CIRCOLARE 16 settembre 1999, n.8. GURS n.47 del 01/10/1999
Disposizioni in materia di formazione professionale speciale rivolta ai soggetti
portatori di handicap di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n. 18/99, art.16.
(modificata con GURS n.44 del 29/09/2000)
I - INTRODUZIONE
Con l'art.16 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stato
autorizzato ad attuare per il biennio 1999/2000 gli interventi formativi a favore dei
soggetti portatori di handicap sia di inserimento dei disabili nella corsualità ordinaria
di cui alla legge regionale n. 24/76 che di formazione professionale speciale rivolta
esclusivamente ai portatori di handicap, previsti dal piano triennale approvato con la
legge regionale 28 marzo 1986, n.16 e successie modifiche, previa adozione del relativo
piano annuale.
Gli interventi formativi speciali rivolti ai portatori di handicap consistono, più
dettagliatamente in:
1) attività annuali di orientamento professionale rivolte ad individuare i bisogni
formativi e a saggiarne i limiti, le potenzialità e gli interessi dei soggetti da avviare
alle attività di preformazione di cui al punto successivo;
2) attività annuali di preformazione professionale attraverso cui, tenendo conto
delle potenzialità espresse precedentemente dai portatori di handicap nei corsi di
orientamento, si realizzi l'obiettivo del successivo inserimento degli allievi nella
corsualità finanziata ai sensi della legge regionale n.24/76;
3) attività annuali di qualificazione professionale specifica rivolta ai soggetti
portatori di handicap sensoriali (audiolesi e non vedenti);
4) attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di operatori
socio-assistenziali operanti nel settore (insegnanti di sostegno).
Ai fini della predisposizione del piano annuale delle attività di cui ai precedenti punti
gli enti si atterrano alle seguenti disposizioni:
II - SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli indicati dalla previsione contenuta nell'art.4 della
legge regionale n.24/76 nel testo vigente al momento della pubblicazione della presente
circolare.
1) Termini di modalità di presentazione delle proposte
Le proposte formative dovranno essere trasmesse a questo Assessorato regionale del lavoro
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
- Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed
emigrazione - Direzione formazione professionale ed orientamento - gruppo IV/FP - via
Imperatore Federico n.52 - 90100 Palermo.
Le domande dovranno essere spedite entro il 30ottobre 1999, a tale scopo farà fede la
data del timbro dell'ufficio postale di partenza.
Detto termine è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione domande spedite
dopo la data sopra indicata. Le domande dovranno essere redatte sull'apposito modulo
(allegato1).
2) Documentazione da produrre
In allegato alla domanda in carta legale, il proponente dovrà trasmettere:
I) | atto costitutivo dell'ente in copia autenticata; | |
II) | statuto dell'ente in copia autenticata; | |
III) | verbale di nomina e potere di firma del legale rappresentante dell'ente conforme alle prescrizioni di legge e dello statuto in copia autenticata; | |
IV) | delibera degli organi decisionali in copia autenticata a norma di legge, di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso dal legale rappresentante; | |
V) | proposte formative redatte sull'apposito modulo; | |
VI) | qualora l'ente ne sia in possesso, dichiarazioni degli aspiranti allievi e/o dei loro tutori legali, recanti sottoscrizione autentica, da cui si rilevi la volontà di partecipare alle attività formative. La produzione della documentazione di cui al presente punto sarà titolo di preferenza nell'ammissione al finanziamento in quanto comprovante l'effettiva esigenza territoriale di istituire il corso; | |
VII) | monografia del corpo proposto relativa a: |
a) sede dell'attività formativa;
b) numero degli iscritti;
c) dettagliata relazione sugli obiettivi del corso;
d) discipline teoriche oggetto di insegnamento e relativi programmi;
e) esercitazioni pratiche e relativi programmi;
f) articolazione oraria del corso;
g) preventivo di spesa di massima secondo le indicazioni fissate nella
presente circolare;
VIII) | previsione di eventuali stage e/o visite guidate. |
Con apposito provvedimento assessoriale le attività corsuali saranno assegnate tra le
proposte ammissibili e sulla base dei seguenti criteri:
- regolarità della domanda;
- rispetto dei termini della presentazione delle proposte;
- possesso dei requisiti;
- rispetto dei limiti di spesa;
- coerenza tra obiettivi, contenuti, metodi del progetto in correlazione alle
finalità poste dalla legge regionale n.16/86.
III - GESTIONE
A seguito dell'approvazione del piano formativo speciale di cui alla presente circolare,
gli enti di formazione professionale ammessi a finanziamento dovranno attenersi alle
seguenti disposizioni.
Preliminarmente si conferma l'impostazione modulare dell'attività formativa già prevista
nella precedente circolare n.3/FP/96 del 22 marzo 1996 (pagg. 3-4).
1) Inizio
L'inizio dell'attività è subordinato ad apposita autorizzazione assessoriale che i
soggetti attuatori dovranno richiedere al competente gruppo IV/F.P. - alla richiesta di
autorizzazione dovrà essere allegato:
a) verbale di selezione degli allievi da avviare al corso.
Relativamente alle operazioni di selezione si ribadisce l'obbligatorietà dell'intervento
dell'equipe pluridisciplinare chiamata ad esprimere parere vincolante per l'avviamento del
portatore di handicap al corso più congeniale e a verificare, assieme allo psicologo e
all'assistente sociale a prestazione professionale presso l'ente, la realizzazione del
programma didattico e di integrazione sociale predisposto dall'ente gestore.
In caso di accertata soppressione o indisponibilità dell'equipe pluridisciplinare,
operante presso la A.U.S.L., l'intervento alla stessa demandato potrà essere sostituito
da analogo intervento di un medico specialista per la tipologia dell'handicap che attesti
il tipo e il grado di handicap formulando la diagnosi medica e funzionale e dallo
psicologo e assistente sociale per la diagnosi funzionale e psico-sociale, purché detti
operatori facciano parte di una struttura pubblica.Di ciò ovviamente, e dei suddetti
pareri ne dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale di selezione degli allievi.
L'ufficio provinciale del lavoro dovrà accertare che nel verbale di selezione risultino i
pareri espressi dall'equipe pluridisciplinare o dagli operatori succitati costituendo
detti pareri condizione necessaria per l'avviamento al corso.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione avvieranno gli allievi al
corso anche in presenza di un numero inferiore a quello previsto nel piano approvato,
purché non al di sotto del minimo di 8 allievi fissato dalla legge;
b) curriculum scolastico e formativo dei soggetti portatori di handicap da
avviare al corso.
Le schede analitiche dei singoli allievi devono comprendere dettagliato curriculum
scolastico e formativo, nonché tipo e grado di handicap, ed essere corredate
dall'attestazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare o, in assenza, dei suindicati
operatori facenti parte di una struttura pubblica, da cui risulti l'handicap dell'allievo
con la diagnosi funzionale medico-psico-sociale e la tipologia del corso verso il quale
può essere proficuamente avviato.
Tale scheda, che deve contenere anche i vari progressi o regressi dell'allievo, dovrà
seguirlo durante tutti gli anni formativi;
c) ubicazione della sede formativa, corredata da certificazione rilasciata
dal competente Ispettorato del lavoro da cui risulti l'idoneità dei locali e delle
attrezzature, nonché l'assenza di barriere architettoniche se ostative al regolare
svolgimento dell'attività formativa speciale, ovvero richiesta all'Ispettorato del
predetto certificato corredato da dichiarazione di responsabilità resa dal legale
rappresentante, nelle forme di legge, con cui si impegna a sospendere le attività
didattiche in caso di accertamento negativo di idoneità da parte dell'Ispettorato del
lavoro fin quando non verranno rimosse le cause che hanno determinato tale sospensione.
Soltanto dopo che l'Ispettorato si sarà pronunciato favorevolmente questo Assessorato
provvederà ad autorizzare la ripresa delle attvità;
d) elenco del personale docente, amministrativo, ausiliario e a prestazione
professionale da impegnare nel corso comprendente titolo di studio e settore di iscrizione
all'albo della formazione professionale, ovvero curriculum professionale per il personale
a prestazione professionale;
e) programmi e calendario delle lezioni teoriche e pratiche;
f) dichiarazione da parte del competente UPLMO che sono state effettuate
tutte le vigenti prescrizioni relative all'inizio dell'attività corsuale (vidimazione dei
registri di presenza e contabili etc.);
g) analitica relazione riguardante l'organizzazione didattica e gli
interventi di socializzazione, in ordine ai corsi affidati;
h) dettagliata indicazione dei costi previsti per le singole voci di spesa
(preventivo di spesa).
2) Durata
a) Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo I la durata di
ogni corso è fissata in 900 ore.La durata giornaliera è fissata in almeno 5 ore, quella
settimanale in almeno 5 giorni.
Per le attività di cui al punto 4 del paragrafo I la durata di ogni corso è fissata in
150 ore.
b) Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo I l'interruzione
dell'attività del corso senza un'eventuale ripresa, comporterà:
- la revoca del finanziamento con il conseguente recupero delle somme già erogate
nel caso in cui l'attività del corso si interrompa prima del compimento delle 200 ore; la
riduzione proporzionale del finanziamento qualora l'attività del corso si interrompa dopo
il compimento delle 200 ore di svolgimento.
3) Esercitazioni pratiche
Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo I, non meno di 450 ore della
durata del corso dovranno essere riservate alle esercitazioni pratiche.
Dette esercitazioni pratiche, per le attività di cui al punto 1 del paragrafo I, dovranno
essere realizzate nell'ambito delle seguenti aree di laboratorio:
I) | lavorazione e/o decorazione di ceramiche, porcellane e/o vetro; | |
II) | realizzazione manufatti in lana, vimini, corda e paglia; | |
III) | cucito e/o ricamo e/o lavorazione a maglia e all'uncinetto; | |
IV) | lavorazioni semplici oggetti in legno; | |
V) | giardinaggio e/o orticoltura; | |
VI) | elementari lavori di ufficio; | |
VII) | servizi domestici e/o di comunità; | |
VIII) | rilegatoria libri moderni e antichi; | |
IX) | allevamento e/o cura di animali; | |
X) | realizzazione semplice di bijotteria in pietre dure. |
Delle predette 10 aree di laboratorio pratico dovranno esserne realizzate 5.
Per le attività di cui al punto 2 del paragrafo I le esercitazioni pratiche saranno
finalizzate al conseguimento dell'abilità pratica necessaria all'inserimento nella
corrispondente tipologia corsuale ordinaria.
4) Valutazioni
E' opportuno, per valutare con più attendibilità sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo gli apprendimenti degli allievi, fare ricorso ad una comune metodologia.
In sede di prove finali dei corsi di orientamento, sarà indicato l'esito conseguito
(ammissione o meno ai successivi corsi di preformazione) unitamente ad un giudizio
riguardante una o due tipologie lavorative verso le quali il portatore di handicap ha
mostrato attitudine, mentre al termine dei corsi di preformazione gli allievi
conseguiranno un attestato concernente le mansioni che sono in grado di svolgere; nel
verbale d'esame sarà indicato l'esito conseguito (positivo-negativo) omettendo il voto.In
caso di esito positivo sarà segnalato l'inserimento nel corso di qualificazione ex legge
regionale n.24/76 il cui profilo professionale è più rispondente alle attitudini
dimostrate dal soggetto portatore di handicap.
Al termine dei corsi di cui al punto 4 del paragrafo I verrà rilasciato un attestato di
perfezionamento.
In merito alla valutazione finale per i corsi speciali va precisato che, consapevoli del
fatto che i ritmi di apprendimento, i potenziali di sviluppo e l'evoluzione dei soggetti
risultano differenziati, è possibile un reinserimento degli allievi nei corsi di
orientamento e qualificazione per sensoriali nel caso in cui non vengono raggiunti tutti
gli obiettivi previsti dal corso mentre è consentito il cambiamento dell'indirizzo
professionale del corso di preformazione anche se è stato conseguito un esito positivo
nei casi in cui ciò risulta funzionale, per permettere ai medesimi il conseguimento di un
maggior numero degli obiettivi contemplati nel modulo, per aderire opportunamente alle
potenzialità e agli interessi espressi dai disabili.
Gli enti gestori solleciteranno i docenti a riflettere sulla particolare natura del loro
ruolo: essi, interagendo con gli allievi disabili, sono chiamati a svolgere un'azione di
stimolo volta alla promozione dello sviluppo integrale dell'allievo, ponendosi quali
mediatori delle sue conquiste culturali e della sua crescita sociale.
Ciò significa che il docente deve possedere un livello di competenza tale da potere
sempre essere in grado di organizzare, per il proprio ambito disciplinare, quelle
attività che nel modo più opportuno consentano agli allievi attraverso il
"fare" il raggiungimento del vero "saper fare", grazie alla guida
dell'insegnante.
Particolarmente delicato è il ruolo dell'insegnante di sostegno, in possesso del titolo
di specializzazione, di cui al D.P.R. n.970/75 ovvero dell'attestato conseguito al termine
del corso biennale per operatore sociale assistenza handicappati finanziato ai sensi della
legge regionale n. 24/76, il quale, giusta il disposto del D.M. 24 aprile 1986, modificato
e integrato dal D.M.14 giugno 1988, concernente tra l'altro il profilo di detto
insegnante, deve avere consapevolezza della delicatezza del compito a lui affidato e di
ciò che la società tutta e le famiglie in particolare da lui si attendono.
DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'ammontare del finanziamento erogato da questa Amministrazione sarà determinato per ogni
singolo corso sulla base delle modalità di seguito indicate.
1) Personale
Il contributo erogato per il finanziamento di ogni singolo corso coprirà le seguenti
spese da sostenere per il personale.
PERSONALE DOCENTE
- n.1 docente di sostegno da utilizzare per 15 ore settimanali e n.1 docente di sostegno
da utilizzare a completamento del numero di ore settimanali previste di docenza frontale;
- n.1 docente di cultura generale da utilizzare per 12 ore settimanali;
- docenti di pratica da utilizzare per 13 ore settimanali complessive, tanti quanti
ne occorrono per la realizzazione delle attività di esercitazioni pratiche di
laboratorio.
PERSONALE NON DOCENTE
- n.1 ausiliario servizi generali per 30 ore settimanali da utilizzare con mansioni di
pulizia e di assistenza materiale degli allievi;
- n. 1 unità di personale amministrativo di 4° livello da utilizzare per 15 ore
settimanali per corso;
- n. 1 psicologo a prestazione professionale per attività di consulenza, il cui
intervento sarà rivolto alla selezione degli allievi e alla verifica in itinere e finale
della progettazione didattica e di integrazione sociale, per 90 ore per corso. Il compenso
verrà determinato in ragione di lire 70.000 lorde/ora;
- n. 1 assistente sociale a prestazione professionale per attività di consulenza,
per la cura dei necessari rapporti tra ente gestore - allievo - famiglia e servizi
socio-sanitari territoriali, per 90 ore per corso.Il compenso verrà determinato in
ragione di lire 70.000 lorde/ora.
Per la scelta del personale predetto l'ente deve prevedere l'utilizzo, prioritariamente,
del personale assunto a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale n. 24/76 ad
orario parziale, come completamento di ore.
Successivamente l'ente farà ricorso al personale assunto ai sensi della legge regionale
n. 16/86 posto nelle liste di mobilità.
Se ancora necessita personale e l'ente non può fare ricorso alle due precedenti
possibilità, i nuovi rapporti di lavoro che si dovranno instaurare devono intendersi a
prestazione professionale, ribadendo che non sono ammesse nuove assunzioni a tempo
determinato.
2) Gestione
Il finanziamento che sarà erogato per le spese di gestione è fissato in lire 32.000 per
ora - corso nel caso in cui l'ente non disponga di mezzo di trasporto per gli allievi
portatori di handicap e in lire 20.000 in caso contrario.
3) Allievi
Ad ogni allievo spetta l'indennità di frequenza giornaliera stabilita dalla normativa
vigente.
SPESE RENDICONTABILI
Nell'ambito dei parametri sopra indicati sono considerate spese rendicontabili e quindi
ammissibili a finanziamento, le seguenti voci:
1) Spese per il personale
Rientrano in questa voce i costi sostenuti per il personale utilizzato nelle attività
formative secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e per il personale a prestazione
professionale.
2) Spese di gestione
A - Strutture logistiche
1) fitto locali;
2) manutenzione locali;
3) pulizia e disinfestazione locali;
4) condominio;
5) tassa di registro per il contratto di locazione.
Le spese di cui al punto sub A-1 non sono rendicontabili e quindi non ammissibili a
finanziamento nell'ipotesi in cui il soggetto attuatore disponga di strutture logistiche
preesistenti proprie e/o già finanziate con i contributi erogati per le corsualità ex
legge regionale n.24/76, oppure si avvalga di strutture logistiche messe a disposizione
gratuitamente da enti operanti nel settore dell'assistenza sociale.
B - Servizi e consumi
1) acqua;
2) riscaldamento;
3) tassa raccolta rifiuti solidi urbani;
4) energia elettrica;
5) telefono;
6) servizi postali;
7) pubblicità su stampa e mezzi di comunicazione;
8) cancelleria e modulistica;
9) materiale igienico-sanitario;
10) spese trasporto allievi;
11) pronto soccorso;
12) dotazione individuale di materiale didattico;
13) dotazione collettiva di materiale didattico;
14) locazione attrezzature didattiche;
15) assistenza e manutenzione attrezzature;
16) assicurazione attrezzature didattiche;
17) spese tenuta conti correnti.
Le spese sub B-10 sono rendicontabili soltanto per l'acquisto carburante e assicurazione
nell'ipotesi in cui il soggetto attuatore disponga di mezzi di trasporto acquistati con
finanziamento pubblico.
3) Spese per allievi
1) indennità giornaliera di presenza;
2) assicurazione allievi in itinere.
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, fermo restando che il finanziamento per ciascun corso non può superare,
per nessuna ragione, lo stanziamento decretato, emetterà a favore degli enti gestori
appositi mandati di pagamento, commisurati al 70% degli importi previsti per la voce
personale, per la gestione e per gli allievi dopo la ricezione della seguente
documentazione:
1) convenzione in triplice copia, di cui due in bollo e una su carta libera,
stipulata con istituti bancari, sulla base dello schema allegato alla circolare n. 2414/92
del 30 aprile 1992 o appendice o atti aggiuntivi alle convenzioni già stipulate per lo
svolgimento dell'attività formativa finanziata dalla legge regionale n.24/76, con la
richiesta di istituzione di tre distinti conti sui quali fare confluire rispettivamente le
somme previste per la voce personale (conto A), per la voce gestione (conto B) e per la
voce allievi (conto C);
2) apposito disciplinare sottoscritto, nelle forme di legge, dai rappresentanti
legali degli enti;
3) attestazione da parte del competente UPLMO della data di inizio dell'attività
corsuale che dovrà essere tempestivamente trasmessa dall'ente al gruppo IV/F.P.
Gli enti, prima dello scadere dei due terzi dell'attività formativa, per lo svincolo del
restante 30% afferente la voce personale e la voce allievi e del 20% relativo alla voce
gestione, dovranno avanzare istanza corredata da certificazione dell'U.P.L.M.O. da cui
risulti:
a) la regolarità dello svolgimento dell'attività didattica ed
amministrativa e che non vi sono ispezioni didattiche e/o amministrative negative;
b) che l'ente è in regola con il pagamento delle retribuzioni spettanti al
personale dipendente impegnato nei corsi ex legge regionale n. 16/86 nel rispetto del
contratto di categoria vigente, degli oneri previdenziali, sociali, e fiscali, giusta
dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge n.15/68 dal legale
rappresentante dell'ente gestore;
c) l'avvenuta corresponsione mensile dell'indennità di presenza agli allievi
frequentanti i corsi ex legge regionale n. 16/86;
d) che l'ente ha presentato regolarmente le scritture contabili per la
vidimazione bimestrale.
L'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione sarà effettuata a
seguito della verifica contabile dell'attività svolta a cura dell'U.P.L.M.O. ribadendo
che non sono consentiti storni da un conto all'altro, salvo casi eccezionali
preventivamente autorizzati da questa Amministrazione.
Tenuto conto che l'inserimento dei portatori di handicap nelle attività formative e
successivamente nel mondo del lavoro è opera di elevato aspetto sociale, gli enti gestori
sono invitati a formulare a livello didattico percorsi formativi funzionali al predetto
inserimento, al fine di agevolare la partecipazione, con sufficienti capacità di
autonomia, specie con il lavoro, alla vita di gruppo.
Si raccomanda, pertanto, agli Uffici del lavoro, agli Ispettorati del lavoro e agli enti
gestori il diretto coinvolgimento, in tutte le problematiche inerenti alla formazione
professionale e all'inserimento lavorativo dei disabili, del gruppo IV/F.P.
dell'Assessorato regionale del lavoro - Direzione formazione professionale, rientrando
nelle competenze di detto gruppo la promozione di ogni azione idonea a facilitare
l'inserimento formativo e sociale dei portatori di handicap e la cura dei necessari
collegamenti con gli enti cui è stata affidata la gestione dei corsi, con le istituzioni
sanitarie, assistenziali e sindacali, collegamenti che dovranno essere mirati soprattutto
a rendere effettivo per i disabili l'esercizio del diritto alla formazione professionale e
all'inserimento socio-lavorativo.
L'Assessore: PAPANIA |
Allegato1
SCHEMA DI RICHIESTA DI ISTITUZIONE
DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 16/86
E DALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE N.18/99
Ente proponente: __________________________________________________
sede: ____________________________via _________________________________ tel.
_______________
Località di svolgimento del corso richiesto:
comune: _________________________ via _____________________________________________
< > C.F.P. | < > | Sede occasionale |
< > | Orientamento professionale | |
< > | Preformazione professionale | |
(specificare indirizzo) |
Tipo di corso:
< > | Qualificazione per soggetti | |
portatori di handicap sensoriali | ||
(audiolesi e non vedenti) | ||
< > | Formazione, aggiornamento, | |
perfezionamento di operatori socio | ||
assistenziali operanti nel settore | ||
(insegnanti di sostegno) | ||
Numero di allievi previsti (1): | ||
Preiscrizioni effettuate: | ||
Progettazione didattica e de- scrizione dell'intervento in ter- mini di moduli (2): | ||
Piano di integrazione sociale (3): | ||
Programma:
Materie | Ore settimanali | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
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............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
............................................................. | ................ | |
Totale ore settimanali | ______ | |
Eventuali stage in azienda e/o visite guidate: |
Il sottoscritto __________________________________________ nella qualità di
_________________________________ dichiara di aderire, incondizionatamente, a tutte le
disposizioni che l'Assessorato ha emanato o emanerà in ordine allo svolgimento e alla
gestione dei corsi.
............................. lì ...............................
Firma del legale rappresentante
Note:
(1) da 8 a 12 allievi;
(2) obiettivi, contenuti, metodi, percentuali di ore riservate alla pratica;
(3) per un'esauriente illustrazione, produrre apposita relazione.
(99.39.1742)
F.to L'Assessore: PAPANIA