DECRETO 9 novembre 1998. GURS n.4 del 23/01/1999
Modifica del decreto 26 giugno 1996, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Visto loStatuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1138 del 25 giugno 1952, concernente «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale»;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme sull'addestramento professionale dei lavoratori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, «legge quadro della formazione professionale»;
Visto il decreto 26 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 1996, n. 40, parte prima, recante il regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera e, in particolare, il periodo in cui i soggetti promotori ed attuatori dell'attività dei corsi liberi possono presentare istanza per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività formative "libere";
Considerato che circoscrivere ad un determinato periodo dell'anno la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei corsi liberi di formazione professionale costituisce indubbio limite all'esercizio dell'attività privata cui non corrisponde un interesse pubblico apprezzabile in ordine alla regolamentazione temporale della presentazione delle istanze di che trattasi;
Considerato, infatti, che l'attività formativa oggetto del predetto regolamento non rientra tra quelle convenzionate della formazione professionale e che risponde a criteri di libero mercato in quanto attivata quando i bisogni formativi non trovano, sul piano temporale e territoriale, adeguata risposta dall'attività formativa convenzionata;
Ritenuto, pertanto, di dovere modificare il regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera di cui al predetto decreto del 26 giugno 1996, nella parte relativa ai termini per la presentazione delle istanze per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività formative "libere";

Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni esposte nella premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, si dispone che i soggetti di cui al capitolo II del regolamento dell'attività formativa-addestrativa "libera" di cui al decreto 26 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 1996, n. 40, parte prima, possano presentare l'istanza di cui al capitolo III del predetto regolamento senza limitazioni temporali.

Art. 2
L'U.P.L.M.O trasmetterà all'Assessorato regionale del lavoro - Direzione F.P., gruppo II/F.P., ed all'Ispettorato provinciale del lavoro il parere sull'autorizzabilità o meno dei corsi, come da schema allegato al regolamento di cui all'art. 1, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione.

Art. 3
Vengono confermate tutte le disposizioni del predetto regolamento non in contrasto con gli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4
Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1998.

BRIGUGLIO 

back.gif (1289 byte) Back Page