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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale,
della Formazione Professionale e della Emigrazione

Bandiere

COMUNICATO STAMPA DEL 24/09/2003


 

  

     
FORMAZIONE. STANCANELLI ATTIVA IL FONDO DI GARANZIA
PER I LAVORATORI IN MOBILITÀ.

Palermo, 24 settembre 2003. – L’Assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale, Raffaele Stancanelli, ha firmato oggi la circolare che attiva il Fondo di garanzia per i dipendenti degli enti di formazione professionale in mobilità. Il Fondo era stato istituito, su iniziativa dell’Assessore Stancanelli, con l’art. 132 della L.R. 4/2003. “Il suo scopo è quello di limitare al minimo i processi di mobilità dei dipendenti degli enti di formazione, utilizzandoli in progetti speciali o destinandoli alla riqualificazione professionale”, spiega l’Assessore Stancanelli.
Beneficiari del Fondo di Garanzia sono tutti i dipendenti degli enti di formazione, compreso il personale ausiliario, quello amministrativo e quello direttivo, regolarmente assunti alla data di entrata in vigore della legge 4/2003 non utilizzati e quindi in esubero.
“L’obiettivo dell’Amministrazione è di non lasciare questi lavoratori “inutilizzati”, afferma l’Assessore Stancanelli. “I dipendenti in esubero perché le attività formative non sono state avviate o non sono state completate potranno essere utilizzati in progetti speciali di aggiornamento e riqualificazione o, ancora, presso gli sportelli multifunzionali, finanziati con le somme assegnate per le attività formative. Per quest’anno, i progetti speciali punteranno alla creazione dell’anagrafe dei minori in età di obbligo formativo e al monitoraggio dei risultati delle attività formative. Nel caso in cui, inoltre, le attività formative siano state finanziate con fondi regionali, i lavoratori in esubero dovranno partecipare a corsi di riqualificazione realizzati dalle associazioni degli enti gestori, utilizzando le risorse derivanti dalle economie di spesa del Piano regionale dell’offerta formativa”.
Il beneficio dell’ ammissione al Fondo di garanzia può essere richiesto dall’Ente da cui il personale in esubero dipende e per il quale deve essere già stata espletata la procedura di mobilità non può essere superiore a 60 mesi e viene sospeso se il lavoratore instaurerà un nuovo rapporto di lavoro. Il trattamento di garanzia corrisponderà all’80% della retribuzione lorda e al 100% dei contributi previdenziali, se il lavoratore non possa essere utilizzato e al 100% della retribuzione lorda negli altri casi. Il lavoratore che rifiuti l’avviamento al lavoro presso altri enti o nei progetti speciali, decadrà dal beneficio.

 

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