CIRCOLARE 30 giugno 1999, n. 351. GURS n.32 del 07/07/1999. (vedi
modifiche)
Disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità
collettiva (PUC) di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e
successive modifiche ed integrazioni.
Agli enti promotori dei progetti di utilità collettiva
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Il decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97, come modificato dal successivo decreto
assessoriale 2 aprile 1998, ha dettato disposizioni circa le modalità di attuazione degli
artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e
integrazioni.
In sintesi il decreto succitato, come risulta dalle modifiche apportate, prevede:
a) all'art. 2 che i progetti, da realizzare mediante l'assunzione con
contratti di diritto privato a tempo determinato, pieno o parziale, dei soggetti di cui
all'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive
modifiche e integrazioni, valutati da un apposito Comitato, costituito ai sensi dell'art.
24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, saranno inseriti in apposite graduatorie
distinte per provincia, sottoposte all'approvazione della Commissione regionale per
l'impiego e ammesse a finanziamento secondo lo stretto ordine delle graduatorie e,
comunque, secondo criteri, in ordine alla suddivisione territoriale delle risorse, di
proporzionalità, criterio utile anche per l'eventuale rimodulazione progettuale in
relazione alle figure professionali e relativi titoli di accesso nelle ipotesi di
incapienza finanziaria;
b) all'art. 3 che ciascun ufficio provinciale del lavoro provveda alla
formulazione di graduatorie dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, distinte per
titolo di studio di avviamento ai progetti originari di utilità collettiva, di cui
all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni;
c) all'art. 4 che gli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione
effettueranno gli avviamenti ai progetti ammessi a finanziamento, tenuto conto dei titoli
di studio richiesti per l'espletamento delle mansioni previste nei progetti, secondo lo
stretto ordine delle graduatorie di cui all'art. 3.
Con la presente circolare s'intendono disciplinare le modalità operative di finanziamento
dei progetti e gli adempimenti a carico degli enti promotori dei progetti di utilità
collettiva.
Entro il termine di giorni 8 dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione provvederanno alla pubblicazione dei
progetti integrali approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, mediante
affissione nei rispettivi albi, avendo cura di evidenziare il settore di attivazione del
progetto, l'obiettivo, le mansioni e le figure professionali previste. Durante lo stesso
periodo i medesimi uffici cureranno di acquisire apposita dichiarazione del legale
rappresentante dell'ente promotore del progetto attestante la volontà di volere attivare
il progetto di che trattasi con assunzione di responsabilità verso i soggetti nel caso in
cui, successivamente, non siano più in grado di avviare il progetto. Tale dichiarazione
permetterà di assicurare ai soggetti che opereranno l'opzione maggiore certezza
dell'avviamento nel progetto prescelto.
Entro il termine di giorni 5 dalla data di pubblicazione dei progetti approvati, gli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, inviteranno i soggetti di cui
all'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, a mezzo
raccomandata r.r., in numero pari, per ciascun titolo di studio richiesto, a quello delle
unità da avviare incrementato del 10%, a presentarsi per la scelta dei progetti a cui
essere avviati presso il medesimo ufficio, alla data indicata nella stessa. Entro il
termine di giorni 5 dalla data di ricezione della raccomandata i soggetti invitati
dovranno esercitare l'opzione.
Entro il termine di giorni 7 dalla data di opzione dei soggetti stessi, gli uffici
provinciali del lavoro e massima occupazione trasmetteranno gli elenchi dei soggetti da
avviare alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in
agricoltura e agli enti promotori dei progetti.
Gli enti promotori, entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di assegnazione al
progetto dei soggetti distinti per qualifica e titolo di studio, faranno richiesta
all'Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza
sociale e dell'emigrazione - Direzione regionale lavoro - gruppo X - dell'accreditamento
delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana per l'attivazione dei
contratti di diritto privato.
La mancata richiesta entro il termine suddetto costituisce volontà di recesso da parte
dell'ente.
Le somme non utilizzate saranno destinate, secondo lo stretto ordine delle graduatorie di
cui all'art. 2 del decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n. 744/97, come modificato dal
successivo decreto assessoriale 2 aprile 1998, all'avviamento dei progetti approvati ma
non ammessi a finanziamento per l'insufficienza delle risorse.
Il competente gruppo X/L provvederà entro il termine di giorni 10 dalla richiesta
all'impegno della spesa e relativa predisposizione degli ordini di accreditamento relativi
all'intera copertura finanziaria del progetto.
Entro il termine di giorni 10 dalla data dell'accredito, gli enti promotori provvederanno
alla stipula dei contratti, dando comunicazione alla sezione circoscrizionale per
l'impiego, entro i termini di legge.
Gli enti per la stipula dei contratti sono tenuti all'applicazione del CCNL di comparto o
categoria cui appartengono.
Gli enti provvederanno inoltre all'accensione delle coperture previdenziali e
assistenziali I.N.P.S.; delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. e
per la responsabilità civile contro terzi, nei casi previsti dalla normativa vigente per
l'espletamento delle mansioni ricoperte dai lavoratori.
Ove entro il sopracitato termine di giorni 10 dall'accreditamento delle somme da parte
dell'Amministrazione regionale, gli enti, per qualsivoglia ragione, dovessero stipulare un
numero di contratti inferiore a quelli previsti in sede di assegnazione, saranno tenuti
alla immediata restituzione delle somme non utilizzate.
Gli enti provvederanno alla rendicontazione periodica delle somme percepite, da
effettuarsi ogni tre mesi.
Gli ispettorati provinciali del lavoro avranno cura di verificare la rispondenza tra gli
obiettivi progettuali e le mansioni rivestite dai lavoratori assegnati ai progetti,
nonché assicurare gli ordinari compiti di vigilanza e controllo.
F.to L'Assessore: PAPANIA