DECRETO 22 marzo 2000. GURS n.53 del 24/11/2000
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.I. n.1/2000/XII/FS del 25 febbraio 1999, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2000;
Visto che l'attuale disponibilità dell'art. 120 - Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti - di spesa del bilancio di previsione 2000 del Fondo, per l'erogazione di saldi per cantieri di lavoro, relativi all'anno 1996 e pregressi, assomma a L.1.000.000.000;
Considerato che occorre assegnare agli artt. 103 e 106 in maniera proporzionale, rispettivamente, 70% e 30%, la suddetta somma, sufficiente a far fronte al fabbisogno per la liquidazione di saldi per cantieri di lavoro ai comuni e agli enti morali per l'anno 1996 e pregressi;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1
Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO  I  -  Spese della gestione ordinaria

Art.  120  -  Fondo di riserva reiscrizione somme perenti      - L. 1.000.000.000 


Art.  103  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni ed alle provincie regionali dell'Isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge

regionale n. 25/93)      + " 700.000.000 


Art.  106  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ad enti pubblici o giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e art. 12, legge regionale n. 25/93

e decreto n. 1214/98/IL)      + " 300.000.000 
Variazioni delle spese         L.



Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2000.
PAPANIA- PIRO

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