DECRETO 15 gennaio 1999. GURS n.14 del 27/03/1999
Delega ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ad
emanare provvedimenti di scioglimento di cooperative senza nomina di commissario
liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 23 aprile 1956, n. 31;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145;
Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile, che prevede come le società cooperative
che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi
non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione,
possono essere sciolte;
Visto l'art. 18, 1° comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le
società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato
presso il competente registro delle imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli
ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità
amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;
Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si
identifica nella Regione siciliana con l'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca;
Ravvisata l'opportunità, nell'ottica tendente ad accogliere le istanze dell'utenza e,
nell'ambito del vigente sistema normativo, operare il massimo decentramento possibile;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 7/71, che riconosce all'Assessore regionale per
la cooperazione la facoltà di delegare la trattazione di affari ai funzionari con
qualifica di dirigente;
Considerata la necessità di decentrare ai competenti uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di
liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c., primo comma;
Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva
fase liquidatoria;
Decreta:
Art. 1
Dalla data del presente decreto i direttori degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione sono delegati all'emanazione di provvedimenti dirigenziali di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di cooperative di cui siano stati
accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 c.c., 1° comma e dell'art. 18 della legge
n. 59/92.
Art. 2
Per le cooperative edilizie ed i loro consorzi gli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione svolgeranno le relative istruttorie di scioglimento avendo cura di
accertare in particolare il mancato deposito dei bilanci degli ultimi due anni, nonché
l'assenza di patrimonio da liquidare. Poiché tali cooperative, ai sensi dell'art. 18
della legge n. 59/92, sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica, gli
uffici provinciali, una volta terminata l'istruttoria, non dovranno acquisire il
preventivo parere della Commissione regionale della cooperazione previsto dall'art. 11 del
D.L.C.P.S. n. 1577/47 e potranno autonomamente provvedere allo scioglimento d'ufficio
tramite l'emanazione del decreto dirigenziale.
Art. 2
Lo svolgimento delle procedure relative agli scioglimenti d'ufficio delle cooperative
appartenenti ai rimanenti settori continua ad essere regolato dalla circolare n. 30/81 del
Ministero del lavoro e della massima occupazione. In particolare si richiama l'attenzione
sul carattere discrezionale del provvedimento di scioglimento in esame.
Per acquisire il prescritto parere della Commissione regionale della cooperazione, gli
uffici provinciali dovranno inviare l'elenco delle cooperative rientranti nelle
fattispecie rappresentate nell'art. 2544 c.c., all'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Sarà cura
dell'Amministrazione regionale restituire agli uffici provinciali il predetto elenco
corredato del parere espresso dalla C.R.C. per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti
di competenza.
Art. 4
Il provvedimento in questione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana a cura degli uffici provinciali emananti e comunicato
all'Assessorato regionale della cooperazione.
Lo stesso provvedimento, inoltre, sarà notificato agli interessati, al Tribunale
competente, alla Prefettura, all'Ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 15 gennaio 1999.
BATTAGLIA |
Registrato alla corte dei conti,Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22
febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca,
fg. n. 4.