto concerne l'anzianità di disoccupazione,
ai fini della determinazione della posizione in graduatoria. I restanti
requisiti saranno accertati con riferimento alla data di pubblicazione della
richiesta.
4) Le modalità di cui sopra troveranno applicazione nei seguenti casi:
a) per l'assunzione dei lavoratori forestali, nel rispetto della
speciale disciplina contenuta nella legge regionale n. 16 del 1996 e successive
modifiche ed integrazioni, laddove essa rinvii alla normativa generale in
materia di collocamento agricolo, ferma restando la competenza territoriale
delle SCICA, come disciplinata dalla circolare n. 249 del 1997;
b) per l'assunzione da parte di amministrazioni ed enti pubblici (non
economici) di lavoratori agricoli, per i quali l'ordine di precedenza in
graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità di disoccupazione, da
computarsi in conformità ai punti 2) e 3), fermo restando il diritto alla
riassunzione, in conformità alla vigente normativa ed alle deliberazioni in
precedenza adottate;
c) ai fini dell'avviamento presso i cantieri di lavoro per disoccupati.
5) Relativamente agli avviamenti di cui all'art. 16 della legge n. 56 del 1987,
resta fermo, per i soggetti in possesso del diritto di precedenza ex legge n.
608\ 96 - in quanto inseriti nella graduatoria riferita al 31 dicembre 2002, con
la specifica qualifica ove richiesta ai fini dell'assunzione -, il riferimento
alla normativa, ai criteri ed alla situazione esistente a tale data. Per i
soggetti non in possesso di tale diritto di precedenza, valgono i criteri
previsti dai punti 1), 2) e 3).
6) Le presenti modalità troveranno applicazione per le richieste che
perverranno agli uffici entro il 31 dicembre 2003. La commissione si riserva, in
relazione alla attuazione degli strumenti e delle misure di cui al decreto
legislativo n. 297/2002, di individuare, in via generale, nuovi criteri e
modalità a regime, con effetto dal 1° gennaio 2004, relativamente alla
formazione delle graduatorie valevoli ai fini degli avviamenti presso le
amministrazioni e gli enti pubblici ed alla valutazione degli elementi che
concorrono alla determinazione dei punteggi, salve, ovviamente, le innovazioni
che in tale campo potranno essere introdotte in sede legislativa.
7) Restano ferme le specifiche modalità previste per particolari categorie di
soggetti disciplinate da leggi speciali, per le quali i suddetti criteri
potranno applicarsi integrativamente, in quanto compatibili, segnatamente per
quanto concerne i disabili di cui alla legge n. 68/99. Resta, altresì, ferma la
specifica disciplina statale e regionale, prevista per le assunzioni da parte di
enti pubblici economici.
8) La commissione, in connessione con l'attuazione delle nuove misure di
politica del lavoro, si riserva, altresì, di individuare i criteri operativi per
l'applicazione dell'art. 4, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 297/2002, anche con riferimento al
settore pubblico, relativamente al mantenimento, alla perdita ed alla
sospensione dello stato di disoccupazione, nei casi ivi previsti.
9) La presentazione della dichiarazione di disponibilità ex decreto legislativo
n. 297/2002 è indispensabile per potere fruire dei servizi pubblici dell'impiego
e delle connesse misure di politica del lavoro previste dalla vigente normativa,
ivi compresi la frequenza dei corsi di formazione professionale finanziati e/o
autorizzati dalla Regione e gli interventi di collocamento mirato di cui alle
legge n. 68/99, nonché l'iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8
della medesima legge.
10) Mantengono validità, in quanto compatibili con i contenuti della presente,
gli atti deliberativi in precedenza adottati.