ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

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CIRCOLARE N° 358/99

Prot. n°9733/Coord. reg. lì, 3 settembre 1999.

LORO SEDI

 

 

Nella G.U.R.S., parte I, n.40 del 23 agosto 1999, è stata pubblicata la legge regionale 19 agosto 1999, n.18, recante disposizioni in materia di lavoro.

L’art.10 della predetta legge introduce disposizioni in materia di attivazione dei piani di inserimento professionale.

Sui contenuti della presente direttiva è stato acquisito il favorevole avviso della Direzione regionale della formazione professionale, reso con la nota prot. n. 5316/5E/I/FP dell’1 settembre 1999.

Su conforme determinazione della Commissione regionale per l’impiego, adottata nella seduta del 2 settembre 1999, si divulgano le seguenti direttive.

 

1. Piani d’inserimento professionale di tipo a

I piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell’ambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001 (cfr. art.10, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1999, n.18).

Giova qui ricordare che i suddetti piani di "tipo a" vengono attuati attraverso progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell’istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Al riguardo, il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro acquisirà d’ufficio l’approvazione del programma formativo da parte della competente Direzione regionale della formazione professionale.

Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani in parola con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

In forza di tale rinvio l’amministrazione regionale e le province regionali possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento delle indennità di cui all’articolo 15, comma 4, della legge n. 451/94, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all’art.19 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30.

I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l’impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento delle predette indennità ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo.

Pertanto, ove non siano state individuate risorse finanziarie da destinare ai predetti piani con fondi del bilancio regionale risulta possibile approvare gli stessi solo se autofinanziati dai soggetti promotori o dalle province regionali. In ogni caso risultano finanziabili soltanto gli oneri relativi al pagamento delle indennità da erogare ai soggetti impegnati nei piani.

Per la promozione dei piani di cui al presente paragrafo si dovrà fare ricorso alla modulistica di cui all’allegato n.1 e gli stessi vanno presentati, in triplice copia, a questo Assessorato, Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo.

Relativamente alla parte formativa, lo schema progettuale è stato predisposto dalla competente Direzione regionale della formazione professionale.

Gli enti promotori ed attuatori potranno avvalersi delle strutture formative titolari delle attività formative ex L.R. 24/76 avanzando specifica richiesta alla Direzione formazione professionale, che provvederà ad autorizzare l’Ente e la struttura formativa per la erogazione dei relativi servizi, nonché le attività di tutoraggio inerenti la formazione esterna.

Per rendere maggiormente comprensibile la misura si allega l’unita Tabella "A".

 

2. Autofinanziamento dei piani d’inserimento professionale di tipo b

I piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l’impiego, in conformità alla modulistica attualmente in uso, opportunamente adeguata.

 

3. Piani d’inserimento professionale straordinari

L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato dalla normativa in parola a finanziare prioritariamente nell’ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, - previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l’impiego - i piani straordinari di inserimento professionale, che comportano alla conclusione del piano l’assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani predetti.

In caso di inadempienza a tale obbligo l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate.

Le richieste avanzate dalle imprese saranno esaminate tenendo conto:

  1. del maggior rapporto tra il numero dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice e giovani da assegnare al piano;
  2. della maggiore percentuale di occupabilità (assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di oltre il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani);
  3. della data di arrivo delle richieste.

Per i predetti piani non trova applicazione il rapporto numerico determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art.15, comma 5, della legge n.451/94, per il ricorso all’istituto, mentre non potranno essere attivati piani nel caso in cui i soggetti utilizzatori non abbiano proceduto all’assunzione di almeno il 60% dei giovani utilizzati in analoghi precedenti progetti.

 

Il terzo comma dell’art.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, infine, dispone che i limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale (19 – 32 anni e sino a 35 anni se disoccupati di lunga durata) non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area.

Pur non essendo suscettibile di immediata attuazione la predetta norma, stante che sono in corso i necessari accertamenti atti a verificare se la predetta disposizione si concreta in aiuto di Stato e se necessitano le procedure di controllo comunitario di cui all’art.93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell’Unione europea, i soggetti interessati potranno avanzare apposita richiesta, con le modalità poste in essere per i piani in forza delle direttive vigenti.

La misura in parola non trova applicazione nei confronti dei soggetti che fruiscono di trattamenti previdenziali (CIG, CIGS, indennità di mobilità, trattamento speciale ex art.11 Legge 223/91) e assistenziali (assegno LSU, emolumenti per cantieri di lavoro ecc.).

 

La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 luglio 1999, n° 60, ha disposto che "la Regione Sicilia, in quanto regione a statuto speciale, ha autonomamente modificato in base a proprie leggi regionali alcune condizioni di accesso ai piani. In merito ai piani interregionali conclusi con soggetti utilizzatori per iniziative da attuarsi nei territori extra Regione, con giovani residenti in Sicilia, questi potranno usufruire di disponibilità finanziarie aggiuntive, così come previsto dalla legge regionale, oltre che di quanto stabilito dalla normativa nazionale.".

Le convenzioni inerenti i piani interregionali vanno, comunque, approvate dalla Commissione regionale per l’impiego della regione ospitante.

 

La richiamata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 luglio 1999, n° 60, dispone che "per quanto concerne la distribuzione delle risorse in base alla ripartizione prevista del Decreto del 31 dicembre 1998, le Commissioni regionali per l’impiego potranno deliberare circa l’utilizzo dei finanziamenti, originariamente destinati a piani interregionali, per piani regionali e viceversa, in rapporto alle domande effettivamente pervenute. Ciò al fine di rendere possibile la copertura del maggior numero di domande, consentendo così il miglior utilizzo delle disponibilità finanziarie."

Avvalendosi della suddetta facoltà, la Commissione regionale per l’impiego, nella seduta del 2 settembre 1999, ha modificato la destinazione delle risorse assegnate con il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1998, come segue:

Piani regionali £. 25.200.000.000

Piani interregionali £. 16.800.000.000

 

F.to L’ASSESSORE
(On.le Antonino Papania)

Tabella A

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

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I PIANI D’INSERIMENTO PROFESSIONALE DI "TIPO A"

 

 

 

 

DEFINIZIONE

  • I piani di inserimento professionale di "tipo a" sono progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell’istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PROMOTORI

Possono attuare i piani i soggetti legittimati a promuovere lavori socialmente utili, in possesso dei requisiti richiesti:

    a) le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del decreto legislativo n.29/93

    b) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica

    c) le cooperative sociali di cui all’art.3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e loro consorzi

    d) gli enti pubblici economici

    e) tutti i soggetti indicati dall’art.5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n.772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale)

    f) i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale

    g) le cooperative costituite esclusivamente da disoccupati

    h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali

DURATA DEL PIANO

  • massimo 12 mesi

 

IMPEGNO ORARIO

  • massimo 100 ore mensili

 

INDENNITA’

  • £.8.000 per ogni ora di formazione o di attività prestata

 

 

 

FINANZIAMENTO

  • l’amministrazione regionale e le province regionali possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento delle indennità ai giovani
  • la metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa
  • i progetti devono indicare la fonte di finanziamento

 

MODALITA’ ATTUATIVE

  • per le modalità di attuazione dei piani di tipo a si rinvia all’art.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468

 

 

 

REQUISITI

DEI SOGGETTI

DA UTILIZZARE

  • età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento
  • diploma di scuola secondaria inferiore, per la partecipazione a progetti che prevedono iniziative formative volte al recupero dell’istruzione di base e misure di qualificazione professionale
  • diploma di scuola secondaria superiore, per i progetti volti alla formazione di secondo livello
  • requisiti professionali e di studio previsti negli appositi progetti

 

 

 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI PIANI

l'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego il 30 settembre 1997 e cioè:

  • per l'assegnazione dei giovani presso soggetti privati può procedersi tramite richiesta nominativa
  • per l'assegnazione dei giovani presso soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione trovano applicazione i criteri di cui alla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n.30 dell'11 aprile 1997

 

 

ASSICURAZIONI

  • i progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e la responsabilità civile verso terzi

 

 

 

RAPPORTO DI UTILIZZAZIONE

  • per le modalità di utilizzazione dei giovani nei piani di tipo a si rinvia all’art.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468
  • l'utilizzazione dei giovani nei piani non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro relativamente alla stessa area professionale

 

 

COME PRESENTARE

I PROGETTI

  • i piani di tipo a vanno presentati, in triplice copia, all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione – Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo (tel. 091/6960410), utilizzando l’apposita modulistica

Allegato 1 (in Word97)


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