DECRETO 26 aprile 2001.Gurs n.22 S.O. n.1 del 11/05/2001
Costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo per l'attuazione del POR
2000-2006.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente "Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "Addestramento
professionale dei lavoratori" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845/78, concernente "Legge quadro in materia di
formazione professionale";
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21 giungo 1999, recante le
disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i
futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le
attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal
Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000,
recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziati dai
fondi strutturali;
Visto il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n.
C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 adottato dalla
Giunta regionale con delibera n. 149 del 20-21 marzo 2001;
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei costi ammissibili a valere del Fondo
sociale europeo facendo riferimento alle Norme di ammissibilità del testo proposto dalla
Commissione europea - febbraio 2000, così come acquisito in fase di negoziato;
Decreta:
Art. 1
I costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo per l'attuazione del POR Sicilia
2000-2006 sono quelli cui all'allegato documento nel testo proposto dalla Commissione
europea - febbraio 2000.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione.
Palermo, 26 aprile 2001.
ADRAGNA |
Allegato
FONDO SOCIALE EUROPEO
COSTI AMMISSIBILI - Periodo 2000-2006
1) INTRODUZIONE E NOTE METODOLOGICHE PRELIMINARI.
Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari che costituiscono il riferimento
ordinamentale per quanto riguarda l'operatività del Fondo sociale europeo nel prossimo
periodo di programmazione 2000-2006, la problematica dei costi ammissibili assume
un'importanza di assoluto rilievo soprattutto in considerazione dell'allargamento delle
funzioni e dei compiti del fondo stesso, chiamato ad assumere il ruolo di strumento
finanziario dell'attuazione della politica europea per l'occupazione.
D'altra parte, analogamente al periodo precedente di programmazione, è necessario fissare
criteri e definizioni quanto più possibili unitari alle Amministrazioni titolari di
programmi operativi, rispetto alle categorie e voci di costo ammissibili al finanziamento
FSE.
Ciò richiede una forte, specifica e tempestiva attenzione da parte delle autorità
nazionali e regionali competenti.
Tale necessità è imposta principalmente da due considerazioni:
1) il Fondo sociale europeo, rispetto alla configurazione tradizionale, ha notevolmente
ampliato la prospettiva delle proprie missioni, superando, a livello di azioni
ammissibili, anche la trivalenza che ne ha caratterizzato la più recente operatività
(attività formative, rafforzamento sistemi, aiuti all'impiego e azioni di
accompagnamento). Tale considerazione è avvalorata dall'apertura degli ambiti di
intervento comunitari sostenuta dall'articolo 3 "Attività ammissibili" del
nuovo Regolamento del FSE;
2) per determinate tipologie di azione ("Iniziative comunitarie" e
"Azioni innovative e assistenza tecnica" di cui rispettivamente agli articoli 5
e 6 del Regolamento n. 1784/99) è prevista la possibilità che il Fondo sociale europeo
copra anche misure finanziabili sulla base dei Regolamenti degli altri Fondi strutturali
(Regolamenti n. 1783/99, n. 1257/99 e n 1263/99). Tale interpretazione appare confermata
anche dalla proposta di Regolamento relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i
progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, in fase di elaborazione da parte della
Commissione e che dovrebbe sostituire l'attuale normativa denominata SEM 2000.
Come già anticipato, la necessità di revisione dell'attuale strumentazione sollecita
pesantemente l'assunzione di un ruolo attivo da parte delle autorità nazionali e
regionali, tenuto conto soprattutto di due ulteriori disposizioni Regolamentari:
1) secondo le coordinate stabilite dal Regolamento generale (n. 1260/99 - art. 30) e
conformemente al principio di sussidiarietà, ai costi ammissibili si applicano le
pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere
definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa
ed uniforme del Fondo strutturale nella Comunità (la previsione richiama la circostanza
che per essere sostenuto e riconosciuto ammissibile un costo non solo deve essere
riconducibile allo strumento comunitario ma deve essere anche previsto dalla norma
nazionale);
2) per quanto riguarda specificamente il Fondo sociale europeo è prevista l'assunzione di
determinazioni pertinenti alla riconoscibilità o meno dei costi ove si dispone che
"...è necessario definire le spese ammissibili al contributo del Fondo nel quadro
del partenariato" (11° considerando del Regolamento n. 1784/99).
Come è noto un costo non ha i requisiti per essere ammesso alla partecipazione dei Fondi
se è stato effettivamente sostenuto dal beneficiario finale prima della data di ricezione
della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data, fatto salvo quanto
disposto al comma 4 dell'articolo 52 "disposizioni transitorie" del Regolamento
1260/99, costituisce il termine iniziale per l'ammissione dei costi. Ciò significa che
risultano riferibili allo strumento comunitario i costi sostenuti già di fatto a far data
dal 1 gennaio 2000: si evidenzia di conseguenza assolutamente impellente riuscire a
definire in tempi rapidi ed in partenariato il quadro dei costi ammissibili. Si tratta di
una esigenza necessaria sia per rendere immediatamente attuativi gli interventi che le
amministrazioni titolari di programma prevedono nei loro documenti di programmazione (POR
e Complementi di programma) sia per minimizzare il rischio che per timore di incorrere in
casi di non o dubbia riconoscibilità dei costi le autorità di gestione continuino a
realizzare solo le filiere più consolidate di intervento, rinviando ed in parte
compromettendo l'efficacia innovativa delle nuove strategie delineate.
Peraltro, è evidente la difficoltà di pervenire in tempi rapidi alla definizione,
ragionata e completa, di tutte le possibili fattispecie di costo conseguenti
all'attivazione delle Misure e Azioni in fase di definizione nell'ambito degli strumenti
della programmazione nazionale e comunitaria.
Si propone pertanto una metodologia che preveda tre fasi di lavoro che presumibilmente
avranno la seguente tempistica:
Fase | Descrizione | Tempi | |
1 | Una prima definizione delle più importanti (e forse anche maggiormente innovative) fattispecie di costo di cui è richiesta l'ammissibilità, ed una catalogazione uniforme a livello nazionale delle principali azioni previste per ciascuna delle misure dei Programmi operativi nelle tre categorie (aiuti alle persone, ai sistemi e misure di accompagnamento) per il cui sostegno finanziario il fondo è concesso. | Conclusa. | |
2 | Pervenire alla composizione di una determinazione condivisa e sufficientemente disaggregata delle diverse fattispecie di costi ammissibili, ad ammissibilità incerta, per cui si chiede un lavoro in partenariato con la Commissione, ed infine di certa non ammissibilità allo stato della normativa nazionale e comunitaria in materia. | Da avviarsi con la trasmissione del presente documento alla Commissione e da concludersi in concomitanza con l'approvazione dei Programmi operativi. | |
3 | Pervenire alla definizione, nell'ambito della configurazione generale delle categorie di costi ammissibili, di una codificazione condivisa a livello nazionale delle classi e voci di costo che possono comporre tali categorie generali, favorendo così la configurazione di processi quanto più omogenei possibile per quanto riguarda la preventivazione e la consuntivazione dei costi (attraverso anche la definizione di schemi comuni alle diverse autorità di gestione). Tale codificazione potrebbe essere poi recepita all'interno delle diverse procedure regionali. | Da avviarsi subito e concludersi nel più breve tempo possibile. |
Nella sezione che segue si propongono alcune prime riflessioni che appaiono emergere dal
lavoro effettuato nella prima fase del processo menzionato.
Una classificazione in forma tabellare delle principali macro voci di costo riferibili
alle attività di ciascuna misura, così come desumibili dai Programmi operativi ob. 3,
conclude questa nota.
L'elencazione delle tipologie di azione richiamata in detta classificazione non ha
ovvimente la pretesa di essere esaustiva ma assume quale obiettivo esclusivamente quello
di sintetizzare le principali fattispecie di azione ricomprese nei Programmi operativi
formulati dalle Autorità competenti. Ulteriori azioni potranno essere configurate nelle
successive fasi di programmazione.
A tale proposito si fa presente che detta classificazione, pur riferita alle misure dei
Programmi operativi ob. 3, può essere immediatamente tradotta alle tipologie di azione
sviluppate nell'ambito delle misure dell'Asse "Risorse umane" dei Programmi
operativi dell'ob. 1.
A) CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE DI COSTO AMMISSIBILI AL
FINANZIAMENTO DEL FSE
Nel presente paragrafo si intende procedere ad una prima codificazione e definizione delle
principali categorie di costo riferibili al finanziamento comunitario, rinviando al
prospetto allegato per una prima rappresentazione schematica delle varie azioni attivabili
e della imputabilità o meno a queste delle categorie di costo "Progettazione,
analisi e ricerca", "Generali di gestione", "Strumenti per la
realizzazione delle azioni", "Promozione, sensibilizzazione, informazione e
pubblicizzazione", "Risorse umane (coordinamento, tutoring, docenza, esperti di
settore), "Incentivi e/o sussidi" (destinati ad organismi o persone giuridiche)
e "Destinatari" (costi riferibili agli utenti).
Una codifica generale delle classi e voci di costo riferibili al finanziamento del Fondo
sociale europeo, si ritiene debba comunque partire dalla ripartizione fondamentale delle
macro-azioni riferibili all'operatività dello strumento comunitario così come stabilita
dall'art. 3 del Regolamento n. 1784/99:
A) Aiuto alle persone;
B) Assistenza a strutture e sistemi;
C) Misure di accompagnamento.
Per ciascuna delle indicate macro-voci un'ulteriore utile ripartizione è mutuabile dallo
stesso articolo del Regolamento, che disaggrega ulteriormente le categorie di intervento
per filiere di azione a livello di sufficiente omogeneità.
Prima di entrare nel merito della classificazione predetta, appare necessario esprimere
alcune considerazioni in ordine a categorie di costo la cui ammissibilità finora è stata
esclusa; infatti, alla luce di quanto disposto dal Regolamento generale dei fondi
strutturali e da quello specifico relativo al Fondo sociale europeo e dei cambiamenti in
corso nelle legislazioni e normative nazionali e regionali, è opportuno sottoporre a
revisione alcune fattispecie particolari, quali, solo per citare quelli che emergono al
momento come le più significative:
Costi per l'acquisto di beni immobili o di beni strumentali durevoli - nuovi o usati
Il riconoscimento di tali costi, nella passata programmazione 1994-1999, è stato escluso
in relazione ad interventi formativi di tipo tradizionale. Tale esclusione non appare
altrettanto giustificata soprattutto laddove - nella attuale programmazione - alcuni degli
interventi finanziabili a titolo del FSE, prevedono azioni di sistema ed azioni di
accompagnamento che per la loro stessa natura, implicano l'acquisizione e l'utilizzo di
beni strumentali in via permanente.
La bozza di Regolamento "recante disposizioni ai applicazione del Regolamento del
Consiglio (CE) n. 1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti
cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibili anche
all'intervento FSE gli oneri in discussione.
Va comunque aggiunto che, per quanto riguarda il FSE, il Servizio giuridico e la Direzione
generale Audit della Commissione europea, in una nota della Direzione generale occupazione
e affari sociali di data 21 dicembre 1999, trasmessa per conoscenza ai responsabili FSE
degli Stati membri, nel confermare l'eligibilità dei costi per beni di investimento anche
a titolo del FSE impongono a questa alcune limitazioni nei termini di necessaria
"sussidiarietà" di detti costi rispetto alla categoria dei costi destinati a
configurare "aiuti alle persone" (categoria ritenuta da detti Servizi
"principale" nell'ambito dell'operatività del FSE).
Data questa condizione di "sussidiarietà", la nota richiamata indica alcuni
esempi di azioni che possono dar luogo a costi eligibili al FSE: interventi su
infrastrutture fisiche ed attrezzature di centri per lo sviluppo, interventi destinati al
miglioramento qualitativo dell'istruzione, della formazione e dei servizi per l'impiego,
ammettendo in questo ambito anche interventi a sostegno di funzioni amministrative.
I Servizi della commissione sopra menzionati evidenziano comunque che in quelle aree
obiettivo 3 che si sovrappongono a quelle obiettivo 2 e che risultano pertanto coperte dal
possibile intervento FERS, è preferibile che sia quest'ultimo Fondo a farsi carico dei
costi di investimento (infrastrutturale), tipo quelli connessi agli interventi sopra
richiamati, a meno che non sia giustificato il ricorso al FSE in quanto sussiste uno
stretto ed evidente legame fra interventi a favore delle strutture ed interventi a favore
delle persone. Lo stesso orientamento viene proposto per le aree obiettivo 1.
La posizione espressa dai Servizi comunitari, pur confermando la condivisione in ordine al
possibile impegno del FSE anche a favore di interventi di tipo infrastrutturale, introduce
pertanto degli elementi di discrezionalità interpretativa soprattutto in quelle
situazioni in cui contestualmente al FSE possa operare anche il FERS
Costi di leasing
Anche in questo caso ricorrono i presupposti e le motivazioni sopra enunciate a proposito
dei beni immobili e strumentali durevoli.
Pertanto appare necessario uniformare agli altri Fondi strutturali la previsione di
operatività dell'istituto del leasing.
Inoltre si dovrebbero ritenere ammissibili tutti gli oneri connessi a tale operazione in
quanto costituiscono condizione e parte integrante del rapporto contrattuale (ad es. costi
amministrative della Soc. di leasing).
Ciò anche in base a quanto stabilito dall'art. 30 par. 1 del Reg. n. 1260/99.
La bozza di Regolamento "recante disposizioni ai applicazione del Regolamento del
Consiglio (CE) n. 1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti
cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibile
l'intero ammontare dei canoni di leasing indiretto ma non le altre spese relative alla
stipulazione del relativo contratto. Tale circostanza appare peraltro trascurabile posta
la proposta riconoscibilità degli oneri di acquisto dei beni a utilità ripetuta.
Costi di fidejussione bancaria o assicurativa
Tali costi rappresentano un onere imposto e previsto dalla normativa nazionale (art. 56
legge n. 52/96) che pertanto - ai sensi dell'art. 30 par. 3 del Reg. n. 1260/99 (tale
norma supera il contenzioso relativo alla passata programmazione) - si configura come
imprenscindibile norma nazionale pertinente all'ammissibilità di detti costi.
La bozza di Regolamento "recante disposizioni ai applicazione del Regolamento del
consiglio (CE) n. 1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti
cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibili gli
oneri descritti solo per quanto riguarda la loro configurazione in termini
"bancari" e non anche "assicurativi". Risulta opportuno che la
riconoscibilità del costo faccia riferimento a tutte le tipologie di garanzia ammesse a
rispetto del vincolo imposto dallnazionale.
Assistenza tecnica
Si mette in evidenza che questa nota non presenta la posizione italiana in materia di
Assistenza tecnica così come espressa in merito alla proposta di Regolamento relativo
all'ammissibilità delle spese (scheda 11). In tale proposta le azioni di Assistenza
tecnica presentate non sono sottoposte a condizionamenti in ordine alla riconoscibilità
delle pertinenti voci di costo (riconoscibilità per natura di costo) ma viceversa
limitate da vincoli dimensionali negli importi massimi attribuibili alle tipologie di
intervento considerate, il che rappresenta un terreno di confronto diverso da quello qui
affrontato.
Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si dettagliano di seguito, ed in prima
approssimazione, le principali categorie di costo riferibili alle tipologie e
sotto-tipologie descritte nell'art. 3 del Regolamento del FSE (n. 1784/99) "Attività
ammissibili".
A) AIUTO ALLE PERSONE
Nell'ambito della categoria "aiuto alle persone" deve essere preliminarmente
considerata una prima ripartizione importante:
- aiuto diretto alle persone;
- aiuto indiretto, attraverso rimesse finanziarie di cui beneficiano le imprese.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, in cui rientrano diversi tipi di intervento,
accomunati solo dalla caratteristica di comportare un trasferimento finanziario alle
imprese, un aspetto non trascurabile da considerare è quello relativo alla
riconducibilità delle fattispecie considerate al regime degli "aiuti di stato".
Il Trattato vieta, con alcune possibili deroghe, gli aiuti finanziari pubblici a favore di
imprese o produzioni specifiche che falsino o minaccino di falsare la concorrenza e
incidano sugli scambi tra Stati membri.
Salvo casi eccezionali, o di misura poco rilevante (de minimis), i disegni di legge o le
proposte di dispositivo amministrativo (nazionali o regionali) che prevedano tali
tipologie di azione sono sottoposti alla procedura di notifica.
Tutti gli interventi, formativi e non, che si propongano di conseguire un effetto positivo
sui beneficiari finali delle azioni (le persone) attraverso erogazioni di cui risultino
destinatarie le imprese devono pertanto essere previsti da dispositivi (nazionali o
regionali), che abbiano già assolto le procedure richiamate.
Un aspetto particolare contenuto nella "Disciplina degli aiuti di Stato destinati
alla formazione" (98/C 343/07) è che viene disposto anche in ordine ai costi
sovvenzionabili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione (alle imprese).
Questi sono i seguenti:
- costi del personale docente;
- costi di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- costi di personale per partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo
pari al totale degli altri costi sovvenzionabili.
L'elencazione sopra richiamata non contiene particolari vincoli, se non nei termini di non
riconoscibilità delle costi di investimento al di fuori dei limiti stabiliti dai
meccanismi dell'ammortamento e di contenimento dei costi riconoscibili del personale
dipendente che partecipa alle azioni di cui trattasi (max 50% del costo totale).
La disciplina dispone poi in ordine ai vincoli della contribuzione pubblica rispetto al
costo totale delle azioni a seconda se i beneficiari immediati siano PMI o grandi imprese,
se trattasi di formazione specifica o generale, ecc. ma questo esula dalla problematica in
discussione.
Rispetto a questa tematica esistono problemi sia interpretativi che attuativi, quindi ai
fini di un opportuno approfondimento si rimanda alla normativa comunitaria che, stando
alle informazioni di cui si dispone, dovrebbe essere emanata a breve.
A1) Istruzione e formazione professionale (compresi orientamento e consulenza)
La categoria di azione considerata può subire un'ulteriore ripartizione in:
- azioni di formazione,
- azioni diverse.
Anche a livello di sole azioni di formazione, l'ampliamento delle missioni del FSE impone
di rivedere la classificazione delle costi ammissibili tradizionalmente strutturata
sull'ipotesi del progetto di formazione professionale affidato in gestione ad un CFP,
prevedendo ipotesi diverse e più flessibili strutturate sull'erogazione di premi,
congedi, incentivi, prestiti erogati a dei soggetti che poi hanno la facoltà di avvalersi
di diverse ipotesi gestionali per conseguire l'obiettivo formativo che stanno perseguendo.
Per quanto riguarda la prima fattispecie sopra richiamata (formazione tradizionale), si
ritengono soddisfacenti le classificazioni e le definizioni di costi ammissibili
attualmente in uso a cui è possibile riferirsi con sufficiente facilità. Anche in questo
caso dovrebbero peraltro valere le considerazioni preliminari esposte nel presente
paragrafo, destinate a favorire un ampliamento della sfera di ammissibilità di
determinate voci e tipologie di costo rispetto alle esperienze del passato periodo di
programmazione.
In questo caso si ritiene comunque valida la ripartizione tradizionale in:
- costi insegnanti;
- costi allievi;
- costi di funzionamento e gestione;
- altri costi,
che può essere ulteriormente e facilmente articolata in categorie e voci di costo.
Superando la visione tradizionale del "percorso di formazione" si ritiene
viceversa opportuno richiamare la necessità di sostenere fortemente l'ammissibilità, che
sembrerebbe peraltro confermata dalla bozza di Regolamento sulle spese ammissibili già
richiamata, di ulteriori voci di costo quali quelle relative alle seguenti tipologie di
azione (che danno luogo prevalentemente a rimesse finanziarie a favore di un beneficiario
- persona fisica/impresa/organismo di formazione o all'attivazione di un segmento di
servizio):
- bonus formativi individuali (voucher);
- sussidi alla frequenza;
- sussidi per la realizzazione di congedi formativi;
- sussidi per la realizzazione di bilanci delle competenze;
- borse di studio,
- sussidi per la formazione a distanza,
- realizzazione di interventi di accompagnamento, tutoraggio, consulenza,
counselling, bilancio delle competenze, rimotivazione ed orientamento, ecc.
Nell'ambito della attuale programmazione, il sostegno finanziario del FSE può essere
concesso ulteriormente per l'attivazione, in chiave formativa, di percorsi non
tradizionali di approccio al mercato del lavoro, idonei a rappresentare ulteriori e nuove
fattispecie di azione (a cui conseguono dei costi riferibili alla tipologia
dell'incentivazione al singolo o all'impresa):
- attivazione e gestione di stage;
- borse di lavoro;
- piani di inserimento professionale;
- altre tipologie di work experience.
L'attivazione di meccanismi tipo "voucher formativi" presuppone la definizione:
a) di un sistema di Centri accreditati per l'erogazione di servizi formativi;
b) la configurazione di una offerta "a catalogo" o "su
misura" da parte di detti Centri;
c) l'attribuzione, a seguito di una opportuna selezione, agli individui
target dell'azione programmata, di bonus per "acquistare" un percorso formativo
di cui alla lettera b).
L'utilizzo dei bonus da parte degli individui costituisce titolo da parte di questi ultimi
per l'acquisizione dei servizi formativi ma non ha rilievo dal punto di vista finanziario.
L'erogazione dei finanziamenti pubblici infatti sarà comunque destinata ai Centri e non
sulla base del valore dei bonus (valore nominale del servizio) ma dei costi effettivamente
sostenuti e rendicontati per l'attuazione dei servizi formativi resi (valore reale del
servizio).
Il valore del bonus costituisce in altri termini il costo massimo del servizio formativo
acquisibile con questo ma la sua utilizzazione non costituisce titolo sufficiente per
l'erogazione del corrispettivo per le prestazioni rese (titolo che è rappresentato dai
costi effettivamente sostenuti e documentati per la gestione del servizio stesso).
Diverso dal caso sopra descritto è quello rappresentato dall'erogazione di "borse di
studio" (o figure affini), di cui risultano beneficiari non strutture di erogazione
di un servizio ma direttamente e definitivamente gli utenti di questo, e la cui
rendicontazione da titolo diretto all'erogazione del finanziamento in misura pari al
valore di queste.
Ulteriori costi riconducibili alla presente area di attività del FSE sono rinvenibili a
livello di attivazione di azioni di orientamento e di consulenza per un miglior approccio
alle opportunità formative.
A2) Aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo
Si tratta di un'area di attività già presente nell'ambito della trascorsa fase di
programmazione.
Gli aiuti all'impiego possono prevedere le tre seguenti forme di intervento:
- aiuti all'assunzione da parte delle imprese;
- aiuti alla creazione di attività indipendetenti di lavoro autonomo;
- aiuti alla mobilità geografica e professionale.
Le problematiche relative agli aiuti sono già state affrontate e risolte positivamente
nel passato periodo di programmazione.
A3) Nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico,
formazione post laurea e formazione di dirigente tecnici
Valgono anche per quest'area di attività le indicazioni generali fornite nell'ambito del
paragrafo "istruzione e formazione professionale".
A4) Sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria
sociale (terzo settore)
Si tratta di un'area di azione importante per l'azione del FSE tenuto anche conto, per
quanto riguarda il terzo settore, di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del
Regolamento n. 1784/99.
In generale il Regolamento apre una nuova importante pista di lavoro, sia pur fortemente
condizionata dalle regole e procedure sugli aiuti di stato.
A livello di costi, nell'ambito della presente area di azione si configurano soprattutto
oneri connessi a forme assistenza tecnica e di incentivazione ed abbattimento di costi a
favore delle imprese in fase di costituzione, quali:
- incentivazioni per la realizzazione di studi di fattibilità ed indagini di
mercato,
- partecipazione al capitale di rischio;
- sostegno allo start-up;
- sostegno al reddito;
- incentivazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle nuove attività
(consulenze, tutoraggio, formazione mirata);
- assistenza tecnica;
- prestiti d'onore;
- sostegno interventi di animazione economica e promozione.
B) ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI
B1) Sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonche'
dell'acquisizione di qualifiche.
B2) Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento.
B3) Sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione,
formazione e ricerca.
B4) Sviluppo di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e di
sostegno all'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa.
Si tratta di tutta l'area degli interventi destinati al "rafforzamento dei
sistemi", area già in parte sperimentata nel passato periodo di programmazione.
Le attività di cui trattasi sono, per natura degli interventi, classificabili
prevalentemente nelle seguenti categorie:
- studi ed analisi;
- progettazioni e sperimentazioni;
- sostegni e supporti ai sistemi;
- interventi riconducibili alle metodologia della ricerca-azione;
- formazione operatori e formatori;
- interventi di riorganizzazione e sostegno informatizzato ai sistemi.
Una prima classificazione, sempre per natura ma in questo caso di costo, degli oneri
conseguenti a dette fattispecie tipologiche può essere sintetizzata come di seguito
indicato:
- costi di personale;
- costi per collaborazioni esterne (ricercatori, analisti, progettisti, formatori,
ecc.);
- costi di funzionamento e gestione;
- costi generali;
- costi per investimenti in capitale fisso.
C) MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
C1) Sostegno nei termini di servizi ai beneficiari (compresa fornitura di servizi e
strutture per l'assistenza a familiari)
Alla presente tipologia sono riferibili tutti gli interventi di sostegno, diretto ed
indiretto, alla partecipazione da parte dei beneficiari individuati alle azioni del PO.
Si tratta in questo caso sia di interventi di tipo tradizionale, che danno luogo a delle
configurazioni di costo tradizionalmente riconosciute al finanziamento comunitario
(servizi di vitto, alloggio, trasporto, ecc.), sia di ipotesi aggiuntive, poco o per
niente sperimentate nel passato periodo di programmazione.
E' il caso quest'ultimo soprattutto delle azioni di:
- sostegno alle famiglie;
- supporto e consulenza ai datori di lavoro;
- aiuto alle imprese per azioni di adattamento dei luoghi di lavoro;
- aiuto per facilitare l'accesso e la mobilità territoriale dei soggetti
svantaggiati;
- sostegno all'attivazione di congedi formativi;
- sostegno al telelavoro;
- sostegno a forme di job-rotation;
- sostegno alla gestione, alla diversificazione ed alla flessibilizzazione
nell'offerta di servizi alle persone ed alle famiglie.
I costi originati da dette azioni possono assumere forme particolarmente diversificate
(incentivi, contributi in conto gestione, rimborsi, costi di funzionamento di un servizio,
ecc.).
C2) Misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico per agevolare un approccio
integrato di inserimento nel mercato del lavoro
Le azioni riferibili alla presente tipologia di intervento assumono la possibile doppia
configurazione di:
- interventi di assistenza tecnica gestiti dall'Autorità di gestione o suoi
delegati;
- incentivazioni economiche destinate alle persone o alle imprese.
E' presumibile che la prima fattispecie rappresenterà il profilo prevalente di intervento
e darà luogo a costi riconducibili a quelli tipici connessi alla gestione di un servizio,
soprattutto se questo assume un connotato innovativo:
- costi di ricerca, analisi, progettazione e sperimentazione;
- costi di organizzazione ed informatizzazione;
- costi di personale;
- costi per collaborazioni professionali;
- costi di funzionamento e gestione;
- costi generali.
C3) Sensibilizzazione, informazione e pubblicità
Come è noto il Regolamento generale riserva un articolo specifico (art. 46) al tema
dell'informazione e pubblicità.
Detto Regolamento, impone uno specifico obbligo di sensibilizzare ed informare:
a) i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti
economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e
le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte
dall'intervento;
b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore
dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
Gli Stati membri sono chiamati a consultare e informare (in questo caso almeno
annualmente) circa le iniziative assunte ai fini richiamati.
In materia, la Commissione europea ha dettato precise norme che impegnano gli stati membri
ad univoci comportamenti in materia ed ha predisposto una "guida pratica" che
tratta tutti i vari aspetti collegabili all'informazione e pubblicità (guida che potrebbe
peraltro essere rivista).
I costi di cui è possibile presumere la riferibilità alla fattispecie considerata sono
principalmente i seguenti:
- costi di studio, ricerca e progettazione dei dispositivi di intervento;
- costi per l'ideazione di una "marca" personalizzata aggiuntiva e meglio
identificativa del prodotto offerto rispetto ai tradizionali riferimenti imposti a livello
istituzionale;
- costi di personale e collaborazioni esterne per l'accompagnamento delle azioni;
- costi di ideazione e produzione materiali (filmati, spot, opuscoli, ecc.);
- costi per l'acquisto di spazi pubblicitari;
- costi di diffusione dei materiali e dei prodotti;
- costi per la realizzazione di momenti seminariali o comunque pubblici di
sensibilizzazione;
- altri costi ordinari.
(Si omette l'Allegato "Classificazione delle principali voci di costo delle
azioni ammissibili a titolo del Regolamento (CE) n. 1784/99" )