DECRETO 17 novembre 1998. GURS n.14 del 27/03/1999
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei
lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per
l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il decreto ministeriale n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la
gestione del Fondo siciliano;
Visto il decreto ministeriale n. 1/98/XII/FS del 18 marzo 1998, che approva il bilancio di
previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, art. 4;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, di approvazione del bilancio di previsione
della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998, con la quale è stato disposto
sul cap. 73752 del bilancio regionale il seguente stanziamento in favore del Fondo
siciliano:
- cap. 73752 - Modificata denominazione - Somma da versare al Fondo siciliano
per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per il finanziamento di
cantieri di lavoro e per il Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 4 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3, affidato agli enti locali, di L. 18.359.000.000;
Visto il decreto n. 1214/98/IL del 30 settembre 1998 dell'Assessore regionale per il
lavoro, che all'art. 1 - in combinato disposto con la legge regionale 1 settembre 1993, n.
25, art. 12 - rimodula la ripartizione generale degli stanziamenti inscritti nel cap.
73752 del bilancio di previsione della Regione, per l'esercizio 1998, nelle percentuali di
finanziamento qui appresso indicate:
a) 70% alle amministrazioni comunali;
b) 20% agli enti diversi dagli enti locali territoriali;
c) 10% all'Assessorato regionale del lavoro per interventi straordinari, o di
particolare valore sociale;
Ritenuto di iscrivere all'attivo del bilancio del Fondo siciliano il suddetto stanziamento
e di dovere assegnare la suddetta somma prevista per le finalità della citata legge
regionale n. 3/98;
Ritenuto di dovere istituire per le medesime finalità due nuovi articoli di spesa
individuati negli artt. 114 e 115 della gestione ordinaria;
Considerato di dovere apportare al bilancio di previsione del Fondo siciliano le
necessarie variazioni;
Di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze;
Decreta:
Art. 1
Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori
disoccupati, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni e
motivazioni:
TITOLO I - Entrate della gestione ordinaria
Art. 101 - (Modifica di denominazione): Somma da versare al Fondo
siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per il
finanziamento di cantieri di lavoro e per il Fondo per l'occupazione,
di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, art. 4, affidato agli enti locali | - |
TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art. 103 - Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per
l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni
ed alle provincie regionali dell'isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive
modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge
regionale n. 25/93) | - | L. | 12.851.300.000 |
Art. 106 - Spese per cantieri lavoro aventi per scopo opere di pubblica
utilità, legge regionale 1 luglio 1968,
n. 17 e successive modifiche | - | » | 1.835.900.000 |
Art. 114 - (Nuova istituzione) per il finanziamento del Fondo per
l'occupazione, di cui all'art. 4 della legge re-
gionale 23 gennaio 1998, n. 3, affidato agli enti locali | » | 12.851.300.000 |
Art. 115 - (Nuova istituzione) per la quota di riserva per le zone
cosiddette a rischio e di particolare interesse
sociale di cui alla legge regionale n. 25/93 | » | 1.835.900.000 |
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Palermo, 17 novembre 1998.
BRIGUGLIO |