DECRETO 22 marzo 2000. GURS n.53 del 24/11/2000
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei
lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per
l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo
siciliano;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.I. n.1/2000/XII/FS del 25 febbraio 1999, che approva il bilancio di previsione
del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2000;
Visto che l'attuale disponibilità dell'art. 120 - Fondo di riserva per la reiscrizione di
somme perenti - di spesa del bilancio di previsione 2000 del Fondo, per l'erogazione di
saldi per cantieri di lavoro, relativi all'anno 1996 e pregressi, assomma a
L.1.000.000.000;
Considerato che occorre assegnare agli artt. 103 e 106 in maniera proporzionale,
rispettivamente, 70% e 30%, la suddetta somma, sufficiente a far fronte al fabbisogno per
la liquidazione di saldi per cantieri di lavoro ai comuni e agli enti morali per l'anno
1996 e pregressi;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1
Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori
disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art. 120 - Fondo di riserva reiscrizione somme perenti | - | L. | 1.000.000.000 |
Art. 103 - Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per
l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni
ed alle provincie regionali dell'Isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive
modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge
regionale n. 25/93) | + | " | 700.000.000 |
Art. 106 - Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di
pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ad enti pubblici o
giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche;
art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e art. 12, legge regionale n. 25/93
e decreto n. 1214/98/IL) | + | " | 300.000.000 | ||
Variazioni delle spese | L. | 0 |
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2000.
PAPANIA- PIRO