CIRCOLARE 6 ottobre 1999, n. 361. GURS n.49 del 15/10/1999
Lavori socialmente utili - Attribuzioni di competenze agli uffici - Art. 1, comma 6, della
legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Decreto assessoriale 28 settembre 1999, n. 2753.
Agli enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Alla Direzione regionale lavoro - Gruppi VI e X
Alla Direzione regionale formazione professionale Gruppo VI
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura
e, p.c. | Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto |
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego -
Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale lavoro
L'art. 1, comma 6, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dispone che con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Con decreto assessoriale 28 settembre 1999, n. 2753, vistato dalla Ragioneria centrale al
n. 850 del 29 settembre 1999, le competenze inerenti i lavori socialmente utili di cui al
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, anche
regionali, sono state attribuite alle seguenti strutture:
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
1. coordinamento di tutte le iniziative inerenti l'emanazione di circolari
assessoriali, direttive generali, pareri, risposta a quesiti ecc.;
2. coordinamento delle attività inerenti le misure di fuoriuscita dall'area dei
lavori socialmente utili dei lavoratori appartenenti al regime transitorio di cui all'art.
12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed
integrazioni, anche regionali;
3. supporto tecnico alla Commissione regionale per l'impiego nell'approvazione dei
singoli progetti e dei piani;
Direzione regionale lavoro - Gruppo VI - Segreteria CRI
1. assistenza e segreteria della Commissione regionale per l'impiego;
2. gestione ed impegni di spesa del Fondo nazionale per l'occupazione e relativi
rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
3. archivio progetti finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per
l'occupazione, la cui istruttoria continuerà ad essere effettuata dal Coordinamento
regionale delle misure di politica attiva del lavoro;
4. comunicazione e notifica dei provvedimenti adottati dalla Commissione regionale
per l'impiego ai soggetti interessati;
5. competenze di cui all'art. 2, commi 7 e 9, art. 5, comma 1, art. 7, comma 5, e
art. 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
6. statistiche inerenti i progetti approvati e coordinamento delle attività
statistiche dei soggetti assegnati;
Direzione regionale lavoro - Gruppo X - Lavori socialmente utili:
1. gestione di tutte le attività contabili e di spesa a carico del bilancio
regionale;
2. competenze di cui all'art. 8 e art. 9, comma 1, del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468;
3. rapporto di utilizzazione in lavori socialmente utili e provvedimenti
conseguenti;
Direzione regionale formazione professionale - Gruppo VI:
1. autorizzazione allo svolgimento di attività formative connesse con i progetti di
lavori socialmente utili;
Ufficio regionale e uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione:
1. coordinamento e vigilanza delle attività gestione di tutte le attività di
competenza degli uffici subordinati;
2. coordinamento attività statistiche;
Ispettorato regionale e ispettorati provinciali del lavoro:
1. attività di vigilanza e controllo sulle attività inerenti le varie tipologie di
lavori socialmente utili;
Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura:
1. procedure di assegnazione ai progetti;
2. statistiche inerenti i progetti ed i lavoratori assegnati;
3. competenze di cui all'art. 7 e art. 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468.
Il provvedimento in parola ha confermato le attribuzioni e le competenze, non richiamate
nella presente circolare, precedentemente attribuite ai singoli uffici.
Bisogna, altresì, chiarire che i gruppi dell'Amministrazione centrale e l'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione continueranno a rispondere ai quesiti
posti nell'ambito delle rispettive competenze.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno ad inoltrare eventuali quesiti
esclusivamente al competente ufficio provinciale del lavoro, che valuterà se inoltrare
agli uffici centrali dell'Amministrazione.
I servizi ispettivi potranno essere richiesti ai competenti Ispettorati del lavoro da
tutti gli uffici centrali e periferici del lavoro, nonché potranno essere attivati a
seguito di segnalazioni pervenute. Il coordinamento regionale delle misure di politica
attiva del lavoro potrà disporre accertamenti ed ispezioni, anche attraverso propri
funzionari, presso i soggetti promotori ed attuatori dei progetti.
L'Assessore: PAPANIA |