ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLEMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
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CIRCOLARE N° 358/99
Prot. n°9733/Coord. reg. lì, 3 settembre 1999.
OGGETTO
: Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione Art.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18 Prime direttive.-
- Alle Associazioni dei datori di lavoro
- Agli Ordini e/o Collegi Professionali
- Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
- AllAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale
- AllUfficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- AllIspettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, per conoscenza,
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione generale per limpiego - Divisione VII
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
LORO SEDI
Nella G.U.R.S., parte I, n.40 del 23 agosto 1999, è stata pubblicata la legge regionale 19 agosto 1999, n.18, recante disposizioni in materia di lavoro.
Lart.10 della predetta legge introduce disposizioni in materia di attivazione dei piani di inserimento professionale.
Sui contenuti della presente direttiva è stato acquisito il favorevole avviso della Direzione regionale della formazione professionale, reso con la nota prot. n. 5316/5E/I/FP dell1 settembre 1999.
Su conforme determinazione della Commissione regionale per limpiego, adottata nella seduta del 2 settembre 1999, si divulgano le seguenti direttive.
1. Piani dinserimento professionale di tipo a
I piani per linserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lettera a), comma 1, dellarticolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nellambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001 (cfr. art.10, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1999, n.18).
Giova qui ricordare che i suddetti piani di "tipo a" vengono attuati attraverso progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dellistruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Al riguardo, il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro acquisirà dufficio lapprovazione del programma formativo da parte della competente Direzione regionale della formazione professionale.
Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani in parola con le modalità di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
In forza di tale rinvio lamministrazione regionale e le province regionali possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento delle indennità di cui allarticolo 15, comma 4, della legge n. 451/94, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui allart.19 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30.
I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare limpegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento delle predette indennità ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo.
Pertanto, ove non siano state individuate risorse finanziarie da destinare ai predetti piani con fondi del bilancio regionale risulta possibile approvare gli stessi solo se autofinanziati dai soggetti promotori o dalle province regionali. In ogni caso risultano finanziabili soltanto gli oneri relativi al pagamento delle indennità da erogare ai soggetti impegnati nei piani.
Per la promozione dei piani di cui al presente paragrafo si dovrà fare ricorso alla modulistica di cui allallegato n.1 e gli stessi vanno presentati, in triplice copia, a questo Assessorato, Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro Via Imperatore Federico n.52 Palermo.
Relativamente alla parte formativa, lo schema progettuale è stato predisposto dalla competente Direzione regionale della formazione professionale.
Gli enti promotori ed attuatori potranno avvalersi delle strutture formative titolari delle attività formative ex L.R. 24/76 avanzando specifica richiesta alla Direzione formazione professionale, che provvederà ad autorizzare lEnte e la struttura formativa per la erogazione dei relativi servizi, nonché le attività di tutoraggio inerenti la formazione esterna.
Per rendere maggiormente comprensibile la misura si allega lunita Tabella "A".
2. Autofinanziamento dei piani dinserimento professionale di tipo b
I piani per linserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dellarticolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per limpiego, in conformità alla modulistica attualmente in uso, opportunamente adeguata.
3. Piani dinserimento professionale straordinari
LAssessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione è autorizzato dalla normativa in parola a finanziare prioritariamente nellambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, - previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per limpiego - i piani straordinari di inserimento professionale, che comportano alla conclusione del piano lassunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani predetti.
In caso di inadempienza a tale obbligo lAssessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate.
Le richieste avanzate dalle imprese saranno esaminate tenendo conto:
Per i predetti piani non trova applicazione il rapporto numerico determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dellart.15, comma 5, della legge n.451/94, per il ricorso allistituto, mentre non potranno essere attivati piani nel caso in cui i soggetti utilizzatori non abbiano proceduto allassunzione di almeno il 60% dei giovani utilizzati in analoghi precedenti progetti.
4. Piani di inserimento professionale per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area
Il terzo comma dellart.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, infine, dispone che i limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale (19 32 anni e sino a 35 anni se disoccupati di lunga durata) non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area.
Pur non essendo suscettibile di immediata attuazione la predetta norma, stante che sono in corso i necessari accertamenti atti a verificare se la predetta disposizione si concreta in aiuto di Stato e se necessitano le procedure di controllo comunitario di cui allart.93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dellUnione europea, i soggetti interessati potranno avanzare apposita richiesta, con le modalità poste in essere per i piani in forza delle direttive vigenti.
La misura in parola non trova applicazione nei confronti dei soggetti che fruiscono di trattamenti previdenziali (CIG, CIGS, indennità di mobilità, trattamento speciale ex art.11 Legge 223/91) e assistenziali (assegno LSU, emolumenti per cantieri di lavoro ecc.).
5. Piani interregionali di inserimento professionale
La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 luglio 1999, n° 60, ha disposto che "la Regione Sicilia, in quanto regione a statuto speciale, ha autonomamente modificato in base a proprie leggi regionali alcune condizioni di accesso ai piani. In merito ai piani interregionali conclusi con soggetti utilizzatori per iniziative da attuarsi nei territori extra Regione, con giovani residenti in Sicilia, questi potranno usufruire di disponibilità finanziarie aggiuntive, così come previsto dalla legge regionale, oltre che di quanto stabilito dalla normativa nazionale.".
Le convenzioni inerenti i piani interregionali vanno, comunque, approvate dalla Commissione regionale per limpiego della regione ospitante.
6. Finanziamento dei piani con le risorse nazionali
La richiamata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 luglio 1999, n° 60, dispone che "per quanto concerne la distribuzione delle risorse in base alla ripartizione prevista del Decreto del 31 dicembre 1998, le Commissioni regionali per limpiego potranno deliberare circa lutilizzo dei finanziamenti, originariamente destinati a piani interregionali, per piani regionali e viceversa, in rapporto alle domande effettivamente pervenute. Ciò al fine di rendere possibile la copertura del maggior numero di domande, consentendo così il miglior utilizzo delle disponibilità finanziarie."
Avvalendosi della suddetta facoltà, la Commissione regionale per limpiego, nella seduta del 2 settembre 1999, ha modificato la destinazione delle risorse assegnate con il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1998, come segue:
Piani regionali £. 25.200.000.000
Piani interregionali £. 16.800.000.000
F.to LASSESSORE
(On.le Antonino Papania)
Tabella A
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
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I PIANI DINSERIMENTO PROFESSIONALE DI "TIPO A"
DEFINIZIONE |
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ENTI PROMOTORI |
Possono attuare i piani i soggetti legittimati a promuovere lavori socialmente utili, in possesso dei requisiti richiesti: a) le amministrazioni pubbliche di cui allart.1 del decreto legislativo n.29/93 b) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica c) le cooperative sociali di cui allart.3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e loro consorzi d) gli enti pubblici economici e) tutti i soggetti indicati dallart.5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n.772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale) f) i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale g) le cooperative costituite esclusivamente da disoccupati h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali |
DURATA DEL PIANO |
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IMPEGNO ORARIO |
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INDENNITA |
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FINANZIAMENTO |
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MODALITA ATTUATIVE |
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REQUISITI DEI SOGGETTI DA UTILIZZARE |
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MODALITA DI ASSEGNAZIONE AI PIANI |
l'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego il 30 settembre 1997 e cioè:
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ASSICURAZIONI |
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RAPPORTO DI UTILIZZAZIONE |
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COME PRESENTARE I PROGETTI |
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