DECRETO 29 dicembre 1999. GURS n.2 del 14/01/2000
Termine per la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la realizzazione di progetti di utilità collettiva;
Visto l'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
Visti gli artt. 21, comma 5°, e 24 della legge 7 agosto 1997, n. 30;
Visto l'art. 1, commi 2° e 8°, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
Visto l'art. 2 del decreto n. 418/99/Gab del 3 marzo 1999 nella parte in cui dispone «Il termine per la presentazione dei progetti di cui al punto precedente, per gli anni successivi al 1998, viene fissato, inderogabilmente, nel 30 giugno di ogni anno";
Considerato che il decreto n. 418/99/Gab del 3 marzo 1999 è stato registrato al n. 137 del 7 aprile 1999 da parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro;
Considerato, altresì, che il predetto decreto è stato registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 1, foglio n. 31 del 6 maggio 1999 e restituito all'Assessorato regionale del lavoro in data 20 maggio 1999;
Considerato che, tempestivamente, con nota protocollo n. 1620/Gab del 25 maggio 1999, detto decreto è stato trasmesso al gruppo X dell'Assessorato regionale del lavoro per gli atti conseguenziali;
Considerato che il termine fissato per la presentazione dei progetti per il 1999, fissato per il 30 giugno 1999, non ha permesso, atteso che vi erano meno di trenta giorni lavorativi per la predisposizione e la presentazione dei progetti di che trattasi, a molte amministrazioni, ivi comprese quelle regionali, di potere presentare gli attesi progetti per l'anno 1999;
Considerato che la finalità di assunzione di un termine per la presentazione dei progetti di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 era quello di permettere il ricevimento del maggior numero di progetti per arginare le problematiche occupazionali relative ai soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, per il 1999 e gli anni successivi;
Considerato, ripetutamente, che i progetti di che trattasi non sono uno strumento "una tantum", bensì uno strumento che, a regime, dovrà svolgere la sua funzione per almeno un triennio per potere ragionevolmente svuotare il contenitore dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili;
Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra descritti, di dovere posticipare il termine per la presentazione dei progetti relativi all'annualità 1999;

Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni contenute nella premessa che qui si intendono interamente ripetute e trascritte, il termine per la presentazione dei progetti ex artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per l'anno 1999, è definitivamente stabilito nel 31 gennaio 2000.

Art. 2
Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo precedente, per gli anni successivi al 1999, rimane fissato nel 30 giugno di ogni anno.

Art. 3
Conseguentemente, il procedimento per l'assegnazione dei soggetti di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, come disciplinato, in ultimo, dalle circolari assessoriali n. 351/99 e 366/99, avrà inizio entro e non oltre il termine di dieci giorni dall'approvazione da parte della CRI dei progetti di che trattasi relativi alle annualità 1998 e 1999.

Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione e, nelle more, atteso che il termine di cui all'art. 1 è fissato in meno di trenta giorni lavorativi dalla data odierna, verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione con procedura d'urgenza.

Art. 5
Il dirigente coordinatore del gruppo X è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.
Palermo, 29 dicembre 1999.
PAPANIA 

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