CIRCOLARE 10 settembre 1999, n. 7/99/FP. GURS n.44 del 17/09/1999
Art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, co me modificato dall'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Modifiche ed integrazioni della circolare assessoriale n. 3/92/FP.

Alle imprese, gruppi di imprese e loro consorzi
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
L'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, prevede che, al termine di un'attività di formazione in azienda, finanziata dalla Regione siciliana, l'azienda si obblighi ad assumere almeno il 70% dei soggetti cui è stata somministrata la formazione.
L'inottemperanza a tale obbligo comporta la decadenza del beneficio con contestuale recupero delle somme erogate per tale fine.
La circolare assessoriale n. 3/92/FP del 6 novembre 1992 nella parte "Condizioni per ottenere il contributo" ha disposto che la sanzione prevista dalla norma nel caso in cui l'azienda non si obblighi all'assunzione a tempo indeterminato dei formati ("ai fini della stipula delle convenzioni previste dal comma 1, le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi debbono obbligarsi ad assumere a tempo indeterminato, entro 12 mesi dalla conclusione delle attività formative, almeno il 70% delle unità da formare") venga applicata non solo al caso previsto dalla legge stessa bensì anche al caso, non previsto dalla legge, in cui le imprese che pur essendosi obbligate secondo la previsione legislativa all'assunzione di almeno il 70% dei soggetti in formazione, per causa non derivante dalla propria volontà, tale obbligo non hanno potuto rispettare.
La circolare assessoriale citata, e tutti gli atti consequenziali, ha trasferito il potere di erogare o meno il contributo per le attività formative di cui all'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 ad uno o più soggetti (soggetti selezionati per la formazione in azienda) i quali accettando o rifiutando un rapporto di lavoro con l'azienda presso cui hanno svolto l'attività formativa, secondo la facoltà che il diritto del lavoro concede loro, decidono di fatto se l'azienda medesima abbia diritto o meno al contributo per l'attività formativa.
Certamente il legislatore regionale quando subordinava l'erogazione del contributo per attività formative all'obbligo dell'azienda di assumere almeno il 70% dei soggetti in formazione intendeva creare un meccanismo che attraverso l'obbligazione assunta dall'impresa ottimizzava l'intervento sul fronte della nuova occupazione aggiunta.
In definitiva la corretta interpretazione è quella letterale: le aziende, una volta che hanno assunto l'obbligo di assumere almeno il 70% dei soggetti formati e una volta che dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, di avere espletato tutte le procedure che portano all'assunzione dei soggetti selezionati, ultimata l'attività formativa e null'altro ostando sul piano amministrativo, hanno diritto ad avere liquidato il contributo concesso.
Analogo discorso va fatto per il rimborso delle spese calcolato come ora-frequenza e non come ora-aula (non conformemente a quanto stabilito in generale dalle disposizioni in materia di formazione professionale).
Per quanto sopra la circolare assessoriale n. 3/92/FP, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata nella parte "Condizioni per ottenere il contributo" ove dopo le parole "dei soggetti avviati" vengono aggiunte "ov vero di avere espletato tutte le procedure che portano all'assunzione dei soggetti selezionati e che per cause non dipendenti dalla propria volontà non può dare luo go all'assunzione", e nella parte "Entità del contributo" le parole "ora-frequenza" vengono sostituite con le parole "ore-aula".
Al fine di prevenire abusi nelle ipotesi che le imprese si avvalgono della facoltà prevista dalla circolare come sopra modificata sul punto "Condizioni per ottenere il contributo", il gruppo competente interesserà l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per effettuare immediate indagini amministrative sulla veridicità di quanto dichiarato dall'impresa nelle ipotesi predette.

F.to L'Assessore: PAPANIA 


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