DECRETO 9 novembre 1998. GURS n.4 del 23/01/1999
Modifica del decreto 26 giugno 1996, concernente approvazione del regolamento
disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
Visto loStatuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1138 del 25 giugno 1952, concernente «Norme di attuazione dello
statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale»;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme sull'addestramento
professionale dei lavoratori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, «legge quadro della formazione professionale»;
Visto il decreto 26 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana 10 agosto 1996, n. 40, parte prima, recante il regolamento disciplinante
l'attività formativa-addestrativa libera e, in particolare, il periodo in cui i soggetti
promotori ed attuatori dell'attività dei corsi liberi possono presentare istanza per
ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività formative "libere";
Considerato che circoscrivere ad un determinato periodo dell'anno la possibilità di
ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei corsi liberi di formazione
professionale costituisce indubbio limite all'esercizio dell'attività privata cui non
corrisponde un interesse pubblico apprezzabile in ordine alla regolamentazione temporale
della presentazione delle istanze di che trattasi;
Considerato, infatti, che l'attività formativa oggetto del predetto regolamento non
rientra tra quelle convenzionate della formazione professionale e che risponde a criteri
di libero mercato in quanto attivata quando i bisogni formativi non trovano, sul piano
temporale e territoriale, adeguata risposta dall'attività formativa convenzionata;
Ritenuto, pertanto, di dovere modificare il regolamento disciplinante l'attività
formativa-addestrativa libera di cui al predetto decreto del 26 giugno 1996, nella parte
relativa ai termini per la presentazione delle istanze per ottenere l'autorizzazione
all'esercizio delle attività formative "libere";
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni esposte nella premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, si
dispone che i soggetti di cui al capitolo II del regolamento dell'attività
formativa-addestrativa "libera" di cui al decreto 26 giugno 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 1996, n. 40, parte
prima, possano presentare l'istanza di cui al capitolo III del predetto regolamento senza
limitazioni temporali.
Art. 2
L'U.P.L.M.O trasmetterà all'Assessorato regionale del lavoro - Direzione F.P., gruppo
II/F.P., ed all'Ispettorato provinciale del lavoro il parere sull'autorizzabilità o meno
dei corsi, come da schema allegato al regolamento di cui all'art. 1, entro 30 giorni dal
ricevimento dell'istanza da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione.
Art. 3
Vengono confermate tutte le disposizioni del predetto regolamento non in contrasto con gli
articoli 1 e 2 del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1998.
BRIGUGLIO |