DECRETO 29 dicembre 1999. GURS n.2 del 14/01/2000
Termine per la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli articoli
11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive
modifiche ed integrazioni, concernenti la realizzazione di progetti di utilità
collettiva;
Visto l'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
Visti gli artt. 21, comma 5°, e 24 della legge 7 agosto 1997, n. 30;
Visto l'art. 1, commi 2° e 8°, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
Visto l'art. 2 del decreto n. 418/99/Gab del 3 marzo 1999 nella parte in cui dispone «Il
termine per la presentazione dei progetti di cui al punto precedente, per gli anni
successivi al 1998, viene fissato, inderogabilmente, nel 30 giugno di ogni anno";
Considerato che il decreto n. 418/99/Gab del 3 marzo 1999 è stato registrato al n. 137
del 7 aprile 1999 da parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del
lavoro;
Considerato, altresì, che il predetto decreto è stato registrato alla Corte dei conti
nel reg. n. 1, foglio n. 31 del 6 maggio 1999 e restituito all'Assessorato regionale del
lavoro in data 20 maggio 1999;
Considerato che, tempestivamente, con nota protocollo n. 1620/Gab del 25 maggio 1999,
detto decreto è stato trasmesso al gruppo X dell'Assessorato regionale del lavoro per gli
atti conseguenziali;
Considerato che il termine fissato per la presentazione dei progetti per il 1999, fissato
per il 30 giugno 1999, non ha permesso, atteso che vi erano meno di trenta giorni
lavorativi per la predisposizione e la presentazione dei progetti di che trattasi, a molte
amministrazioni, ivi comprese quelle regionali, di potere presentare gli attesi progetti
per l'anno 1999;
Considerato che la finalità di assunzione di un termine per la presentazione dei progetti
di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 era quello di
permettere il ricevimento del maggior numero di progetti per arginare le problematiche
occupazionali relative ai soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, per il 1999 e
gli anni successivi;
Considerato, ripetutamente, che i progetti di che trattasi non sono uno strumento
"una tantum", bensì uno strumento che, a regime, dovrà svolgere la sua
funzione per almeno un triennio per potere ragionevolmente svuotare il contenitore dei
soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili;
Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra descritti, di dovere posticipare il termine per la
presentazione dei progetti relativi all'annualità 1999;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni contenute nella premessa che qui si intendono interamente ripetute e
trascritte, il termine per la presentazione dei progetti ex artt. 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per l'anno 1999, è definitivamente stabilito nel 31
gennaio 2000.
Art. 2
Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo precedente, per gli anni
successivi al 1999, rimane fissato nel 30 giugno di ogni anno.
Art. 3
Conseguentemente, il procedimento per l'assegnazione dei soggetti di cui alla legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge
regionale 6 aprile 1996, n. 24, come disciplinato, in ultimo, dalle circolari assessoriali
n. 351/99 e 366/99, avrà inizio entro e non oltre il termine di dieci giorni
dall'approvazione da parte della CRI dei progetti di che trattasi relativi alle annualità
1998 e 1999.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione e, nelle
more, atteso che il termine di cui all'art. 1 è fissato in meno di trenta giorni
lavorativi dalla data odierna, verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione con procedura d'urgenza.
Art. 5
Il dirigente coordinatore del gruppo X è incaricato dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Palermo, 29 dicembre 1999.
PAPANIA