CIRCOLARE 11 giugno 2002, n. 2. GURS n.42 del 06/09/02
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13, legge regionale n. 55/80, modificato dall'art. 1, legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 2001-2002.


Ai rettorati universitari dell'Isola
Ai provveditorati agli studi
Ai comuni dell'Isola
 
e, p.c.  Alla Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento affari regionali 


Al Ministero degli italiani all'estero
Alle Prefetture dell'Isola
Alla Presidenza della Regione Segreteria generale
Alle sedi regionali delle associazioni degli emigrati
Alle sedi regionali degli istituti di patronato
Alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro
L'Assessorato regionale del lavoro, dipartimento lavoro, conferirà per l'anno scolastico ed accademico 2001-2002, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ai figli di emigrati all'estero, borse di studio dell'importo di L. 500.000 ciascuna, se studenti universitari non fuori corso, e di L. 200.000 se frequentanti scuole secondarie di 2° grado o corsi di formazione professionale.
Gli aspiranti, in particolare, durante il predetto anno scolastico e accademico, devono avere frequentato in Sicilia un corso legale di studi universitari, riportando, nelle varie sessioni di esami previsti dal piano di studi, una media non inferiore a 24/30 o una scuola di 2° grado, statale o parificata, riportando agli scrutini o agli esami una media non inferiore a 7/10 o equivalente, ovvero, con esito favorevole, un corso di 1ª formazione professionale finanziato dalla Regione siciliana.
L'istanza relativa alle borse di studio, in deroga a quanto disposto al punto D della circolare n. 12/450 del 29 marzo 1985, dovrà essere inoltrata all'U.O. EM. IMM del dipartimento lavoro, tramite il comune di residenza dello studente, entro il 31 ottobre 2002 corredata dalla seguente documentazione:
a)  certificato di nascita, comprensivo della paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
b)  certificato di residenza e stato di famiglia;
c)  codice fiscale dell'interessato o del genitore o dell'affidatario nel caso di richiedenti minori;
d)  certificato del sindaco, attestante che uno dei genitori dell'aspirante è emigrato all'estero da almeno un anno;
e)  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per lo stesso anno scolastico o accademico non sono state richieste né ottenute provvidenze analoghe da altri enti; inoltre:
-  per gli orfani: certificato di morte del genitore e dichiarazione attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
-  per le scuole secondarie di 2° grado: certificato di frequenza dell'anno scolastico 2002-2003 ed attestato dell'esito conseguito e dei voti riportati nell'anno 2001-2002;
-  per l'università:
1)  piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'università o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà;
2)  certificato di studi attestante i voti riportati nelle singole materie nell'anno accademico 2001-2002, da presentarsi all'Assessorato regionale del lavoro, dipartimento lavoro, entro il 30 aprile 2003;
-  per i corsi di formazione professionale: copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La suddetta documentazione, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997, può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità.
L'istanza deve essere avanzata dall'aspirante se maggiorenne, o da uno dei genitori, o dal tutore, o dal curatore, o dalla persona cui il minore è stato regolarmente affidato, qualora lo stesso sia minore di età.
Irettorati universitari sono invitati a pubblicizzare la presente circolare presso le sedi universitarie di competenza.
I provveditorati agli studi sono invitati a curarne la diffusione presso le scuole secondarie di 2° grado istituite nella provincia.
I comuni dell'isola provvederanno a pubblicarla presso il proprio albo pretorio.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimen-to regionale lavoro: DI FRESCO

Allegato
 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA


Mod. EM/10
Borse di studio per figli di emigrati
All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Per il tramite del comune di .................................................. il sottoscritto .................................................. nato a .................. il ....................................... e residente in .................................................. via .................................................. chiede, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni, il conferimento della borsa di studio per l'anno scolastico-accademico 2001-02 relativamente al se guente nominativo .................................................. ..................................................
Allega i documenti richiesti.
..................................................
 

firma


Documenti da allegare:
1)  certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dello stato di famiglia;
2)  certificato di residenza e stato di famiglia;
3)  codice fiscale dell'interessato o del genitore in caso di aspiranti minori;
4)  certificato del sindaco, attestante lo stato di emigrazione di uno dei genitori da almeno un anno;
5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno accademico o scolastico provvidenze analoghe;
6)  in caso di orfani, certificato di morte del genitore e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
7)  per la scuola media di II grado: certificato attestante la frequenza e il conseguimento della promozione con i voti riportati;
8)  per l'università: piano di studi presentato dallo studente ed approvato dalla facoltà, o in mancanza piano generale di studi consigliato dalla facoltà. Certificato attestante le materie sostenute ed i voti riportati nelle varie sessioni. Entro il 30 aprile dell'anno successivo ulteriore certificato degli esami sostenuti nella sessione di febbraio;
9)  per i corsi di formazione professionale: copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La suddetta documentazione ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità o da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

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