DECRETO 27 maggio 1998. GURS n.53 del 12/11/1999
Disposizioni relative alla compatibilitā di orario fra le ore di impegno settimanale
in lavori socialmente utili e le ore di frequenza settimanale ai corsi.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
Visti, in particolare, gli artt. 1, 5, 6 e 21 della predetta legge regionale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 85;
Visto il decreto n. 863/93/VII/FP del 28 dicembre 1993, con il quale sono stati approvati
i piani di formazione professionale di cui agli artt. 1 e 5 della legge regionale n. 27/91
sopracitata;
Visto il decreto n. 323/VII/FP del 2 settembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 19
ottobre 1994, reg. n. 1, fg. n. 55, con il quale sono state approvate le modalitā per la
realizzazione delle attivitā formative di cui ai piani approvato con decreto n. 863/93
citato;
Constatato che con detto decreto, al paragrafo 3.1, in considerazione della natura
professionalizzante dei progetti di utilitā collettiva ex art. 23 della legge n. 67/88,
veniva mantenuto a carico del progetto stesso il trattamento economico da corrispondere
agli articolisti che avrebbero optato per la partecipazione ai corsi ex artt. 1 e 5 della
legge regionale n. 27/91;
Vista la circolare assessoriale 23 febbraio 1996, n. 226 per la disciplina dei lavori
socialmente utili (L.S.U.);
Vista la nota prot. n. 11045 del 22 novembre 1997, con la quale il gruppo X/L in risposta
al quesito del gruppo VII/FP relativo al trattamento economico da riservare ai soggetti di
cui sopra (ex articolisti e coordinatori), ha evidenziato la mutata natura delle
prestazioni che nei progetti di lavori socialmente utili si configurano come attivitā
lavorative retribuite e non giā come azioni formative indennizzate;
Vista la successiva nota prot. n. 27 dell'8 gennaio 1998, con la quale lo stesso gruppo
X/L, appositamente interpellato, non ravvisa elementi di incompatibilitā tra gli avviati
ai L.S.U. e la frequenza ai corsi di formazione professionale;
Ritenuto, quindi, che la disciplina riguardante il trattamento spettante ai soggetti che
intendono avvalersi della riserva di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, e 21 della legge
regionale n. 27/91, prevista dalle disposizioni di cui al decreto n. 323/VII/FP del 2
settembre 1994, risulta superata in ragione della diversa natura delle azioni dei L.S.U.;
Decreta:
Art. 1
Ferma restando la piena e totale compatibilitā di orario fra le ore di impegno
settimanale in L.S.U. e le ore di frequenza settimanale ai corsi previsti dagli artt. 1 e
5 della legge regionale n. 27/91, la partecipazione contestuale ad entrambe le azioni č
compatibile. Ai riservisti che partecipano alle azioni formative spetta, pertanto,
l'indennitā di frequenza in misura pari a quella prevista per gli altri avviati alle
attivitā formative.
Art. 2
Sono abrogate le disposizioni del paragrafo 3.1 del decreto n. 323/VII/FP citato, con
eccezione per quelle di cui ai commi 1 e 13.
Art. 3
Il presente decreto sarā trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 1998.
BRIGUGLIO
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