REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Prot. n. 12934/Coord.reg. lì 25 NOV. 1999
Oggetto: Circolare esplicativa del Decreto - Legge 2 novembre 1999, n. 390, recante "Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili".-
-A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
-All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
-Alla Segreteria della Commissione regionale per l'impiego
-All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
-All'Ispettorato regionale del lavoro
-Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
-Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e p.c. -Alla V Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
-Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
-Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Div. Il
-Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
-Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
-Ai Gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
LORO SEDI
In conformità alla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Direzione Generale per l'Impiego, Divisione II, 18 novembre 1999, n.74/99, si emanano le
seguenti direttive.
Con l'emanazione del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, il Governo della Repubblica ha
inteso assicurare, con modalità stabilite, la continuità dell'impegno lavorativo dei
soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili.
A tal fine, l'art.l, comma 1, del medesimo decreto consente alla Commissione regionale per
l'impiego, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega
di cui all'art.45, comma 2, della legge n. 144/99, nei limiti delle risorse disponibili,
quei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre
1999, e, comunque, entro e non oltre la data del 30 aprile 2000.
Tali proroghe dovranno riguardare esclusivamente quei progetti che impegnino soggetti c.d.
"transitori", cioé coloro che, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo n.
468/97 e del decreto interministeriale dei 21 maggio 1998, abbiano conseguito, entro il 3
I dicembre 1998, una permanenza di 12 mesi nei progetti di L.S.U. di cui alle tipologie
individuate alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, nonché coloro che, secondo quanto da ultimo disposto dall'art.45, comma 6,
della legge n. 144/1999, possano maturare il requisito dei 12 mesi entro il 31 dicembre
1999.
In base, poi, al comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 390/1999, potranno essere
deliberate proroghe a progetti di lavori di pubblica utilità soltanto nelle ipotesi in
cui il progetto realizzi la stabilità occupazionale richiesta con la trasformazione della
relativa attività progettuale in impresa, il cui atto costitutivo sia tassativamente
redatto entro il 3 I dicembre 1999. Per gli stessi progetti gli enti promotori dovranno
aver deliberato, entro la stessa data, la stipula della convenzione dì affidamento
pluriennale delle attività da esternalizzare in favore dell'impresa costituita.
Lo stesso dettato del comma 4 dell'articolo 10, precisa, suffragando la ratio del Decreto,
che le disposizioni contenute al comma 3 del medesimo articolo hanno natura transitoria
atteso che verranno sostituite, sulla base delle esperienze acquisite entro il 31 dicembre
1999, fatti salvi gli atti perfezionati entro il suddetto termine.
Resta ben inteso che l'eventuale mancata collocazione dei lavoratori interessati in seno
alle strutture imprenditoriali che non siano state avviate nei termini stabiliti, non
comporterà per gli stessi la perdita dei benefici previsti dalla disciplina c.d.
"transitoria", di cui all'art.12 decreto legislativo n.468, al decreto
interministeriale del 21.5.98, all'art.45 comma 6 legge n. 144/99.
Le attività potranno proseguire come proprie di un progetto di LSU o con l'eventuale
affidamento diretto delle stesse in conformità alle disposizioni dell'art.10, comma 3,
del citato decreto legislativo.
La commissione regionale per l'impiego può deliberare nei limiti delle risorse
disponibili sul Fondo di cui all'art 1, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito
con modificazioni della legge 236/1 993, proroghe ulteriori dei progetti di LSU così come
individuati all'art 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n.390/99.
Le proroghe dovranno essere richieste con le procedure già individuate per l'attuazione
del decreto legislativo n.468/97, come modificato dalla Legge 144/99 ivi compresa la
delibera delle singole CRI competenti, tali situazioni sono indicate espressamente al
punto 5 della circolare assessoriale 3 settembre 1999, n.357/1999, pubblicata sulla
G.U.R.S., Parte I, n. 45 del 21 settembre 1999.
Dette delibere, dovranno essere inviate alla Segreteria della Commissione regionale per
l'impiego, all'Ispettorato regionale del lavoro, nonché al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione Generale per l'impiego - Divisione II.
L'ASSESSORE
(On.le Antonino Papania)