REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIREZIONE II^ FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ORIENTAMENTO

Circolare 1/F.P. del 8 Marzo 2000 - GURS n.26 del 02/06/2000

Oggetto: Direttive e procedure per l’avvio, lo svolgimento e la gestione economico finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Anno Formativo 1999/2000.

PREMESSA

  1. In applicazione degli art. 5 e 6 della L.R.24/76 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi regionali 36/90, 27/91 e 25/93, avuto riguardo della contrattazione decentrata regionale, ex art 10 CCNL 1994/1997, approvata nella seduta di Giunta del 17/11/98, e del C.C.N.L. degli operatori della Formazione Professionale delle previsioni generali e di principio di cui all’art. 17 della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione, nonché avuto riguardo alla L.R. 10/99, l’Assessore Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione, acquisito il parere della Commissione Regionale per l’Impiego, nella seduta del 20 Aprile 1999, adotta le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché la coerenza con il progetto formativo approvato.
  2. Il rispetto delle seguenti disposizioni, assicura l’efficace conseguimento degli obiettivi formativi.

  3. L’Assessorato Regionale al Lavoro adotta entro il mese di luglio il programma annuale di tutti gli interventi promossi e finanziati, avuto riguardo a verificare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni con azioni finanziate da altri interventi programmati e attuati in virtù di altri programmi comunitari, nazionali e regionali.
  4. L’Assessorato Regionale al Lavoro con le azioni formative individuate nel programma svolge un servizio pubblico per fornire competenze tecniche e professionali nella prospettiva occupazionale di primo impiego e di inserimento lavorativo ed inoltre garantisce supporti specialistici alle aziende per adeguare le capacità professionali dei propri addetti in misura idonea alla evoluzione dei processi produttivi, all’utilizzo di nuove tecnologie e alle strategie commerciali.
  5. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni sono stabilite nell’ambito di ogni singolo progetto formativo e, per l’anno formativo 1999-2000, in conformità alle disposizioni impartite nella circolare assessoriale n. 5/III/FP/99 del 02/06/99.
  6. Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel rispetto della durata prevista, dell’articolazione programmata e della ubicazione territoriale richiesta.
  7. L’Assessorato Regionale al Lavoro per lo svolgimento delle attività corsuali, inserite nel programma formativo 1999-2000, si avvale dei soggetti di cui all’art. 4 della L.R.24/76.
  8. Possono iscriversi ai corsi di formazione finanziati ai sensi della L.R. 24/76 i soggetti, residenti in Sicilia, che abbiano assolto all’obbligo scolastico, o in difetto, che abbiano compiuto il 15° anno di età; saranno disposte eventuali modifiche coerentemente alle norme sull’obbligo scolastico e formativo.

Per i limiti massimi di età di iscrizione ai corsi si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, fatta eccezione per i corsi di cui alla lettera b) art. 3 della L.R. 24/76, per quelli destinati alla formazione dei detenuti adulti, nonché per i corsi di prima formazione agricola.

  1. Per i requisiti di accesso (titolo di studio, posizione nei confronti dell’ufficio di collocamento, destinatari, etc) specificatamente previsti per ogni qualifica, si rimanda a quanto previsto nei singoli progetti formativi approvati ed inseriti nel piano formativo 1999/2000.

 

  1. DISPOSIZIONI GENERALI
  1. La realizzazione delle attività formative è subordinata alla concessione del contributo assegnato giusto decreti n. 350/99 del 30/07/1999 e 633/99 del 09/11/1999, registrati alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Lavoro rispettivamente al Prog. Reg 1517 e 1516.
  2. Al fine di consentire a questa Amministrazione il rispetto degli standards di prodotto e di processo delle azioni formative, non sono ammesse richieste da parte degli Enti gestori relative a variazioni di corsualità e/o richieste per cambio di tipologie corsuali diverse da quelle già stabilite in sede di approvazione del Piano Formativo 1999/2000, fatte salve le autorizzazioni già concesse alla data della presente circolare.
  3. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle singole corsualità;
qualora si verificasse una riduzione del numero degli allievi previsti, al di sotto delle cinque unità, questa Amministrazione provvederà alla chiusura anticipata del corso; è fatto obbligo all’Ente Gestore di sospendere immediatamente i corsi e, contestualmente, di darne comunicazione telegrafica alla Direzione II/F.P, Gruppo III e Gruppo V, che provvederà alla chiusura anticipata, riconoscendo soltanto quelle spese sostenute entro la data di comunicazione telegrafica della sospensione dei corsi. Per consentire la frequenza a quegli allievi che ne facciano richiesta e garantire così il diritto alla formazione, l’Ente, su indicazione dell’Amministrazione regionale, dovrà indirizzare gli stessi su altre corsualità con eguale tipologia attuate da altri organismi gestori e comunque previa comunicazione scritta a questa Amministrazione e all’U.P.L.M.O.
qualora non ottemperasse all’avvio dell’attività formativa entro 60 giorni dalla notifica di approvazione del Piano, da parte del Gruppo III/F.P., l’Ente Gestore decade dall’assegnazione del finanziamento, fatte salve eventuali deroghe disciplinate alla lettera c) del successivo punto 1.1
  1. L’inosservanza di quanto sopra disposto costituirà pregiudizio nella concessione all’Ente gestore, per l’attività formativa dell’anno seguente, del monte orario corrispondente a quella corsualità.
  2. I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti all’adempimento dei seguenti obblighi:
  1. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
  2. osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta di Giunta del 17/11/98 e delle vigenti disposizioni.
  3. predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
  4. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
  5. comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di inizio e la sede di svolgimento delle attività formative, specificando contestualmente gli avvenuti adempimenti previsti dalla D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 ed osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal DL.vo 242/96;
  6. mantenere presso la sede dell’attività corsuale i registri didattici;
  7. adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singola azione formativa, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;
  8. documentare i costi sostenuti;
  9. snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro;
  1. Gli Enti gestori sono tenuti altresì ad inviare al Gruppo V/FP dell’Assessorato Regionale del Lavoro, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di approvazione del Piano Formativo, la seguente documentazione fatte salve, solo per l’attività formativa 1999/2000, le prescrizioni impartite dai DD.AA. 684/V/FP del 23/11/99 e 703/V/FP del 01/12/1999:

a) Dichiarazione del legale rappresentate, validata ai sensi di Legge, contenente le generalità complete del legale rappresentante e di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) convenzione per il servizio cassa da esplicare attraverso l’istituzione di tre distinti conti, A - Personale, B - Gestione e Consumi e C – Alllievi, da trasmettere debitamente registrata presso l’Ufficio Registro, in duplice originale in bollo ed una copia , secondo lo schema-tipo fornito dall’Amministrazione Regionale,

c) disciplinare a firma del legale rappresentante e del Direttore Amministrativo validate ai sensi di legge, secondo lo schema-tipo fornito dall’Amministrazione Regionale;

d) Codice fiscale o partita IVA dell’Ente;

e) verbale di elezione o di nomina del Consiglio di Amministrazione, in copia autenticata;

f) copia richiesta certificazione antimafia, art. 4 D.P.R. 03/06/98 n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell’avvenuta presentazione alla prefettura competente;

g) ricevuta dell’avvenuta presentazione alla CCIAA competente della richiesta di iscrizione al R.E.A.

h) copia autenticata dello statuto vigente ovvero dichiarazione, a firma del Legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente statuto già depositato.

  1. Entro dieci giorni antecedenti l’inizio di ciascuna attività didattica, l’Ente dovrà trasmettere all’U.P.L.M.O. competente per territorio la seguente documentazione:
  1. Comunicazione della data inizio dell’attività;
  2. comunicazione della ubicazione della sede di svolgimento del corso (distinguendo la sede utilizzata per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, se diversa da quella di svolgimento delle lezioni teoriche);
  3. relazione attività di orientamento e informazione;
  4. la documentazione della eventuale pubblicità;
  5. verbale di selezione degli allievi, unitamente a relazione dettagliata su criteri e metodi di selezione;
  6. richiesta di vidimazione dei registri delle presenze allievi e contabili (questi ultimi all’U.R.L.M.O per gli enti con accentramento contabile);
  7. articolazione del programma didattico, specificando le ore destinate alla teoria con quelle destinate alle ore di pratica, stage e/o project work;
  8. calendario settimanale delle lezioni;
  9. elenco del personale docente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, prestazione occasionale e a contratto interinale, incluso il personale di sostegno e secondo istruttore, distinto per: corso, numero di ore, materia di insegnamento, numero di ore destinate alle attività di sperimentazione;
  10. progetto esecutivo approvato e finanziato;
  11. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante validata ai sensi di legge, dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche, punto C dell’allegato n.3.

L’U.P.L.M.O., competente per territorio, dovrà restituire i registri vidimati prima dell’inizio della attività formativa.

  1. Entro trenta giorni antecedenti l’inizio di ciascuna attività didattica, l’Ente dovrà trasmettere all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la seguente documentazione:
  1. comunicazione della data inizio dell’attività;
  2. richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;
  3. certificato di agibilità dei locali, nel rispetto delle indicazioni che si impartiscono ai punti A1 – A2 – A3 dell’allegato n.3, ad integrazione e chiarimento di quanto già previsto dalla Circolare Assessoriale n. 1/98
  4. dichiarazione di cui al punto 7 lettera k;
  5. L’Ente provvederà entro 15 giorni successivi l’inizio delle attività formative, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del Lavoro) la documentazione di seguito elencata:
 

Sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell’attività corsuale con indicazione della sede da destinare alla ore di teoria se diverse da quelle da destinare alle ore di pratica.

U.P.L.M.O.

Ispett. del Lavoro

 

Elenchi dei destinatari con dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con indicazione dell’eventuale frequenza di portatori di handicap

U.P.L.M.O.

Ispett. del Lavoro

 

Calendario delle lezioni su base mensile

U.P.L.M.O.

Ispett. del Lavoro

 

Polizza di assicurazione INAIL e polizza assicurazione RC per le persone e i tempi delle azioni formative

U.P.L.M.O.

Ispett. del Lavoro

 

Elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione)

U.P.L.M.O.

Ispett. del Lavoro

  1. Al momento dell’avvio dell’attività formativa, l’Ente provvederà a comunicare tempestivamente al Gruppo III/FP e Gruppo V°/FP la data di inizio dei corsi.
  2. L’Ente è tenuto altresì a comunicare, con nota a firma del Legale Rappresentante, al competente gruppo V/FP della Direzione II^ Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile;
  3. PROCEDURE DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

a) Pubblicità e orientamento

  1. Gli Enti sono chiamati a svolgere sul territorio della regione attività di orientamento realizzando connessioni a rete tra l’Ente, la Direzione Formazione Professionale e il territorio (Scuola, l’Università e Aziende) per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione.
  2. Per rapportarsi con gli utenti potenziali, gli Enti dovranno organizzare attività di promozione, informazione, pianificare programmi e servizi orientativi, counseling e quant’altro trovi armonia con le politiche formative di sviluppo dell’Ente stesso. Di tali attività dovrà essere predisposta apposita relazione a firma degli operatori e controfirmata dal Direttore del Centro di Formazione, che dovrà essere inviata alla Direzione Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale del Lavoro Gruppo III e, nel caso di selezione, allegata al verbale e trasmessa all’U.P.L.M.O competente.
  3. Per favorire l’informazione e la conoscenze delle politiche formative, gli Enti devono ricorrere, oltre che a strumenti tipici delle attività di orientamento, alla pubblicizzazione delle attività utilizzando manifesti murari e/o avvisi nei quotidiani a diffusione regionale, radio o televisione.
  4. Si rammenta altresì che tali avvisi devono contenere: intestazione della Regione Siciliana - Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della formazione e dell’emigrazione -, denominazione e sede dell’organismo, qualifica da conseguire, durata dell’attività espressa in ore, sede di svolgimento dell’attività formativa, requisiti richiesti per la partecipazione alle azioni di selezione, modalità e sede di svolgimento di selezione, indennità o eventuali rimborsi spettanti, luogo di presentazione e termine ultimo per la presentazione delle domande.

b) Selezione allievi

  1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle attività formative messe a bando, che dovranno essere rigorosamente protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, l’Ente provvederà alle operazioni di selezione direttamente sotto la propria responsabilità. A parità di punteggio sarà data priorità assoluta a quei soggetti selezionati che dichiarano sotto la propria responsabilità di non avere mai frequentato corsi di formazione.
  2. Nelle domande di ammissione alla selezione, gli aspiranti allievi dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità, il possesso dei requisiti e l’eventuale conseguimento di qualifiche ottenute a seguito della partecipazione ad altre iniziative formative. Il modello di domanda, che l’Ente dovrà predisporre, dovrà contenere una parte "a strappo" numerata che dovrà essere consegnata all’aspirante allievo. Per gli aspiranti allievi che non hanno compiuto il 18° anno di età tale dichiarazione dovrà essere prodotta dall’esercente la patria potestà.
  3. Le azioni di selezione delle attività formative dell’Ente saranno svolte dal proprio personale dipendente. L’Ente qualora fosse sprovvisto del personale in possesso dei titoli, dovrà far riferimento al personale in forza agli altri Enti ex legge 24/76, compatibilmente alle attività di quest’ultimo.
  4. Le procedure, i criteri, i metodi e gli strumenti di selezione, che dovranno essere contenuti nel progetto formativo approvato, dovranno essere coerenti con la tipologia di utenza e con la qualifica da formare. Eventuali cambiamenti in corso d’opera, derivanti da esigenze in relazione all’utenza e di natura didattica, dovranno essere comunicati tempestivamente all’U.P.L.M.O. competente per territorio.
  5. Al termine delle operazioni di selezione sarà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa all’UPLMO competente per territorio e allo stesso tempo resa pubblica almeno cinque giorni prima della richiesta di avviamento all’U.P.L.M.O. Entro lo stesso termine gli allievi potranno proporre motivato ricorso al medesimo U.P.L.M.O., il quale adotterà la decisone finale.
  6. Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione, nel quale andranno specificati le procedure, i metodi e gli strumenti utilizzati e trasmesso all’ U.P.L.M.O. competente per territorio per l’avviamento dei soggetti.
  7. Qualora venisse fatta esplicita richiesta, devono essere ammessi alla frequenza ai corsi portatori di handicap le cui condizioni psicofisiche sono compatibili con l’espletamento delle attività formative, nella misura del 20% degli allievi previsti nel progetto formativo. Per l’ammissione ai corsi di questi soggetti sarà necessario che l’Ente acquisisca il modello C1, il possesso del titolo di studio, e quant’altro possa agevolare la conoscenza del soggetto, nonché il parere vincolante di avvio del soggetto portatore di handicap che dovrà essere espresso dall’equipe pluridisciplinare presso la competente ASL. Nel caso di indisponibilità dell’equipe, la certificazione potrà essere rilasciata da un medico specialistico che dovrà formulare una diagnosi medica e funzionale, supportata da intervento di uno psicologo e da un assistente sociale (purché facciano parte di una struttura pubblica) che rilascino una diagnosi funzionale e psicosociale. I pareri espressi dal personale specializzato menzionato dovranno fare parte integrante della documentazione di avvio dei partecipanti ai corsi e dovranno essere trasmessi dal competente U.P.L.M.O. Si precisa che alla ammissione ai corsi per normodotati dei soggetti disabili (in situazioni di handicap) deve essere data precedenza assoluta, a parità di condizioni, al soggetto disabile (in situazione di handicap) che non abbia mai frequentato corsi di formazione professionale. Solo nel caso in cui il numero dei soggetti disabili (in situazioni di handicap) iscritti a corsi ordinari di qualificazione ed in possesso dei sopra citati requisiti, superi il numero del 20%, l’Ente procederà a selezione degli stessi secondo criteri dallo stesso individuati sulla base di indicazioni fornite dall’equipe pluridisciplinare o dagli "Esperti in attività di integrazione" in servizio presso l’Ente o qualora fosse sprovvisto in servizio presso altri Enti, compatibilmente alle attività di quest’ultimo.
  8. Per quanto attiene alle procedure di selezione rivolte a detenuti adulti e minori, sarà necessario che l’Ente stabilisca forme di collaborazione con l’amministrazione penitenziaria. In via generale sarà preferibile ammettere alle prove selettive coloro i quali hanno avuto fissato la decorrenza della pena entro l’anno in cui si svolge il corso.
  9. Negli Interventi rivolti ai disadattati sociali potranno essere avviati ai corsi solo soggetti nei confronti dei quali lo stato di "disagio sociale" si rilevi inequivocabilmente attraverso elementi documentabili (es.: "ex carcerati, soggetti sottoposti a misure di sorveglianza da parte dell’Autorità Giudiziaria, soggetti assistiti dai "servizi sociali" del Ministero di Grazia e Giustizia o dagli Enti locali, purché si trovino in situazioni di devianza o in condizioni familiari di riconosciuto disagio").
  10. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsioni degli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l’ordine della graduatoria (sempreché il numero delle ore già effettuate non superi il 20% del monte orario complessivo); possono essere ammessi alla frequenza uditori in numero non superiore al 20% del totale degli allievi del corso. Se l’Ente non ha proceduto ad effettuare la selezione, in quanto il numero delle istanze risultava pari al numero degli allievi da inserire, gli uditori potranno essere ammessi secondo l’ordine cronologico di presentazione della istanza di ammissione.
  11. L’elenco degli allievi ammessi alla frequenza del percorso didattico dovrà essere trasmesso all’U.P.L.M.O. e alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio o alle Sezioni di Collocamento, correlati dal tesserino mod. C1 (tranne per i corsi agricoli), anche nel caso in cui non sia stata svolta la selezione.
  12. Nei casi di azioni formative rivolte ad occupati, è necessario acquisire il certificato di servizio, ed ove effettuati, eventuali accordi sindacali, aziendali e/o territoriali.
  13. Tutte le attività di preparazione, organizzazione ed ogni altro adempimento di carattere amministrativo e/o didattico necessario alle finalità di selezione allievi e comunque propedeutiche all’inizio dell’attività didattica, per un periodo che non potrà comunque superare i 60 giorni, debitamente documentate, saranno computate quale attività lavorativa ordinaria.

c) Attività didattiche

  1. L’avvio delle attività didattiche è fissato entro il 31 ottobre 1999 e dovrà concludersi, di norma, entro il 31/07/2000, fermo restando la possibilità per gli Enti di dare avvio alla corsualità entro e non oltre il 15 Dicembre di ogni anno, sulla base di obiettive motivazioni, che dovranno essere comunicate al competente UPLMO, al Gruppo III/FP e al Gruppo V/FP dell’Assessorato Regionale al Lavoro. Solo per l’attività formativa 1999/2000 e solo per le autorizzazioni straordinarie concesse per attività avviate in ritardo, le stesse dovranno concludersi improrogabilmente entro la data del 30/09/2000.
  2. L’inizio delle attività didattiche rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà avvenire nel rispetto dell’anno formativo, soltanto quando siano assicurate le condizioni per un ottimale svolgimento.
  3. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disabili in situazione di handicap, l’attività si attua attraverso le seguenti modalità:
Inserimento in corsi ordinari di qualificazione (utenza prevalente costituita da normodotati);
Inserimento in corsi speciali di qualificazione per soggetti disabili in situazione di handicap sensoriali;
Inserimento in corsi speciali (utenza costituita esclusivamente da soggetti handicappati) articolati in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione professionale.
  1. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, data la peculiarità degli interventi, unico requisito richiesto per l’ammissione ai corsi è l’età minima prevista dal codice penale, mentre non vi è alcun limite di età massima.
  2. Il numero degli allievi partecipanti i corsi va da un minimo di 7 ad un massimo di 10; qualora si verifichino forzate defezioni degli allievi, l’attività formativa potrà continuare con il numero minimo di tre allievi; al di sotto di tale numero l’Ente dovrà inoltrare formale richiesta di chiusura anticipata; potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini dell’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 40% delle ore previste; ai fini del computo delle assenze non saranno calcolati gli allontanamenti temporanei dall’aula fino a 90 minuti causa colloqui.

    Agli allievi che frequentano i corsi sarà corrisposta l’indennità giornaliera così come previsto dalla L.R. 27/91. La ricevuta relativa agli assegni di frequenza degli allievi sarà quietanzata, secondo le modalità dell’Amministrazione Penitenziaria, dal Direttore della Casa circondariale o un Funzionario dallo stesso delegato, che provvederà al versamento delle somme nei conti degli allievi.

  3. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disadattati sociali, potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini ammissione agli esami rimane fissata al 40% delle ore di durata dell’attività corsuale.
  4. Tutte le attività didattiche devono concludersi entro il 31 luglio successivo alla notifica dell’approvazione del piano fatte salve le proroghe concesse di cui al punto 1.
  5. Tutti i corsi comportano l’obbligo della frequenza.
  6. L’orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in almeno tre ore per il settore agricoltura, in almeno quattro ore per i corsi DAD e DIM, in almeno cinque ore per il settore commercio, sociale e turismo e per i corsi DIS e HDC, almeno sei ore per il settore industria; ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente. Eventuali esigenze di articolazione oraria differenti dai suddetti limiti possono essere autorizzate dal Gruppo III/F.P. sulle base di specifica richiesta e valide motivazioni, senza ulteriore aggravio di spesa .
  7. Si precisa altresì che il numero degli allievi minimo per l’inizio dei corsi di secondo anno è fissato in sette unità; l’accesso ai corsi di secondo anno è consentito anche a coloro che ne facciano espressa richiesta, purché in possesso dei titoli richiesti dal bando e comunque dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un commissione presieduta da un funzionario dell’U.P.L.M.O. competente.
  8. Eventuali assenze di allievi non giustificate da motivi di salute o da comprovati motivi di forza maggiore, e comunque protratte per più di 10 giorni consecutivi, comporteranno la esclusione dal corso.
  9. La comunicazione di fine attività deve essere trasmessa ai Gruppi III/FP e V/FP dell’Assessorato Regionale del Lavoro e al competente U.P.L.M.O. e all’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio entro 30 giorni antecedenti la data prevista di chiusura dell’attività formativa.

 

d) Stage

  1. Gli stage potranno svolgersi solo se dettagliatamente previsti in sede di progettazione didattica. L’Ente gestore dovrà comunicare, almeno 10 giorni prima, agli U.P.L.M.O. competenti le date di svolgimento dello stage, complete di orario giornaliero, della copertura assicurativa, che dovrà includere il rischio "in itinere", le modalità organizzative del trasferimento degli allievi, nota di accettazione della struttura ospitante.
  2. Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all’interno della attività didattica.
  3. Gli stage, i tirocini, le esercitazioni pratiche e i project work devono, di norma, essere espletati a conseguimento del 60% dell’attività corsuale. Gli eventuali cambiamenti organizzativi, logistici e cronologici, rispetto al progetto originario, comunicati entro il 30/11/99 al gruppo III/F.P., prima del loro espletamento dovranno essere comunicati all’U.P.L.M.O. competente.

 

  1. ARTICOLAZIONE DEL CONTROLLO
  1. L’attività di controllo sarà esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno sull’esito delle visite i gruppi III/FP e V/FP dell’Assessorato Regionale del Lavoro. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o i soggetti gestori lo richiedano, questi ultimi devono essere informati dell’esito delle predette visite a cura dell’organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
  1. La visita ex-ante sarà effettuata dal competente Ispettorato del Lavoro prima dell’inizio dell’attività formativa programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell’azione formativa nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse. L’Ispettorato del Lavoro rilascerà il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità anche alle previsioni impartite nella circolare assessoriale n. 1 del 08/01/98 e successive modifiche ed integrazioni. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l’utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) e da trasmettere entro il 15° giorno dall’inizio della attività all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio ed ai Gruppi III e V della Direzione Formazione professionale, dalla quale risulti l’adempimento da parte del Datore di Lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al D.Lgs. n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest’ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall’elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell’apposito registro.
  2. Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall’inizio dell’attività didattica. Il giudizio conclusivo che attesta l’idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività formativa successiva previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d’uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso. La perizia dovrà essere trasmessa, improrogabilmente, entro l’inizio dell’attività didattica, all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio ed ai gruppi III/FP e V°/FP.

  3. La visita in itinere sarà effettuata dall’U.P.L.M.O., senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell’attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo verterà a verificare la rispondenza del programma didattico di dettaglio con calendario delle lezioni, elenco dei docenti, e quant’altro trovi riferimento nel progetto stesso. L’obiettivo della visita sarà completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione dei partecipanti e con la raccolta delle informazioni inerenti il processo formativo, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dal Gruppo III/F.P.
  4. Gli esiti saranno tempestivamente comunicati al gruppo III della Direzione II/FP che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l’andamento della attività formativa.

  5. La visita ex-post

La vista ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell’azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all’ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l’attività formativa autorizzata.

Il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli organi competenti così come previsto dalla tabella seguente.

Organi competenti per la verifica dei rendiconti parziali e finali

Tipologia ENTE

ORGANO COMPETENTE

Enti gestori con sede provinciale autonoma

U.P.L.M.O. competente per territorio

Enti gestori con sede in più provincie e con accentramento contabile amministrativo autorizzato

U.R.L.M.O.

Enti gestori con sede di coordinamento regionale riconosciuta

Nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile amministrativo, effettueranno le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte in sede provinciale c/o l’U.P.L.M.O. competente per territorio; le verifiche delle funzioni di coordinamento svolte nella sede di coordinamento c/o l’U.R.L.M.O.

Tale competenza dell’U.R.L.M.O. si conferma di pertinenza anche per gli anni formativi pregressi.

  1. Gli Enti Gestori avranno i seguenti diritti:
essere informati preventivamente dell’effettuazione del controllo finanziario e contabile del rendiconto;
farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;
conoscere l’esito del controllo;
presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati prima delle determinazioni da parte degli organi istituzionali competenti e comunque entro i termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate dall’autorità pubblica referente.

Resta comunque confermata ogni attività di controllo amministrativo - finanziario da parte del competente gruppo V°/F.P. di questa Amministrazione che potrà effettuarsi anche attraverso singole disposizioni impartite al soggetto creditizio che cura il servizio di cassa dell’attività formativa, ai sensi e per gli effetti del rapporto di convenzione stipulato secondo il modello predisposto dall’Assessorato al Lavoro ed assunto riguardo all’art. 1. della convenzione medesima.

  1. COSTI –PRESCRIZIONI GENERALI
  1. Al fine di razionalizzare il contributo assegnato a favore dei soggetti di cui all’art. 4 della L.R. 24/76 ed attuare un processo di snellimento delle procedure di verifica amministrativo-contabile, per l’attività formativa 1999/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 comma g) della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione saranno adottati strumenti e procedure operative "standardizzate" comuni e condivise.
  2. L’introduzione del sistema cofinanziato impone il riscontro parziale delle risorse utilizzate secondo tempi e modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e della Comunità Europea. Gli strumenti e i modelli che gli Enti Gestori dovranno adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentiranno di garantire un processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.
  3. L’allineamento delle procedure di controllo, secondo le indicazioni del MLPS e della Corte dei Conti Europea, impone la tenuta obbligatoria dei seguenti registri:
    1. registri didattici e di presenza;
    2. registro prima nota delle spese;
    3. registro protocollo;
    4. registro fatture;
    5. registro di carico e scarico;
    6. registro dei beni prodotti;
    7. registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.
  1. L’Ente avrà cura di numerare le pagine del registro didattico e di presenza e a farlo vidimare dall’U.P.L.M.O. competente per territorio. Le pagine degli altri registri citati dovranno essere numerati a cura dell’Ente gestore.
  2. La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
  3. Il registro didattico e di presenza deve essere tenuto, distintamente per ciascun corso, nella sede in cui si svolge l’azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale dell’Ente gestore, se diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.
  4. Il registro dei beni prodotti dovrà, giusto art. 21 L.R. 24/76, riportare tutti i beni realizzati nelle esercitazioni pratiche; di essi quelli non utilizzabili nei centri o nei corsi di formazione, previa autorizzazione concessa dal Gruppo V°/F.P. con Decreto dell’Assessore Regionale al Lavoro, sono assegnati, gratuitamente, ai comuni o agli enti pubblici di assistenza o beneficenza. Non sono consentite divulgazioni dei predetti beni in difformità a quanto sopra detto e senza la prevista autorizzazione assessorile. A tal fine, a conclusione di ogni attività corsuale, gli enti dovranno inoltrare al Gruppo V°/ F.P. copia conforme del predetto registro con motivata indicazione dei beni da trattenere e di quelli da devolvere a terzi.
  5. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (U.P.L.M.O., U.R.L.M.O., Gruppo III/FP e Gruppo V°/FP) contestualmente alla comunicazione di inizio dell’attività corsuale.
  6. Per il contenuto dei registri e le modalità di compilazione si rinvia al prospetto allegato 2 della presente circolare.
  7. La spesa dell’attività formativa è articolata in tre Voci:
    1. Personale
    2. Gestione e Consumi
    3. Allievi.
  1. Potranno effettuarsi storni compensativi tra i conti previsti alla lettera b del punto 6 delle Disposizioni Generali, con tassativa esclusione del conto A – Personale, solo previa apposita eccezionale autorizzazione temporanea rilasciata, dietro motivata richiesta, dal competente Gruppo V°/FP dell’Assessorato Regionale del Lavoro che, comunque, mantiene l’obbligo di reintegro dei conti da parte degli Enti Gestori, ad emergenza superata, con la vigilanza del responsabile del servizio di cassa.
  2. In sede di analisi dei Prospetti dei Costi Globali da Sostenere, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento ai parametri standards di seguito rassegnati, il Gruppo V°/FP potrà riconoscere, su motivata relazione dell’Ente gestore, una rimodulazione degli stessi parametri, con tassativa esclusione di ogni incremento di quelli relativi al costo del personale, entro il limite del 20% al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità dell’Ente.
  3. Previa acquisizione di dichiarazione di responsabilità del Legale Rappresentante dell’Ente Gestore che attesti la verosimile situazione di economia prevista, potrà autorizzarsi, su motivata richiesta, inoltrabile non prima del mese di maggio al competente Gruppo V°/FP, un unico assestamento compensativo tra i conti B – Gestione e C – Allievi entro il limite del finanziamento concesso e nel rispetto delle risultanze di cassa scaturenti dai modelli SCE/9 che il Servizio di Tesoreria periodicamente trasmette.
  4. Fermo restando che i parametri di spesa determinati e di seguito descritti sono da considerarsi costi standards si espongono qui di seguito i parametri del costo/allievo per ciascun obiettivo contenuti nel P.O.P. Sicilia 1994/1999 approvato dalla Commissione Europea (espressi in ecu, oggi euro), e che dovranno risultare in sede di rendicontazione quale media degli assi di intervento:
 

1997

1998

1999

Euro=£1.936,27

Obiettivo 1

16,54

17,20

17,80

 

Obiettivo 3

12,00

12,00

12,00

 

Obiettivo 4

16,54

17,20

17,80

 
  1. Al riguardo si evidenzia che gli interventi formativi del Piano annuale ex legge 24/76 sono coerenti con le azioni previste nel P.O.P. Sicilia 1994/1999, e la loro classificazione trova riscontro nei sottoprogrammi individuati nel documento di programmazione citato.
  2. La qualificazione Q/A, la qualificazione biennale Q/1 e Q/2, i corsi di orientamento (ORI) e specializzazione (SPE) rivolti a "giovani disoccupati" sono coerenti con il Sottoprogramma 7.2, il Sottoprogramma 7.3, il Sottoprogramma 6.5, il Sottoprogramma 6.2.
  3. I corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione AGG- RIQ- SPE- PRF sono coerenti con il Sottoprogramma 6.1.
  4. I corsi di prima formazione agricola (PF) e conduttore di aziende agricole (CAA) sono coerenti con il Sottoprogramma 6.3.
  5. I corsi per detenuti adulti (DAD), disadattati (DIS) e detenuti minori (DMI) sono coerenti con il Sottoprogramma 7.3.

A. PERSONALE

  1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività finanziate, i relativi oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, gli accantonamenti TFR, l’indennità di vacanza contrattuale in applicazione all’art. 9 comma 3 del vigente CCNL e quant’altro dovuto per disposizione di legge, di contrattazione collettiva e decentrata, nonché i costi per eventuali visite fiscali; per la vidimazione dei costi del personale è obbligatorio l’assunzione dei modelli allegati alla presente circolare (REND_MENS-GEN; REND_MENS- ASF; REND_MENS-ASD; REND_MENS-ATL).
  2. Sarà cura degli Enti - inclusi quelli con accentramento contabile ed amministrativo presentare all’U.P.L.M.O competente per territorio, ovvero all’U.R.L.M.O, limitatamente alla sede di Coordinamento Regionale, entro il 20 di ogni mese, i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale con i modelli di cui sopra. L’Ente dovrà altresì allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della Legge 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.
  3. Il parametro relativo al COSTO DEL PERSONALE, risultante da indicatori individuati in sede di determinazione dei DD.AA. 350/99 del 30/07/1999 e 633/99 del 09/11/1999, registrati alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Lavoro rispettivamente al Prog. Reg 1517 e 1516, viene riportato nella seguente tabella:

PERSONALE

PARAMETRO

TIPO PARAMETRO

NOTE

Formatori impegnati in attività diretta nei corsi del settore DAD – DIS – DMI – HDC

 

 

112.404

 

 

Ora/corso

 
Formatori impegnati in attività diretta nei settori diversi da DAD – DIS – DMI – HDC

 

73.582

Ora/corso

 
Insegnante di Sostegno nei corsi del settore HDC

 

73.582

Ora/corso

 

Insegnate di Sostegno nei corsi per normodotati

 

73.582

 

Ora/Impegno Contrattuale

1 unità per centro formativo con non più di 5 soggetti portatori di handcap inseriti nei corsi per normodotati
2 unità per centro formativo con più di 5 soggetti portatori di handcap inseriti nei corsi per normodotati
Doppio Istruttore

 

73.582

Ora di pratica/corso

Per i soli corsi ad alto rischio con più di 20 allievi frequentanti (più di 10 per i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali) per le sole ore di pratica e per operatori già riconosciuti e a tempo indeterminato.

Personale Amministrativo

 

40 %

La percentuale va applicata al personale dell’area Servizi Formativi e Servizi Direttivi con esclusione del costo relativo al personale supplente, secondo insegnante di sostegno e secondo istruttore

Tale percentuale va aumentata fino al 50% per la salvaguardia dei livelli occupazionali consolidati alla data di pubblicazione della presente circolare.

  1. Nelle more della predisposizione di un progetto che, tenendo conto delle priorità di revisione richiamate dagli ultimi interventi del MPI e del MLPS che coinvolgono il sistema formativo, delinei un impianto organico ed attui un percorso di adeguamento operativo dei CFP in Agenzie di servizi, in via sperimentale e sino alla realizzazione del progetto, gli Enti Gestori dovranno utilizzare le nuove professionalità acquisite dagli operatori riqualificati per la attivazione di servizi innovativi all’interno e/o all’esterno dell’Ente stesso, quali quelli informativi, di orientamento, analisi dei bisogni, progettazione, tutoraggio e integrazione dei disabili.
  2. Per la attivazione dei servizi da erogare all’interno, gli Enti faranno riferimento prioritariamente al proprio personale, in possesso dei titoli, nell’ambito delle ore a disposizione assegnate a ciascun operatore, e successivamente, qualora fosse sprovvisto, al personale in forza agli altri Enti.
  3. Con successiva disposizione saranno individuate le modalità per l’utilizzo dei predetti operatori presso strutture esterne agli Enti, in base alla disponibilità già espressa dei Provveditorati agli Studi, Provincie ed Enti Locali.
  4. Premesso che l’utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente gruppo II/F.P. dell’Assessorato Regionale al Lavoro, sulla base ed in relazione delle valutazioni che la L.R. 16/86 demanda all’èquipe pluridisciplinare, si rappresenta che la figura dell’insegnante di sostegno è limitata ad una unità per ogni centro di formazione professionale dove si svolgono corsi per normodotati con l’inserimento di non più di cinque soggetti portatori di handicap. Qualora detto inserimento nei vari corsi in svolgimento nel centro interessi un numero di handicappati superiore alle cinque unità, su motivata positiva valutazione da parte della predetta èquipe potrà essere autorizzata, dal gruppo II/F.P., la presenza del secondo insegnante di sostegno da garantire attraverso rapporto di lavoro a tempo determinato con specifica indicazione del termine coincidente con quello dell’attività corsuale e con previsione di clausola di anticipata estinzione nei casi di diminuzione del numero degli allievi handicappati al di sotto delle cinque unità.
  5. La presenza dell’Esperto in attività di integrazione e/o Assistente sociale può essere consentita, nei limiti del finanziamento decretato, solo nelle strutture formative destinate ai soggetti disabili in situazioni di handicap e ai disadattati. Il suo impegno sarà articolato in funzione delle ore a disposizione assegnate a ciascun operatore
  6. La presenza del Doppio istruttore, intendendo con questa figura esclusivamente gli operatori inquadrati a tempo indeterminato e già riconosciuti, è consentita solo nei corsi cosiddetti "ad alto rischio" in cui vi è la presenza di un numero di allievi superiore a 20 (venti) frequentanti e per le sole ore di pratica, ivi compresi i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali con più di 10 (dieci) allievi frequentanti; la specificità del corso "ad alto rischio" dovrà essere certificata dal Responsabile della Sicurezza dell’Ente Gestore; si precisa altresì che tale figura è da ritenersi ad esaurimento per effetto della futura riduzione del numero degli allievi previsti per singolo corso non superiori a 15 unità, ed in rispetto anche di quanto previsto dalla Contrattazione Decentrata.
  7. La presenza del Tutor in aula è fondamentale per assicurare il collegamento fra docenza, allievi e personale direttivo, nell’attuare un costante monitoraggio del percorso formativo, nel compiere osservazioni critiche delle dinamiche di apprendimento, nell’animare l’aula e nell’orientare il processo formativo in relazione alle caratteristiche ed alle capacità dei destinatari.
  8. La presenza dell’Esperto in attività di orientamento e selezione risponde alle esigenze introdotte dalle previsioni generali e di principio di cui all’art. 17 della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione al fine di assicurare il collegamento con gli altri sistemi sociali. Egli predisporrà quegli strumenti necessari per gestire il processo di selezione degli allievi e gestirà i servizi di orientamento ex ante, in itinere ed ex post alla formazione e al mercato del lavoro con interventi anche in strutture esterne. Il suo impegno sarà articolato in funzione delle ore a disposizione assegnate a ciascun operatore. Nelle attività formative destinate a soggetti disabili in situazione di handicap ed ai disadattati le superiori attività di orientamento e selezione dovranno essere svolte dall’Esperto di attività di integrazione.
  9. La presenza dell’Esperto in analisi dei bisogni e progettazione di sistemi risponde alle esigenze introdotte dalle previsioni generali e di principio di cui all’art. 17 della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione per elevare la qualità di prodotto che il sistema formativo riesce ad assicurare alle esigenze del mercato del lavoro e per delineare scenari di contesto indirizzando le scelte di intervento e i percorsi di professionalizzazione.
  10. L’Ente è tenuto ad inviare alla Direzione II^ dell’Assessorato Regionale del Lavoro Gruppo III/F.P., relazione trimestrale, a firma del Direttore di sede del Centro di Formazione, su modalità, svolgimento e risultati dell’attività svolta da ogni singolo operatore nell’espletamento dei servizi suddetti, inviando copia per conoscenza all’UPLMO competente per territorio.
  11. Si rammenta altresì che:
  1. Il costo del personale direttivo in organico, dei Tutor in organico qualificati a seguito della partecipazione ad appositi percorsi formativi, dell’insegnante di sostegno (anche nei corsi dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap) e/o secondo istruttore è riconosciuto nei limiti del finanziamento decretato con il piano formativo annuale e nel rispetto del vigente CCNL. Sarà cura dell’Ente Gestore, a tal fine, rassegnare la dotazione organica del personale sopra citato debitamente vistata dal competente U.P.L.M.O. o U.R.L.M.O. e secondo il modello allegato ELE_PERS, aggiornata alla data di pubblicazione della presente circolare.
  2. Il costo del personale non docente, fatta eccezione per la salvaguardia dei livelli occupazionali consolidati alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta della Regione Siciliana, non dovrà superare il 40% della spesa da sostenere per il personale dell’area servizi formativi e servizi direttivi, con esclusione del personale supplente, secondo insegnate di sostegno e secondo istruttore.
  3. E’ previsto il ricorso alla consulenza fiscale e tributaria secondo i parametri indicati al punto 6 della voce "SPESE PER IL PERSONALE – CONTO A", più avanti riportata;
  1. Saranno riconosciute da parte dell’Amministrazione eventuali spese relative ai passaggi di livello solo se conformi a quanto previsto dal CCNL, dalla Contrattazione Decentrata e dalle vigenti disposizioni;
  2. Si precisa che eventuali spese per servizi di pulizia, comunque resi e non riconducibili all’interno dei costi relativi al personale amministrativo dipendente, graveranno sulla voce personale non docente;
  3. Per la eventuale copertura di ore libere, si farà ricorso prioritariamente al personale docente con contratto a tempo indeterminato in organico all’Ente e successivamente al personale inserito negli elenchi di mobilità degli operatori L.R.24/76 e 16/86;
  4. Rimanendo nel limite del parametro fissato per il costo del personale docente, è consentito, previa autorizzazione da parte del Gruppo III/F.P., il ricorso a personale esterno, in qualità di esperto per materie e tipologie di corsi altamente specialistici. Con il personale esperto che si intenderà coinvolgere, l’Ente stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso, il cui costo dovrà mantenersi, comunque, nell’ambito del finanziamento decretato all’Ente. Per la determinazione del compenso si rimanda al D.A. 8 maggio 1996 "Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE", Cap VII voce B5) – Docenza.
  5. Nell’eventualità che venga utilizzato personale esterno esperto è necessario che:
  1. se trattasi di persone dipendenti dalla P.A., esista autorizzazione dell’Ente di appartenenza a prestare la propria opera nell’ambito del progetto ed a quali condizioni;
  2. se trattasi di docenti universitari, l’affidamento dell’incarico, nonché la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a tempo definito (DPR 19/07/80 n. 382 e successive modifiche ed integrazioni);
  3. se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso alle quali si giustifichi con l’apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline, esista comunque autorizzazione degli organi istituzionali referenti;
  4. sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell’interessato sulla propria posizione lavorativa.
  1. In linea di principio tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti condizioni:
  1. che si renda indispensabile l’apporto di esperti in specifiche discipline;
  2. che si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità e comunque per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso;
  3. che sia stato acquisito dichiarazione antimafia nei casi in cui è previsto dalla legge resa ai sensi dell’art. 20 della legge 15/68;
  4. che i termini e le condizioni della collaborazione (natura della prestazione, durata, compenso, etc.) risultino precisati in dettaglio nella lettera di incarico e nei giustificativi di spesa.
  1. Si ricorda altresì che l’intervento del personale esperto dovrà essere previsto già nel progetto formativo approvato, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.
  2. L’Ente, per l’eventuale ulteriore fabbisogno di personale (docenti, docenti di sostegno, personale ausiliario e amministrativo), potrà ricorrere a rapporti di collaborazione occasionale e/o ad apposito contratto temporaneo, così come previsto dalla normativa vigente, stipulato con le Agenzie di lavoro interinale abilitate dal Ministero del Lavoro ed iscritte all’albo previsto dalla normativa in materia ed operanti in Sicilia, il cui costo, comunque, non potrà superare i parametri massimi previsti per il personale in organico secondo le figure che interessano.
  3. Il costo per il personale della Sede di Coordinamento Regionale è riconosciuto, sulla base delle direttive di cui alla circolare n° 6 del 05/07/99 e n° 10 del 09/11/99, nell’ambito del decreto di autorizzazione alla spesa emesso a seguito di valutazione dei Prospetti dei Costi Globali da Sostenere.
  4. Sono riconosciuti, nell’ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi agli interventi formativi rivolti al personale interno e finalizzati al rilascio della certificazione di qualità.
  5. Sono riconosciute, nell’ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi alle missioni del personale dipendente disposte dal Direttore Amministrativo ed autorizzate, anche in sanatoria, dal Rappresentante Legale dell’Ente.
  6. Il costo relativo alle perizie tecniche giurate necessarie all’avvio dell’attività corsuale è riconosciuto nell’ambito delle voci di spesa per il personale.

B. GESTIONE DELLE ATTIVITA’

  1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per la attuazione delle attività formative, effettuate nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e coerenti con il rispetto delle seguenti condizioni:
  1. essere connessi all’attività formativa autorizzata;
  2. essere giustificati da prove documentate ed originali;
  3. essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
  4. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
  5. essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine dell’attività formativa prevista, fatte salve le spese di preparazione dell’attività formativa che possano risalire alla data di pubblicità del bando di accesso e le spese successive alla fine delle attività corsuali, compresi i giorni previsti per l’espletamento degli esami finali;
  1. La determinazione del parametro per la voce gestione è stato individuato tenuto conto di indicatori individuati in sede di determinazione del finanziamento decretato e fissato in lire 17.000 ora corso. Tale costo comprende:

A1 001 Fitto Locali

A1 002 Fitto Terreni

A1 003 Ammortamento Locali

A1 004 Assicurazione Locali

A1 005 Manutenzione Ordinaria Locali

A1 006 Manutenzione Straordinaria limitatamente alla sola successiva voce punto 4 lettera A

A1 007 Condominio

A1 008 Disinfestazione Locali

A1 009 Tasse Registrazione Contratti

A2 001 Acqua

A2 002 Riscaldamento e Condizionamento

A2 003 Tassa Raccolta Rifiuti

A2 004 Energia Elettrica

A2 005 Telefono

A2 006 Servizi Postali

A2 007 Canone Abbonamento Internet e E-Mail

A3 001 Pubblicità e Orientamento

A3 002 Cancelleria e Stampati

A3 003 Pubblicazioni Specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamenti

A3 004 Materiale Igienico Sanitario

A3 005 Medicinali Pronto Soccorso

A3 006 Lavanderia

A4 001 Assistenza e Manutenzione attrezzature

A4 002 Assicurazione Attrezzature

A4 003 Ammortamento Arredi e Attrezzature di proprietà dell’Ente

A4 004 Manutenzione Automezzo Trasporto

A4 005 Materiale di Consumo e di Manutenzione

A4 006 Acquisto e Locazione Attrezzature ai sensi della Circolare 2/96

A4 007 Tasse Automobilistiche Trasporto

A4 008 Carburante Trasporto

A4 009 Quote Riscatto Contratti Stipulati ai sensi della Circolare 2/96

  1. Eventuali altre spese inerenti l’attività formativa dovranno essere preventivamente autorizzate dal Gruppo V/F.P. dell’Assessorato al Lavoro, e dovranno essere ricomprese nell’ambito del finanziamento decretato.
  1. Nell’ambito della voce gestione si rammenta che:
  1. Sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento dell’azione formativa, per l’attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all’ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto gestore; alla manutenzione ordinaria. E’ prevista inoltre la manutenzione straordinaria, entro i limiti del finanziamento decretato, previa autorizzazione da parte del Gruppo V°/F.P., di edifici di proprietà degli Enti o in uso gratuito, a seguito di prescrizioni degli Ispettorati del Lavoro per mantenere l’agibilità e l’adeguamento alle misure antinfortunistiche, ovvero a seguito di prescrizioni della A.S.L. competente per territorio in tema di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero, ancora, per l’ottenimento della certificazione di qualità.
  2. Nel caso in cui nella sede delle attività formative si svolgano più attività corsuali finanziate con altri fondi (FSE – POM – PIC- Attività Libere – Etc.) andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l’incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali ed utenze per quelle attività corsuali che si svolgono presso strutture pubbliche o aziende destinatarie dell’azione formativa.
  3. E’ consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a L.3.000.000 complessive nel mese per gli Enti ad accentramento contabile amministrativo autorizzato e di £. 2.000.000 complessive nel mese per quegli Enti con sede provinciale autonoma.
  4. E’, altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell’U.P.L.M.O. o U.R.L.M.O., per consentire il recupero di spese anticipate dall’Ente esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili; si sottolinea che il ricorso all’emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.
  5. E’ consentito emettere buoni di prelevamento a favore degli Enti gestori per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell’attività formativa, dopo l’avvenuta verifica parziale dell’UPLMO o U.R.L.M.O. A tal fine gli Enti dovranno avere depositato il Piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro (UPLMO o URLMO) ed in copia al gruppo V°/FP dell’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale, per le dovute verifiche.
  6. Tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni di prelevamento sono revocate.
  7. Sono riconosciute le spese relative all’acquisto di attrezzature didattiche e arredi di ufficio; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell’amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell’incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all’effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il gruppo V°/FP dell’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale. Straordinariamente potrà consentirsi, previa apposita autorizzazione del gruppo V°/FP il noleggio di particolari attrezzature per l’uso destinato ad attività didattiche innovative e non ancora consolidate. Pertanto i contratti di noleggio attrezzature già in essere per l’attività formativa 1999/2000 alla data della pubblicazione della presente circolare, non dovranno essere rinnovati alla naturale scadenza.
  8. Le attrezzature informatiche che verranno via via sostituite, previo acquisto di nuove, potranno essere alienate ad Istituzioni Scolastiche Pubbliche, su autorizzazione del Gruppo V/F.P. e secondo istruzioni che saranno disciplinate con successivo provvedimento.
  9. Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l’ammortamento ordinario.
  10. Il costo per le spese di gestione della Sede di Coordinamento Regionale, riconosciuta all’Ente con apposito provvedimento dell’Amministrazione, è ammesso nei limiti del finanziamento decretato e nel rispetto del parametro di £. 580 ora/corso.

C. CONSUMI

  1. La determinazione del parametro per la voce consumi è stato determinato tenuto conto di indicatori individuati in sede di determinazione del finanziamento decretato e comunque in relazione al numero degli allievi e alla durata del corso secondo una media per settore:

AGRICOLO

£. 300

Ora/allievo

COMMERCIO

£. 430

Ora/allievo

INDUSTRIA

£. 640

Ora/allievo

TURISMO

£. 380

Ora/allievo

SOCIALE

£. 265

Ora/allievo

HDC

£. 400

Ora/allievo

DMI

£. 400

Ora/allievo

DIS

£. 400

Ora/allievo

DAD

£. 400

Ora/allievo

ORI

£. 300

Ora/allievo

EDA

£. 300

Ora/allievo

I suddetti costi comprendono le voci seguenti:

B1 001 Materiale Didattico Dotazione Individuale

B1 002 Materiale Didattico Dotazione Collettiva

B1 003 Materiale Didattico Consumo

B1 004 Indumenti di Lavoro

B1 005 Software in Licenza d'Uso

  1. Si conferma l’obbligo per gli Enti di procedere alla registrazione, nel Registro di Inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.

D. ALLIEVI

  1. La voce allievi comprende:
Il rimborso delle spese di viaggio e vitto;
L’assicurazione in itinere;
Le spese connesse alle visite obbligatorie, per gli interventi formativi con attività pratica "a rischio".
Le spese per il rimborso dell’abbonamento del mezzo pubblico urbano per quegli allievi residenti nel comune dove è sita la sede di svolgimento del corso ed il rimborso dell’abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per quegli allievi non residenti.
Indennità di frequenza.
  1. Fatto salvo l’orientamento di trasformare l’attuale configurazione automatica dell’indennità (frequenza giornaliera), in misure di sostegno alla professionalità, secondo forme che saranno successivamente individuate con apposito provvedimento legislativo, l’indennità giornaliera da erogare ai destinatari è conforme al disposto dell’art. 16 della L.R. 27/91 ed è fissata in lire 8.000.
  2. Il riconoscimento dell’indennità giornaliera è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
  1. partecipanti disoccupati;
  2. commisurata all’effettiva presenza dei partecipanti (esclusi gli uditori) e pertanto non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattie o infortuni;
  3. assoggettata a ritenuta fiscale ai sensi della legge 835/82;
  4. corrisposta mediante assegno circolare non trasferibile intestato ad ogni singolo partecipante, se maggiorenne o intestato a chi esercita la patria potestà se minorenne.
  1. Il controllo, per quanto riguarda i partecipanti, viene effettuato in ordine alle presenze, eventualmente alla loro identità, alla corrispondenza con quelli risultati idonei in fase di selezione, al loro status.
  2. Per gli allievi dei corsi per detenuti adulti e minori l’indennità giornaliera sarà corrisposta, così come previsto al paragrafo "Procedure di avvio e svolgimento delle attività formative", lettera c) Attività Didattiche, punto 4
  3. Nei limiti del finanziamento decretato per la voce allievi è consentita la spesa per stage, esercitazioni pratiche, project work, espletati nell’ambito delle disposizioni di cui alla nota assessoriale n° 2511 del 11/12/97.
  4. Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi convittuali sino a un massimo di lire 40.000 al giorno per allievo non residente e sino ad un massimo di lire 10.000 al giorno per allievo per i servizi di semiconvittualità, che possono essere forniti anche attraverso la distribuzione di buoni pasto o ticket ad esclusione del settore turistico-alberghiero.
  5. Agli allievi che beneficiano dell’assistenza convittuale l’assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20%, a quelli che beneficiano invece, dell’assistenza semi-convittuale l’assegno sarà corrisposto nella misura del 50 %.
  6. L’indennità di frequenza sarà corrisposta agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di chiusura dell’attività formativa e comunque successivamente all’erogazione del contributo da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro.

 

  1. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo dovuto agli enti nel rispetto del Piano Formativo annuale approvato e finanziato, ivi comprese le spese relative al funzionamento delle sedi di coordinamento regionale autorizzate, sarà effettuato con le seguenti modalità:

1^ ANTICIPAZIONE

  1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.17 della L.R. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato provvederà entro 90 giorni dall’approvazione del piano e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone il 70% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nell'attività formativa e il restante 30% al pagamento delle spese di gestione-consumi e alle voci assicurazione allievi ed IRAP, fermo restando gli adempimenti descritti nel Paragrafo 1 "Disposizioni Generali " punti 5,6,7,8,9,10 della presente.

2^ ANTICIPAZIONE

  1. L’Amministrazione, compatibilmente con l’operatività del bilancio regionale, provvederà all’erogazione delle somme necessarie alla totale copertura per la spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione, allievi, consumi.
  2. Sempre nei limiti del 90%, la copertura delle spese di gestione sarà assicurata, previa verifica dei costi globali da sostenere per il completamento dell’attività formativa 1999/2000;
  3. La copertura delle spese per gli allievi, sempre nei limiti del 90%, sarà effettuata a seguito verifica dei costi globali da sostenere per il completamento dell’attività formativa, e riguarderà i costi relativi al Trasporto Allievi, all’Assicurazione Allievi, il Convitto ed il Semiconvitto Allievi, le Visite Obbligatorie Allievi, i Costi per Stage. Per la copertura delle spese per le Indennità Allievi si provvederà a chiusura dell’attività formativa previa comunicazione a firma del legale rappresentante contenente i dati consuntivi delle presenze secondo l’allegato modello CONS_ALL.
  4. Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente gruppo V^/F.P. dell’Assessorato del Lavoro su appositi modelli PREVISIONALI (SCHEDA ANAGRAFICA; PREV_GEN; PREV_CORSO; PREV_PERS-1; PREV_PERS-2).
  5. L’adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà essere consegnato al Gruppo V/FP dell’Assessorato al Lavoro unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea entro 30 giorni dalla emanazione della presente circolare.
  6. La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi ed allievi (nei limiti di cui al precedente comma 3) potrà essere erogata dopo l’avvenuta trasmissione al competente Gruppo V°/F.P. delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, ovvero, certificata così come previsto al punto 2 – Articolazioni del Controllo, lettera a) le visite "ex-Ante" e della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell’Ente, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione-consumi ed allievi in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente ufficio del lavoro (U.P.L.M.O. O U.R.L.M.O.).
  7. Il predetto Ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l’Ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci (vedi tabelle del punto 6 -modelli- della presente circolare) dai quali deve emergere il titolo del corso e l’anno di svolgimento dell’attività formativa. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l’Ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente Gruppo V°/F.P. per i consequenziali provvedimenti.
  8. Qualora l’Ispettorato del Lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l’Ente dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:
  1. Di avere presentato tutta la documentazione di rito all’Ispettorato del Lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con Perizia Giurata
  2. Di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell’Ispettorato al Lavoro;
  3. Di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell’azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
  4. Di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell’Ispettorato al Lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l’assunzione a proprio carico delle spese sostenute.

Saldo e rendicontazione

  1. L’Ente, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell’attività formativa, agli uffici del lavoro (per le competenze degli Uffici si rinvia alla tabella del punto 2.- articolazione controllo- lettera c della presente circolare) che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
  2. Contestualmente l’Ente provvederà a trasmettere al competente Gruppo V°/F.P. ed all’Istituto di Credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito per il consequenziale accantonamento nei conti di competenza.
  3. L’erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione-consumi e allievi e lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito di tale revisione che costituisce valido documento per attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell’art 23 della L.R. 36/90.
  4. Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spese allegato al prospetto di rendiconto distinto per corso e per provincia, per l’erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, l’Ente dovrà esibire la seguente documentazione:
  1. registro di prima nota spese
  2. schede riepilogative delle ripartizioni di spesa distinte per corso (Mod.REND-CORSO-GEN) e per provincia (Mod.REND-GEN)
  3. schede riepilogative allievi distinte per corso (Mod.REND-ALL-CORSO)
  4. elenco personale docente e non docente secondo i modelli (REND-ASF, REND-ASD, REND-ATL)
  1. Contestualmente all’inoltro della documentazione di cui sopra l’Ente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Assessorato al Lavoro Gruppo V/FP della avvenuta presentazione del rendiconto finale.
  2. MODELLI
  1. Al fine di uniformare le procedure di controllo, gli Enti sono tenuti alla compilazione dei modelli allegati alla presente circolare che contengono le voci di spesa effettivamente sostenute.

SPESE PER IL PERSONALE – CONTO A

  1. Il prospetto riepilogativo include tutte le voci di spesa per il personale docente e non docente.
  2. Per il personale dell’area servizi formativi si farà riferimento al modello REND-ASF, dove dovrà essere precisato, oltre al nominativo del docente, anche il numero delle ore di impegno per ciascun corso, incluso i nominativi del personale docente esterno all’Ente.
  3. Per il personale dell’area servizi direttivi si farà riferimento al modello REND-ASD dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
  4. Per il personale dell’area servizi amministrativi tecnici e logistici si farà riferimento al modello REND-ATL dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
  5. Qualora l’ufficio del lavoro competente, in occasione della vidimazione dei prospetti mensili delle retribuzioni richiedesse accertamenti e/o chiarimenti su uno o più dipendenti, il visto sarà ugualmente apposto accompagnato da una nota con la quale si richiede all’Ente di fornire i chiarimenti o apportare le dovute rettifiche, pena la mancata autorizzazione, nel mese successivo, al pagamento dello stipendio del lavoratore o dei lavoratori interessati.
  6. Si rammenta altresì che, qualora si facesse riferimento a personale esterno per prestazioni specialistiche e/o contratto di lavoro interinale e/o collaborazioni occasionali, l’Ente avrà cura di compilare il prospetto contemplato nel modello REND-PREST relativo a questa tipologia di personale docente, e avrà cura di allegare relativa lettera d’incarico firmata per accettazione dell’interessato, dalla quale si evinca l’incarico affidato, la tipologia corsuale, le ore di docenza ed il relativo compenso, nonché la ricevuta di pagamento o lettera di credito qualora non si fosse proceduto al pagamento, oppure contratto stipulato con Agenzia Lavoro Interinale, relative fatture o note di credito.
  7. Per ciò che concerne le voci di spesa di viaggi, vitto e alloggio sostenute dal personale esterno di cui al precedente punto 6, qualora proveniente da località site oltre i 40 Km dalla sede corsuale, si rammenta che saranno riconosciute solo quelle commisurate al costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Qualora non si renda possibile il ricorso al mezzo pubblico, può essere autorizzato, dal Legale rappresentante dell’Ente, l’uso del mezzo proprio, nel caso è riconoscibile la relativa spesa nella misura corrispondente ad un 1/5 del costo medio di un litro di benzina super per ciascun chilometro percorso (le distanze percorse dovranno calcolarsi secondo le tabelle polimetriche delle distanze vigenti). L’eventuale ricorso al mezzo deve trovare comunque riscontro motivato nel progetto formativo approvato.
  8. Di detta spesa dovrà essere predisposta una distinta per ciascun soggetto coinvolto.
  9. Nessuna spesa relativa a taxi o vetture noleggiate verrà riconosciuta.
  10. Nel compilare i modelli per le spese sostenute nell’ambito della voce personale, gli Enti gestori dovranno allegare tutti i documenti giustificativi in originale, distinti per singola voce, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l’indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:

VOCE

IMPORTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

PERSONALE INTERNO

Come da CCNL e Contrattazione decentrata

Prospetto mensile riepilogativo delle somme erogate;
Libro paga e matricola;
Copia delle buste paga;
Ricevute di versamento oneri fiscali e previdenziali
Prospetto della spesa relativa al TFR
Polizze assicurative quietanzate;
PERSONALE ESPERTO ESTERNO

Per l’importo si fa riferimento ai parametri previsti dal D.A. 8 maggio 1996 "Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofianziate dal FSE", Cap VII voce B5) – Docenza.

Prospetto delle ore di insegnamento con riferimento ai giorni, al corso/i;
Lettera di incarico sottoscritta dalle parti;
Ricevute versamento IRPEF relativa alla ritenuta d’acconto (se previsto);
Ricevuta versamento INPS (se previsto);
Curriculum vitae;
Lettera di credito;
Ricevuta di pagamento

CONSULENZE ESTERNE

Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati:

fino a 15.000 ore £.500/ora corso

da 15.001 a 60.000 ore £.325/ora corso

da 60.001 a 100.000 ore £.225/ora corso

da 100.001 a 200.000 ore £.125/ora corso

oltre 200.000 ore £.100/ora corso

Lettera di incarico sottoscritta dalle parti;
Fattura e/o ricevuta
Ricevute versamento IRPEF relativa alla ritenuta d’acconto (se previsto);
Lettera di credito
Ricevuta di versamento
Relazione sull’attività di consulenza

PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO INTERINALE

Secondo parametri previsti dalla normativa vigente

Contratto stipulato con l’Agenzia interinale
Fatture e/o note di credito
  1. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall’Amministrazione Regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
  2. Si raccomanda agli UU.PP.L.M.O. di effettuare con scrupolosità la verifica dell’avvenuto versamento delle quote di T.F.R. tramite acquisizione delle dovute quietanze, pena l’addebito dei relativi importi.

SPESE DI GESTIONE – CONTO B

  1. Per le spese previste all’interno della voce gestione, gli Enti gestori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato. Al modello REND-GEST previsto, andranno allegate tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l’indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:

VOCE

IMPORTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

PUBBLICTA’

Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati:

fino a 15.000 ore £.350/ora corso

da 15.001 a 60.000 ore £.250/ora corso

da 60.001 a 100.000 ore £.200/ora corso

da 100.001 a 200.000 ore £.150/ora corso

oltre 200.000 ore £.130/ora corso

Relazione sulle attività di informazione e orientamento ed eventuale copia degli strumenti utilizzati;
Copia giornale e/o manifesto murale e/o testo di eventuali annunci e/o spot televisivo o radiofonico
Bolla di accompagnamento e Fattura
Ricevuta o fattura concernente spese di distribuzione, nonché copia della richiesta di affissione al Comune

GESTIONE

Per l’importo si fa riferimento al parametro di lire 17.000 ora/corso

Fatture di acquisto quientanzate o note di credito
Ricevute, bollettini postali, bollette telefoniche, etc
Lettera di incarico rilasciata dal Legale Rappresentate per missione, unitamente a dichiarazione di esonero per utilizzo del mezzo proprio e fatture o ricevute concernenti le spese sostenute

CONSUMI

Per l’importo si fa riferimento al parametro ora/allievo per il numero di allievi ammessi all’inizio del corso

Elenco materiale e dei servizi acquistati o/o leasing
Fatture di acquisto in originale e nel caso di software o abbonamenti, licenze d’uso o fatture d’acquisto
Lettere di credito
Ricevute consegna materiale didattico individuale
Registro di Carico e Scarico

AFFITTO LOCALI

Contratto di affitto registrato
Fatture e/ o ricevute

ATTREZZATURE

Eventuale contratto di affitto registrato
Copia polizza di assicurazione attrezzature
Fatture e relativi documenti accompagnatori
N. 3 Preventivi delle attrezzature
Preventivo scelto corredato di visto di conformità della C.C.I.A.A.
Dettagliata relazione illustrativa delle esigenze che hanno determinato il ricorso all’acquisizione
Elenco dei corsi ai quali sono state destinati le attrezzature oggetto del noleggio
Inventario, regolarmente vidimato e aggiornato, contenete l’indicazione dell’ubicazione di ogni attrezzature e del numero di registrazione
Prospetto di ammortamento (per i beni di proprietà dell’ente) secondo la normativa fiscale vigente corredato della fattura originaria
  1. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall’Amministrazione Regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.

 

SPESE PER GLI ALLIEVI CONTO C

  1. Per le spese previste all’interno della voce allievi, gli Enti gestori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato, allegando al modello REND-ALL, tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l’indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:

VOCE

IMPORTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

REDDITO ALLIEVI

Indennità i lire 8.000

Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi
Quietanze di pagamento
Prospetto numero ore svolte con indicazione dell’indennità complessiva predisposta dal Tutor e controfirmata dal Direttore dl Centro di Formazine.
copie assegni circolari

ASSICURAZIONE

copia denuncia INAIL
copia contratto per rischi in itinere
ricevute di pagamento

ALLOGGIO E VITTO

40.000 per le attività convittuali
10.000 per le attività semiconvittuali o buoni pasto o ticket

distinta per ogni singolo allievo da dove si evinca la data di fruizione del servizio

dichiarazione di ciascun allievo completa dell’indicazione dei giorni e attestante il godimento del servizio

autocerticazione di residenza

fatture e/o ricevute acquisto derrate alimentari

fotocopie ticket buoni pasto per servizi semiconvittuali

VIAGGI ALLIEVI

dichiarazione dell’allievo del numero di viaggi effettivamente effettuati
autocerticazione di residenza
autorizzazione del direttore per ciascun allievo
ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi, corredate dai biglietti o dagli abbonamenti ai mezzi pubblici urbani o extraurbani utilizzati

STAGE–VISITE OBBLIGATORIE

dichiarazione della struttura ospitante allegata al registro delle presenze
fattura quietanzata o dichiarazione di credito della struttura che ha erogato il servizio compresi i servizi resi da agenzie di viaggio
biglietti dei mezzi di trasporto o contratto con la ditta di trasporto scelta sulla base di tre preventivi di spesa di cui occorre produrre copia
fatture quietanzate o lettere di credito della ditta di trasporto
fatture quietanzate o dichiarazioni di credito della struttura ospitante
  1. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall’Amministrazione Regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.

7. NORME FINALI E TRANSITORIE

  1. Fermo restando quanto già presentato in ossequio alla precedenti disposizioni, gli Enti entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Circolare sulla GURS, dovranno presentare o integrare la documentazione richiesta, con quanto previsto dalla presente.
  2. Non sono ammessi importi integrativi al finanziamento decretato.
  3. Tutte le disposizioni impartite precedentemente in materia di gestione attività e personale, se in contrasto con la presente sono revocate.
  4. L’amministrazione si riserva di adottare eventuali successivi atti resi necessari da innovazioni legislative.

ALLEGATO n. 1

CARTA INTESTATA DELL’ENTE

DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO

(ai sensi delle normative vigenti)

( da inviare all’Assessorato gruppo III/FP, Ispettorato Lavoro, UPLMO)

 

 

Il sottoscritto_______________________________________nella qualità di Legale rappresentante dell’Ente Gestore _________________________________________________________________,

con sede in_______________________via_____________________________________n_______

DICHIARA

  1. Di avere presentato, in data____________________tutta la documentazione di rito all’Ispettorato del Lavoro di _______________e, (eventualmente), di aver prodotto in data___________gli ulteriori documenti a suo tempo attestati con perizia giurata;
  2. Di non aver ricevuto, alla data odierna, la visita ex ante da parte dell’Ispettorato del Lavoro;
  3. Di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell’azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
  4. Di essere consapevole che l’accertamento, da parte dell’Ispettorato del Lavoro in occasione di interventi successivi, di situazioni non conformi a quanto dichiarato, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l’assunzione a proprio carico delle spese sostenute per l’attuazione dell’attività formativa

 

FIRMA

LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO N. 2

CONTENUTI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE

REGISTRI OBBLIGATORI

  1. REGISTRO DIDATTICO E DI PRESENZA
  2. Costituisce il documento fondamentale dell’azione formativa in quanto consente di verificare la presenza dei partecipanti, l’orario, i docenti, le materie trattate in corrispondenza al progetto di fattibilità approvato e al programma didattico in dettaglio.

    Il frontespizio del registro deve recare ogni riferimento utile per la individuazione dell’azione formativa finanziata: numero del corso, sede operativa, qualifica e codice professionale, settore di riferimento, tipologia, numero allievi e durata del corso.

    Il contenute del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme dei partecipanti e del personale di docenza.

    Più in dettaglio il registro, con riferimento ad ogni ora di insegnamento (o unità didattica), deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente, dell’eventuale codocente e del tutor, materia e argomenti trattati.

    Il direttore, o comunque il responsabile del corso, deve apportare la propria firma sul registro, per certificarne la veridicità del contenuto, nonché giornalmente come visto di controllo.

    I docenti, o altro personale incaricato, devono annotare puntualmente le assenze dei partecipanti, sbarrando gli spazi vuoti in corrispondenza dei rispettivi nominativi, all’inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane, e curare che la firma dei presenti venga apposta all’atto dell’entrata e all’atto dell’uscita

    Tutto ciò che rende possibile il controllo didattico e contabile mediante conteggio delle ore di presenza, dei singoli partecipanti e di quelle totali da riportare negli appositi riepiloghi, nonché delle ore di docenza.

    In caso di stage individuate in sedi diverse da quella di conservazione del registro didattico, si devono istituire appositi registri, fogli o schede che contengano i nominativi degli allievi, preventivamente vidimati, da tenere costantemente nella sede di svolgimento dello stage, e la circostanza deve essere annotata nel registro originario a fianco dei partecipanti interessati. Ciò vale anche in caso di sdoppiamento dei corsi in moduli diversificati per gruppi di partecipanti.

    I funzionari incaricati del controllo devono apporre la propria firma sui registri controllati.

  3. REGISTRO DI PRIMA NOTA DELLE SPESE

Tale registro, in forma di giornale mastro (giornale di cassa e partitario delle spese), deve riportare in tempo reale ed in ordine cronologico le spese impegnate e sostenute con il riferimento all’azione finanziata cui fanno carico ed al documento di impegno e di pagamento della spesa.

Contemporaneamente dette spese dovranno essere trascritte nell’apposito partitario per voci.

 

  1. REGISTRO PROTOCOLLO
  2. Il registro protocollo risponde all’esigenza di controllare che tutte le domande degli aspiranti partecipanti, pervenute al soggetto gestore nei termini previsti, siano state prese in considerazione per la corretta sostituzione di partecipanti dimissionari. Ciò al fine dell’eventuale inserimento di uditori o altri partecipanti risultati idonei nella graduatoria di selezione iniziale. Tale registro può sopperire, inoltre, all’esigenza di documentare le spese postali.

  3. REGISTRO DELLE FATTURE
  4. Il registro delle fatture, reso obbligatorio a seguito dell’emanazione della legge 537/93 che, con l’art 14 comma 10, attrae nella normativa IVA i versamenti degli enti pubblici per i corsi di formazione professionale, deve essere tenuto in conformità e nei limiti degli art. 21-23-24-25 del DPR 26/10/72 n. 633 sull’istituzione e disciplina dell’IVA.

  5. REGISTRO DI CARICO E SCARICO
  6. Per il carico e lo scarico del materiale di consumo, sia che si tratti di materiale in dotazione individuale (cioè consegnato ai partecipanti), sia che si tratta di materiale in dotazione collettiva (cioè per esercitazioni pratiche), deve essere istituito un registro-partitario nel quale devono essere indicati, in ordine cronologico e per voci merceologiche raggruppate in modo omogeneo, i materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino a fronte di quelli distribuiti gratuitamente ai partecipanti (materiale didattico individuale, indumenti protettivi) o utilizzati per esercitazioni pratiche.

    Il registro può essere sostituito, laddove esista una contabilità informatizzata, da schede di magazzino codificate.

    I materiali distribuiti ai partecipanti devono comunque essere riportati anche su schede o elenchi individuali di consegna controfirmati per ricevuta dai partecipanti stessi.

    Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate contestualmente all’acquisto o al prelievo del materiale ed all’utilizzo del materiale stesso.

    Se l’utilizzo dei materiali in dotazione collettiva per le esercitazioni pratiche dà luogo, durante l’azione formativa, a produzione di beni, di semilavorati o residui di lavorazione, deve esserne presa nota nel registro dei beni prodotti.

  7. REGISTRO DEI BENI PRODOTTI
  8. Tale registro deve essere tenuto in correlazione a quello dei materiali di consumo nell’eventualità che l’azione formativa produca beni o semilavorati fruibili.

    Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti.

  9. REGISTRO INVENTARIO

Tale registro deve contenere tutti i beni mobili in disponibilità dell’Ente con indicazione della ubicazione, degli estremi di acquisizione e delle fonti finanziarie relative all’aqcuisizione.

 

ALLEGATO 3

A. 1 AGIBILITÀ DEI LOCALI

Premesso che nessun intervento deve essere svolto dall’Ispettorato del Lavoro presso le strutture pubbliche laddove viene svolto il 25% del monte ore assegnato a ciascun Ente Gestore per la programmazione di interventi formativi (da 15 a 90 ore), relativamente ai corsi tenuti presso scuole pubbliche, il parere richiesto all’Ispettorato Lavoro deve riguardare soltanto l’idoneità delle attrezzature e non anche dei locali. La documentazione da acquisire, pertanto, riguarda quella di rito per le attrezzature ed una semplice dichiarazione, a cura del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro

  1. Possono essere consentiti certificati di agilità con destinazioni d’uso diverse da quella prevista per la specifica attività, a condizione che l’Ente produca relazione a firma di professionista abilitato (redatta ai sensi della L.4/01/68 n. 15 e successive modifiche) da cui risulti che la specifica attività "non contrasta con le zonizzazioni omogenee territoriali, né con gli usi e funzioni prevalenti della zona nella quale i locali sono ubicati".
  2. In caso di certificati di agilità non contenenti indicazioni sulla destinazione d’uso la compatibilità dei locali con le "zonizzazioni omogenee" deve essere attestata da professionista abilitato con le modalità di cui al precedente punto;
  3. In caso di attività formative contenenti tipologie diverse, la destinazione d’uso dovrà riferirsi alla tipologia prevalente.
  4. E’ comunque consentito, nelle more del rilascio della certificazione di agibilità da parte degli Enti competenti, il ricorso ad una perizia tecnica giurata, a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto), da cui si evinca il possesso dei requisiti che la predetta certificazione dovrebbe attestare, integrata da attestazione comunale da cui risulti essere già stato avviato il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, fermo restando le disposizioni non in contrasto con le precedenti circolari che regolano la normativa.

A. 2 AGIBILITA’/ABITABILITA’ sedi occasionali

Considerato che la presente circolare interviene a corsualità annuale avanzata, anche per l’A.F. 1999/2000 continua ad essere in vigore il precedente sistema autorizzativo delle sedi occasionali in base al quale può essere richiesto alternativamente:

  1. o il certificato di abitabilità/agibilità;
  2. o nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali all’uso didattico;

A. 3 SANATORIA

Per quanto riguarda la "dimostrazione del pagamento dei relativi oneri (di sanatoria, n.d.r) da parte del proprietario dei locali" di cui si riferisce a pag. 4 della Circolare n. 1/98, in considerazione dei tempi lunghi con cui le Amministrazioni Comunali determinano tali importi, si ritiene che possa essere sufficiente l’esibizione dell’istanza di sanatoria presentata e dell’avvenuto pagamento dell’ammenda prevista per la sanatoria stessa.

L’Ente, in tal caso, dovrà contestualmente dichiarare formalmente che "a tutt’oggi il Comune non si è espresso in merito alla pratica di sanatoria dei locali".

 

B.1. BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’Ente Gestore dovrà provvedere alla regolarizzazione, in conformità di legge e norme regolanti la materia, inderogabilmente per la attività formativa 1999/2000, ricorrendo se del caso al reperimento di nuovi locali idonei provvisti delle necessarie condizioni di accessibilità.

  1. Attesa la complessità delle norme che disciplinano l’abbattimento delle barriere architettoniche (interventi strutturali, parametri, dimensioni, etc) si ritiene opportuno che la rispondenza dei locali ai requisiti previsti dalla Circolare n. 1/98 venga attestata a cura dell’Ente gestore, da professionista abilitato.
  2. Uso sistemi mobili "cingolati" se costantemente presenti nel Centro di Formazione.

In alternativa ai sistemi previsti dal D.M.LL.PP. n. 236/89 (ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici), può essere consentito l’uso di sistemi mobili "cingolati" per il superamento di barriere architettoniche, a condizione che l’Ente Gestore produca la seguente documentazione:

  1. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza da parte della Casa costruttrice, prevista dall’art. 2 del D.P.R. 24/07/96, n. 459 (Direttiva macchine);
  2. Dichiarazione da parte di tecnico abilitato, che attesti la idoneità del mezzo cingolato al superamento delle barriere architettoniche della sede formativa in cui viene utilizzato;
  3. Siano comunicati all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio le persone incaricate alla manovra del mezzo cingolato;

F.TO L’ASSESSORE REGIONALE  (On.le Antonino PAPANIA)

back.gif (1289 byte) BackPage