CIRCOLARE n. 5 luglio 1999, n. 6. GURS n.33 del 09/07/1999
Direttive e procedure per il funzionamento e la gestione economico finanziaria delle sedi di coordinamento regionale - Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 48, comma 2

PREMESSA
L'art. 48 comma 2 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 stabilisce che gli enti gestori la cui attività formativa è regolata dalla legge regionale n. 24/76 sono vincolati al mantenimento degli obblighi stabiliti per l'esercizio della attività formativa anche per il personale e le funzioni assolte nelle sedi di coordinamento regionale, nell'ambito contenuto dei limiti del finanziamento decretato all'ente nel piano formativo annuale.
Ritenuto che l'adozione legislativa pone interpretazione esaustiva dell'opportunità funzionale delle sedi di coordinamento regionale e la subordina alla assenza di aumenti della spesa annuale del piano formativo ex legge regionale n. 24/76, la presente direttiva disciplina gli ambiti operativi e le condizioni organizzative che possono garantire la funzionalità di supporto alle attività svolte dagli enti pervenendo a modalità di esercizio univoche e conseguenti a modelli applicativi definiti nel livello regionale e stimolando una politica organizzativa che possa prontamente condividere e successivamente riscontrare i processi di adeguamento già stabiliti dalle norme nazionali (legge n. 196/97 con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni legge n. 845/77, legge n. 40/86 etc., decreto legislativo n. 468/97, decreto legislativo n. 469/97, decreto legislativo n. 112/98), o le cui applicazioni sono in fase di adozione.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 comma 2 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 ed al fine di regolamentare le attività ed il funzionamento delle sedi di coordinamento regionale sono emanate le seguenti disposizioni.
A.  Definizione
1.  La sede di coordinamento regionale è la struttura centrale organizzativa degli enti di formazione professionale operanti ai sensi della legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale vengono svolte le attività di programmazione, valutazione, coordinamento e controllo amministrativo-didattico di tutte le iniziative corsuali gestite dall'ente, ivi comprese quelle riguardanti l'aggiornamento, riqualificazione, riconversione del personale dipendente.
2.  Fatto salvo quanto già riconosciuto con apposito provvedimento dell'Amministrazione, saranno riconosciute le sedi di coordinamento regionale di quegli enti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
A)  svolgimento di attività corsuale ex legge regionale n. 24/76 in almeno 3 provincie e con svolgimento di attività formativa ex legge regionale n. 24/76 superiore a 45.000 ore;
oppure
B)  svolgimento di attività corsuale ex legge regionale n. 24/76 e organizzazione di sedi formative stabili in almeno 6 provincie con svolgimento di attività formativa ex legge regionale n. 24/76 superiore a 30.000 ore.
La sede di coordinamento coordina i servizi amministrativi dei centri dell'ente inerenti la gestione delle risorse umane e ne è responsabile, assicurando unità di indirizzo e funzionalità. Gli enti i cui statuti non consentono un'immediata applicazione a questo adempimento provvederanno entro il 30 giugno 2000 ad effettuare le modifiche statutarie e/o regolamentari necessarie.
B.  Organico delle sedi
Per le sedi di coordinamento regionale l'organico riconosciuto è il seguente:
-  sede di enti con attività corsuale in almeno sei provincie ed un volume di attività formativa di almeno 30.000 ore:

N. | Livello 
1 VII 
1 VIb 
1 V servizi amministrativi 
1 V servizi formativi di sistema 
1 IV 
1 III 


-  sede di enti con attività corsuale in tre provincie ed un volume di attività formativa di almeno 45.000 ore:

N. | Livello 
1 VII 
1 VIb 
1 V servizi amministrativi 
1 V servizi formativi di sistema 
1 IV 
1 III 


-  sede di enti con attività corsuale in almeno sei provincie ed un volume di attività formativa di almeno 100.000 ore:

N. | Livello 
1 VII 
2 VIb 
1 VIa 
2 V servizi amministrativi 
3 V servizi formativi di sistema 
1 IV 
1 III 
1 II 


-  sede di enti con attività corsuale in almeno sei provincie ed un volume di attività formativa di almeno 200.000 ore:

N. | Livello 
1 VII 
4 VIb 
1 VIa 
3 V servizi amministrativi 
3 V servizi formativi di sistema 
1 IV 
2 III 
1 II 


L'organico della sede di coordinamento regionale sarà costituito facendo prioritariamente ricorso a processi di mobilità interna all'ente e/o al personale iscritto nelle apposite liste di mobilità istituite presso gli UU.PP.L.M.O. in osservanza alle modalità regolate dall'art. 26 del CCNL degli operatori della formazione professionale e nel rispetto della normativa vigente. Eventuale fabbisogno di personale da impiegare in mansione di particolare specificità potrà essere individuato, sulla base di criteri di comprovata competenza, dall'Ente gestore che dovrà essere appositamente autorizzato dal gruppo II della Direzione II/FP dell'Assessorato regionale del lavoro e comunque nell'ambito dell'organico stabilito per l'ente gestore.
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
Al personale delle sedi di coordinamento regionale compete il trattamento stabilito dal vigente CCNL degli operatori della formazione professionale, sulla base della qualifica e dei livelli posseduti.
Saranno riconosciute le spese di missione legate all'esercizio delle funzioni di coordinamento e raccordo tra le sedi territoriali, regionali e nazionali, così come le spese di organizzazione, promozione, partecipazione e diffusione di iniziative legate all'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di prove documentali che attestino la relativa effettuazione.
Il costo del personale delle sedi regionali di coordinamento e controllo amministrativo è ammissibile nei limiti del finanziamento decretato e pertanto ogni ente dovrà provvedere al fabbisogno relativo ripartendo, proporzionalmente ed in relazione al monte orario dell'attività formativa, l'impegno sulla dotazione finanziaria decretata per ciascuna sede territoriale
Gli adempimenti disciplinati nel sub 3 del punto "A Personale" della voce - Costi prescrizioni generali - della circolare 26 aprile 1999, n. 4 saranno effettuati presso l'Ufficio regionale del lavoro.
SPESE DI GESTIONE
Saranno riconosciute quelle spese rientranti nelle categorie descritte nella voce gestione dell'attività formativa contemplate nella circolare 26 aprile 1999, n. 4, nonché eventuali more derivanti da ritardati pagamenti per motivi indipendenti dalle responsabilità degli enti.
Saranno inoltre riconosciute le spese per il rimborso delle spese di viaggio, ed eventuale vitto e alloggio, direttamente connesse all'esercizio delle funzioni di legale rappresentanza inerenti le attività formative regolate dalla legge regionale n. 24/76, ed il conseguente raccordo tra le sedi territoriali, regionali e nazionali.
Per l'anno formativo 1998/99, il costo di gestione della sede di coordinamento regionale sarà riconosciuto nella misura media di 580 lire per ogni ora di attività formativa.
Le spese di gestione sono ammissibili nei limiti del finanziamento decretato e pertanto ogni ente dovrà provvedere al fabbisogno relativo ripartendo, proporzionalmente ed in relazione al monte orario dell'attività formativa, l'impegno sulla dotazione finanziaria per ciascuna sede territoriale.
Eventuali variazioni della incidenza percentuale per singola sede territoriale potranno intervenire dopo l'avvenuta revisione contabile parziale dei quali è necessario dare comunicazione al gruppo V - Direzione II/FP Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Eventuali storni compensativi tra le varie voci potranno effettuarsi secondo le modalità indicate nella circolare 26 aprile 1999, n. 4.
RENDICONTAZIONE
Le procedure di controllo e rendicontazione delle spese relative alle sedi di coordinamento regionale sono assoggettate alla disciplina già impartita con la circolare 26 aprile 1999, n. 4.
DISPOSIZIONI FINALI
Gli enti entro trenta giorni dalla emanazione della presente dovranno presentare o integrare la documentazione prevista in armonia a quanto disciplinato.
Non sono ammessi importi integrativi al finanziamento decretato.
Tutte le disposizioni precedentemente impartite in materia sono revocate.
Le presenti disposizioni saranno combinate nelle successive direttive per lo svolgimento e la gestione economico finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 per l'anno formativo 1999/2000.
Modifiche ed integrazioni della circolare 26 aprile 1999, n. 4
La circolare 26 aprile 1999, n. 4 "Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Anno formativo 1998/1999" nei punti sotto riportati è così modificata.
11. procedure di avvio e svolgimento delle attività formative
...Omissis...
c) attività didattiche.
L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in almeno:
-  tre ore per il settore agricoltura;
-  quattro ore per i corsi DAD e DIM;
-  cinque ore per il settore commercio, sociale e turismo e per i corsi DIS e HDC;
-  sei ore per il settore industria.
Ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente.
...Omissis...
Modello prev. gen.
-  punto A 3.006 eliminare la parola "Direttore".
-  punto D1.006 sostituire la parola "max 10.000.000" con "secondo parametri fissati nel paragrafo 6 punto 10 della circolare n. 4/99".
F.to L'Assessore: PAPANIA 


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