DECRETO 11 gennaio 2000. GURS n.8 del 25/02/2000
Modifica del decreto 3 ottobre 1997, concernente modalità attuative degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la realizzazione di progetti di utilità collettiva;
Visto l'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
Visti gli artt. 21, comma 5°, e 24 della legge 7 agosto 1997, n. 30;
Visto l'art.1, commi 2° e 8°, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3;
Visto l'art. 3, comma 4°, del decreto n. 744/97 del 3 ottobre 1997, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che "devono essere considerati per intero sia i mesi di inizio che di fine del periodo o dei periodi di impegno. In ogni, caso, uno stesso mese non può essere conteggiato più di una volta";
Considerato che l'interpretazione del superiore comma, in ordine all'attribuzione del punteggio, non può, irragionevolmente, prevedere che l'utilizzazione in progetti della stessa durata generino due punteggi diversi;
Considerato, infatti, che una tale interpretazione violerebbe qualunque principio di ragionevolezza ed uguaglianza, atteso che un progetto di dodici mesi che, a causa del fatto che non inizi con il primo del mese, si sviluppi su tredici mesi non differenzia il medesimo progetto in nulla da un analogo progetto di dodici mesi che inizi con il primo del mese e che, conseguentemente, si sviluppi su dodici mesi;
Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra descritti, di dovere correttamente interpretare il quarto comma dell'art. 3 del decreto n. 744/97 del 3 ottobre 1997, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che "devono essere considerati per intero sia i mesi di inizio che di fine del periodo o dei periodi di impegno. In ogni caso, uno stesso mese non può essere conteggiato più di una volta" nel senso che comunque il punteggio massimo attribuibile non può superare quello corrispondente ai mesi di durata del progetto stesso;

Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni contenute nella premessa che qui si intendono interamente ripetute e trascritte, al quarto comma dell'art. 3 del decreto assessoriale n. 744/97 del 3 ottobre 1997, e successive modificazioni, dopo la parte in cui dispone che "devono essere considerati per intero sia i mesi di inizio che di fine del periodo o dei periodi di impegno. In ogni caso, uno stesso mese non può essere conteggiato più di una volta" è aggiunto "In ogni caso non può computarsi un punteggio corrispondente ad un numero di mesi superiore a quello di durata del progetto".

Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Art. 3
Il dirigente coordinatore del gruppo X è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.
Palermo, 11 gennaio 2000.

PAPANIA 

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