D.A. 1036/2000/GAB/L DEL 22 GIUGNO 2000 - GURS n.35 del 28/07/2000

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L.R. n. 7/71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 36/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto del 26/3/93, con il quale si è proceduto alla istituzione, nel territorio della Regione, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA);
Visti i propri decreti del 21/2/96 e dell'1/3/96, con i quali sono disciplinati, rispettivamente, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento delle predette SCICA;
Ritenuto, ai sensi dell'art.4 del citato D.A. in data 1/3/96 di dovere procedere al conferimento della titolarità o della reggenza delle medesime SCICA;
Ritenuto, al riguardo, di dovere adottare nuovi criteri meglio aderenti alle attuali esigenze funzionali, in sostituzione di quelli previsti dai commi 1° e 2° dell'art. 3 del D.A. in data 21/2/96;

D E C R E T A
ART.1

  1. La titolarità delle SCICA è conferita a funzionari dell'Amministrazione regionale del lavoro, in possesso della qualifica di dirigente appartenente all'VIII^ fascia funzionale, in servizio presso gli UPLMO, le SCICA, l'URLMO ed uffici centrali della medesima Amm.ne;
  2. In carenza di funzionari aventi requisiti previsti dal comma 1, la reggenza delle SCICA sarà affidata a funzionari in servizio presso gli uffici ivi previsti, con qualifica di dirigente e di assistente, appartenente alla VII^ fascia funzionale, i quali all'atto della selezione di cui all'art. 2 abbiano la titolarità, la reggenza o la responsabilità con provvedimenti di data certa, continuativamente e complessivamente da almeno due anni, di gruppi di lavoro, settori, reparti, SCICA, ovvero in subordine da almeno tre anni, di uffici degli UPLMO e di servizi delle SCICA. Gli incarichi relativi ad uffici degli UPLMO ed ai servizi delle SCICA sono computati al 20% ai fini del raggiungimento del biennio di cui sopra. I periodi di espletamento dei predetti incarichi, nell'ambito di gruppi di lavoro, settori, reparti, SCICA, antecedenti alla data di indizione delle medesima selezione, o, comunque inferiore al biennio, sono computati interamente ai fini del raggiungimento del triennio sopra considerato.
  3. A parità di qualifica e di requisiti, posseduti ai sensi dei commi 1 e 2, trovano applicazione, nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
  1. Possesso del titolo di studio superiore;
  2. Maggiore anzianità effettiva nella qualifica di appartenenza;
  3. Maggiore anzianità anagrafica.
  1. Nei confronti dei funzionari da nominare non dovranno sussistere elementi ostativi, desunti dalla documentazione agli atti del fascicolo personale.

ART. 2

  1. Con successive direttive attuative saranno emanate le disposizioni concernenti l'espletamento delle procedure di selezione valevoli ai fini delle nomine, in modo da garantire alle stesse, attraverso la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti e la predisposizione di apposite graduatorie, per ambiti territoriali determinati, il dovuto grado di certezza, obiettività, imparzialità, trasparenza, pubblicità. Qualora la selezione vada deserta, si provvederà alla nomina di ufficio, con i criteri di cui all'art.1, nell'ambito dei funzionari in servizio presso le SCICA mancante di titolare.
  2. Con provvedimento assessoriale potrà essere conferita delega ai direttori degli UPLMO, in conformità alle vigenti disposizioni, per l'adozione degli atti di attribuzione della titolarità e della reggenza delle SCICA, nonché di quelli connessi e consequenziali.
  3. Restano fermi i provvedimenti assessoriali di conferimento della titolarità di SCICA adottati anteriormente alla data del presente decreto.

ART.3

  1. I commi 1° e 2° dell'art.3 del decreto assessoriale in data 21/2/1996, di cui in premessa sono abrogati.

    ART.4

  2. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto ai competenti organi e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

F.to L'Assessore (On. Antonino Papania)

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