FORMAZIONE. STANCANELLI ATTIVA IL FONDO DI GARANZIA
PER I LAVORATORI IN MOBILITÀ.
Palermo, 24 settembre 2003. – L’Assessore regionale al Lavoro e alla
Formazione Professionale, Raffaele Stancanelli, ha firmato oggi la
circolare che attiva il Fondo di garanzia per i dipendenti degli enti
di formazione professionale in mobilità. Il Fondo era stato istituito,
su iniziativa dell’Assessore Stancanelli, con l’art. 132 della L.R.
4/2003. “Il suo scopo è quello di limitare al minimo i processi di
mobilità dei dipendenti degli enti di formazione, utilizzandoli in
progetti speciali o destinandoli alla riqualificazione professionale”,
spiega l’Assessore Stancanelli.
Beneficiari del Fondo di Garanzia sono tutti i dipendenti degli enti
di formazione, compreso il personale ausiliario, quello amministrativo
e quello direttivo, regolarmente assunti alla data di entrata in
vigore della legge 4/2003 non utilizzati e quindi in esubero.
“L’obiettivo dell’Amministrazione è di non lasciare questi lavoratori
“inutilizzati”, afferma l’Assessore Stancanelli. “I dipendenti in
esubero perché le attività formative non sono state avviate o non sono
state completate potranno essere utilizzati in progetti speciali di
aggiornamento e riqualificazione o, ancora, presso gli sportelli
multifunzionali, finanziati con le somme assegnate per le attività
formative. Per quest’anno, i progetti speciali punteranno alla
creazione dell’anagrafe dei minori in età di obbligo formativo e al
monitoraggio dei risultati delle attività formative. Nel caso in cui,
inoltre, le attività formative siano state finanziate con fondi
regionali, i lavoratori in esubero dovranno partecipare a corsi di
riqualificazione realizzati dalle associazioni degli enti gestori,
utilizzando le risorse derivanti dalle economie di spesa del Piano
regionale dell’offerta formativa”.
Il beneficio dell’ ammissione al Fondo di garanzia può essere
richiesto dall’Ente da cui il personale in esubero dipende e per il
quale deve essere già stata espletata la procedura di mobilità non può
essere superiore a 60 mesi e viene sospeso se il lavoratore instaurerà
un nuovo rapporto di lavoro. Il trattamento di garanzia corrisponderà
all’80% della retribuzione lorda e al 100% dei contributi
previdenziali, se il lavoratore non possa essere utilizzato e al 100%
della retribuzione lorda negli altri casi. Il lavoratore che rifiuti
l’avviamento al lavoro presso altri enti o nei progetti speciali,
decadrà dal beneficio.
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