DECRETO 26 ottobre 2000. GURS n.55 del 01/12/2000
Procedure per la concessione di trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76;
Visto l'art. 20 della legge 17 marzo 1999, n. 59;
Visto il decreto presidenziale 10 giugno 2000, n. 218, con il quale vengono disciplinati i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà;
Viste le circolari ministeriali n. 61 del 23 agosto 2000 e n. 64 del 20 settembre 2000;
Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 218 del 10 giugno 2000, di seguito indicato con il termine "decreto", occorre individuare gli uffici della Regione cui demandare gli adempimenti di competenza della stessa, previsti dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1
1. La richiesta di esame congiunto, di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del decreto, è inoltrata:
a)  all'Ufficio provinciale del lavoro, territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'unità o delle unità produttive interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, quando queste ricadano nell'ambito di una sola provincia;
b)  all'Ufficio regionale del lavoro, quando le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale ricadano in più di una provincia.
2.  I predetti uffici consegneranno alle parti interessate copia del verbale di consultazione sindacale, contenente l'esito della riunione convocata a seguito della richiesta di esame congiunto, per l'inoltro al Ministero del lavoro a corredo dell'istanza di concessione dell'intervento di integrazione salariale.
3.  Il parere previsto dall'art. 2, comma 3, lett. b), del decreto è espresso dagli uffici del lavoro, competenti sulla base dei criteri indicati al comma 1, previa acquisizione della pertinente documentazione e di ogni altro elemento di valutazione in possesso della ditta interessata ed eventualmente all'occorrenza, forniti dai competenti Ispettorati del lavoro, sulla scorta di quanto esistente ai loro atti.
4.  Quanto previsto al comma 1, in ordine agli uffici competenti all'intervento, trova applicazione anche riguardo alle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, disciplinate dalla vigente normativa.

Art. 2
Gli accertamenti ispettivi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, nel decreto, sono effettuati, secondo le modalità ivi previste, dagli Ispettorati provinciali del lavoro territorialmente competenti.

Art. 3
Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto presidenziale e nelle direttive ministeriali citati in premessa.

Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 26 ottobre 2000.
ADRAGNA 

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