CIRCOLARE N. 8/DL - DEL 31/5/2001 - GURS n.37 del 20/07/2001
GRUPPO XIII PROT. N. 843/XIII/L
OGGETTO: Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31/8/1999. Fondo Nazionale Politiche Migratorie 2000: 3^ annualità
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Agli Assessorati Regionali - Uffici di Gabinetto
Alle Province Regionali dell'Isola
Alle Istituzioni Scolastiche
Alle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato
Alle Associazioni di Stranieri
Alle Organizzazioni Operanti stabilmente in favore degli Stranieri
E p.c. Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Ai Prefetti dell'Isola
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. datato 23 giugno
2000, ha effettuato la ripartizione dello stanziamento relativo alla terza annualità, del
Fondo per le Politiche Migratorie relativo all'anno 2000, previsto dall'art. 45 del D.L.
n. 286/98.
In base a tale decreto sono state assegnate alla Regione Siciliana lire 3.134.985.856,
integrate, in base alla legge Regionale n.26 datata 18/12/2000, con L. 700.000.000, quale
quota di coofinanziamento.
Dette somme, come nelle precedenti due annualità, potranno essere assegnate agli Enti
operanti nelle province già interessate al fenomeno immigratorio per la forte incidenza
degli arrivi, per la maggiore presenza di immigrati sul territorio o per la realtà che
richiedono concrete politiche di integrazione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto datato 13/11/2000, ha approvato le
linee guida per la predisposizione dei programmi regionali, fornendo, in particolare, le
seguenti indicazioni:
a) Priorità per l'anno 2000
1. Ricognizione delle politiche di integrazione
La conoscenza della realtà in cui si opera è il punto di partenza per
mettere a punto interventi efficaci. Per questo è importante dotarsi di strumenti che
consentano di rilevare la condizione dl integrazione degli immigrati sul territorio.
E' inoltre importante mettere a punto strumenti atti a rilevare anche situazioni di
discriminazione così come definite nella nuova legge (artt. 43 e 44 del T.U.);
2. favorire l'apprendimento della lingua italiana;
3. stimolare le iniziative per facilitare l'accesso all'alloggio agli immigrati, favorendo
forme di prevenzione e rimuovendo ogni forma di discriminazione per l'assegnazione degli
alloggi stessi;
4. promuovere la diffusione delle informazioni, tra gli immigrati e tra i cittadini
italiani, sulla legge sul l'immigrazione;
5. sostenere le attività in favore dei richiedenti asilo e dei profughi stranieri.
b) Aree di intervento
1. Informazione
Sul piano dell'informazione, gli interventi devono mirare a:
- favorire relazioni positive tra cittadini italiani e immigrati.
- facilitare l'inserimento degli immigrati nella vita del paese;
- evidenziare l'apporto positivo dell'immigrazione all'economia del nostro paese.
- promuovere un'immagine positiva dell'esperienza dell'immigrazione nel nostro paese;
Importante è anche l'informazione per i nuovi arrivati. E' infatti opportuno offrire maggiori possibilità affinché gli immigrati, una volta giunti sul territorio, possano trovare nelle istituzioni i referenti per conoscere come muoversi, cosa fare e dove andare. Questo significa offrire sportelli informativi, che si sostituiscono ad un'informazione "sulle esperienze vissute" di connazionali che spesso portano ad imboccare percorsi alternativi a quelli legali.
2. Politiche sociali
a) diffusione della conoscenza della lingua italiana per adulti e minori
b) Riduzione dell'area dell'emarginazione e dell'illegalità: le manifestazioni di
intolleranza sono anche il risultato del permanere di situazioni di degrado urbano e di
illegalità che esasperano i cittadini e che fanno da catalizzatori per la formazione di
aree di malcontento e di ostilità nei confronti dell'immigrazione. A questo fine si
individuano come interventi particolarmente efficaci:
- l'attivazione di centri di accoglienza, così come definiti dalla legge, per far fronte
alle situazioni di maggiore degrado, anche facendo appello ai poteri concessi dalla legge
ai Sindaci per la sistemazione, in via del tutto provvisoria, anche di irregolari, la cui
permanenza sul territorio è causa di disordine e di conflitto. Naturalmente la adozione
di queste misure non deve ostacolare l'applicazione di misure di allontanamento;
- creare alloggi sociali per offrire ospitalità con partecipazione alle spese;
- promuovere la creazione di agenzie di intermediazione e di garanzia per favorire
l'accesso degli immigrati al mercato delle abitazioni anche per prevenire situazioni di
discriminazioni.
c) Tutela delle donne e dei minori:
- case di accoglienza per donne vittime della tratta;
- alloggi per donne sole con bambini 0-3 anni;
d) Servizi per l'immigrazione
Al fine di favorire l'integrazione nel tessuto sociale, è opportuno
promuovere servizi rispetto ad interventi di carattere assistenziale.
- sportelli di servizi per gli immigrati a livello locale, con la partecipazione alle
spese;
- forme di sostegno alle rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di
favorire la partecipazione alla vita della realtà locale e la tutela della cultura d '
origine;
- utilizzo di mediatori culturali nel settore dell'orientamento sociale per favorire
l'accesso ai servizi presenti sul territorio (sanità assistenza sociale, informazione
legale, ecc.)
- osservatori sulla discriminazione.
Le Province Regionali, i Comuni, gli Enti Pubblici e privati, legittimati ai sensi del
Decreto legislativo n. 286/98, nonché le Associazioni che svolgono attività in favore
degli stranieri immigrati e che risultino iscritti, o in corso di iscrizione all'albo
istituito presso il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri previsto dall'art. 42 del DL 286/98 o dell'art. 52 del DPR n. 394 datato 31/8/99,
potranno presentare per le singole tipologie di intervento, uno schema progettuale
corredato da dettagliata relazione e da analitico preventivo di spesa.
Detta documentazione dovrà pervenire all'Assessorato regionale Lavoro, dipartimento
regionale lavoro, gruppo XIII Emigrazione ed immigrazione entro e non oltre 30 giorni
dalla data dì pubblicazione della presente Circolare sulla GURS.
La presente Circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per
la pubblicazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Di Fresco)