DECRETO 15 gennaio 1999. GURS n.14 del 27/03/1999
Delega ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ad emanare provvedimenti di scioglimento di cooperative senza nomina di commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 23 aprile 1956, n. 31;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145;
Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;
Visto l'art. 18, 1° comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato presso il competente registro delle imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;
Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nella Regione siciliana con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Ravvisata l'opportunità, nell'ottica tendente ad accogliere le istanze dell'utenza e, nell'ambito del vigente sistema normativo, operare il massimo decentramento possibile;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 7/71, che riconosce all'Assessore regionale per la cooperazione la facoltà di delegare la trattazione di affari ai funzionari con qualifica di dirigente;
Considerata la necessità di decentrare ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c., primo comma;
Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta:

Art. 1
Dalla data del presente decreto i direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono delegati all'emanazione di provvedimenti dirigenziali di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 c.c., 1° comma e dell'art. 18 della legge n. 59/92.

Art. 2
Per le cooperative edilizie ed i loro consorzi gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgeranno le relative istruttorie di scioglimento avendo cura di accertare in particolare il mancato deposito dei bilanci degli ultimi due anni, nonché l'assenza di patrimonio da liquidare. Poiché tali cooperative, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 59/92, sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica, gli uffici provinciali, una volta terminata l'istruttoria, non dovranno acquisire il preventivo parere della Commissione regionale della cooperazione previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 e potranno autonomamente provvedere allo scioglimento d'ufficio tramite l'emanazione del decreto dirigenziale.

Art. 2
Lo svolgimento delle procedure relative agli scioglimenti d'ufficio delle cooperative appartenenti ai rimanenti settori continua ad essere regolato dalla circolare n. 30/81 del Ministero del lavoro e della massima occupazione. In particolare si richiama l'attenzione sul carattere discrezionale del provvedimento di scioglimento in esame.
Per acquisire il prescritto parere della Commissione regionale della cooperazione, gli uffici provinciali dovranno inviare l'elenco delle cooperative rientranti nelle fattispecie rappresentate nell'art. 2544 c.c., all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Sarà cura dell'Amministrazione regionale restituire agli uffici provinciali il predetto elenco corredato del parere espresso dalla C.R.C. per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 4
Il provvedimento in questione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura degli uffici provinciali emananti e comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione.
Lo stesso provvedimento, inoltre, sarà notificato agli interessati, al Tribunale competente, alla Prefettura, all'Ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 15 gennaio 1999.

BATTAGLIA 

Registrato alla corte dei conti,Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 4.


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