DECRETO 13 novembre 2000. GURS n.56 del 7/12/2000
Rilascio di un tesserino di riconoscimento al personale che presta servizio presso il Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro per l'esercizio di funzioni speciali dal 1° gennaio 2001.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76;
Visti gli artt. 1 e 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro, composto da personale dell'Arma che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al quale sono stati attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Assessorato del lavoro della Regione Sicilia, dalle norme vigenti in materia di lavoro;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, relativo alla facoltà degli ispettori del lavoro di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge;
Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che fa salva la possibilità per le Amministrazioni dello Stato di rilasciare tessere personali di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali;
Visti i propri decreti del 21 maggio 1996 e del 30 maggio 2000, n. 818/2000/I/L, con i quali sono stati disposti il ripristino, l'assegnazione, compiti e funzioni, nonché la consistenza organica dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro della Regione Sicilia;
Considerata, pertanto, l'esigenza di rilasciare tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali al personale del Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio presso il Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro in Sicilia sarà rilasciato dall'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione apposito tesserino di riconoscimento secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, per l'esercizio di funzioni speciali con un'unica tipologia, conforme all'allegato col sistema Kinegramma.

Art. 2
1.  Il nuovo documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario ed i dati del grado, anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro in stampa tipografica ed a secco; la seconda (retro recante la dicitura: gli artt. 1 e 3 del D.M., di cui alla legge n. 608 del 28 novembre 1996, art. 9bis, comma 14, prevedono: "Al personale del Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dalle normative vigenti in materia di lavoro, operando su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro e dell'Assessore per il lavoro"; firma dell'interessato ed il timbro del Comando.
2.  Il tesserino di riconoscimento ha validità per anni otto, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a previste scadenze dei rapporti di impiego di servizio.
3.  La Direzione lavoro di questo Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzata al rilascio del documento, facendosi carico degli adempimenti amministrativi necessari.
4.  L'assegnazione del documento previsto dal presente decreto avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2000.

ADRAGNA 

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