CIRCOLARE 30 giugno 1999, n. 351. GURS n.32 del 07/07/1999. (vedi modifiche)
Disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (PUC) di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli enti promotori dei progetti di utilità collettiva
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Il decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97, come modificato dal successivo decreto assessoriale 2 aprile 1998, ha dettato disposizioni circa le modalità di attuazione degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni.
In sintesi il decreto succitato, come risulta dalle modifiche apportate, prevede:
a)  all'art. 2 che i progetti, da realizzare mediante l'assunzione con contratti di diritto privato a tempo determinato, pieno o parziale, dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, valutati da un apposito Comitato, costituito ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, saranno inseriti in apposite graduatorie distinte per provincia, sottoposte all'approvazione della Commissione regionale per l'impiego e ammesse a finanziamento secondo lo stretto ordine delle graduatorie e, comunque, secondo criteri, in ordine alla suddivisione territoriale delle risorse, di proporzionalità, criterio utile anche per l'eventuale rimodulazione progettuale in relazione alle figure professionali e relativi titoli di accesso nelle ipotesi di incapienza finanziaria;
b)  all'art. 3 che ciascun ufficio provinciale del lavoro provveda alla formulazione di graduatorie dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, distinte per titolo di studio di avviamento ai progetti originari di utilità collettiva, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni;
c)  all'art. 4 che gli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione effettueranno gli avviamenti ai progetti ammessi a finanziamento, tenuto conto dei titoli di studio richiesti per l'espletamento delle mansioni previste nei progetti, secondo lo stretto ordine delle graduatorie di cui all'art. 3.
Con la presente circolare s'intendono disciplinare le modalità operative di finanziamento dei progetti e gli adempimenti a carico degli enti promotori dei progetti di utilità collettiva.
Entro il termine di giorni 8 dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione provvederanno alla pubblicazione dei progetti integrali approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, mediante affissione nei rispettivi albi, avendo cura di evidenziare il settore di attivazione del progetto, l'obiettivo, le mansioni e le figure professionali previste. Durante lo stesso periodo i medesimi uffici cureranno di acquisire apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente promotore del progetto attestante la volontà di volere attivare il progetto di che trattasi con assunzione di responsabilità verso i soggetti nel caso in cui, successivamente, non siano più in grado di avviare il progetto. Tale dichiarazione permetterà di assicurare ai soggetti che opereranno l'opzione maggiore certezza dell'avviamento nel progetto prescelto.
Entro il termine di giorni 5 dalla data di pubblicazione dei progetti approvati, gli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, inviteranno i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, a mezzo raccomandata r.r., in numero pari, per ciascun titolo di studio richiesto, a quello delle unità da avviare incrementato del 10%, a presentarsi per la scelta dei progetti a cui essere avviati presso il medesimo ufficio, alla data indicata nella stessa. Entro il termine di giorni 5 dalla data di ricezione della raccomandata i soggetti invitati dovranno esercitare l'opzione.
Entro il termine di giorni 7 dalla data di opzione dei soggetti stessi, gli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione trasmetteranno gli elenchi dei soggetti da avviare alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura e agli enti promotori dei progetti.
Gli enti promotori, entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di assegnazione al progetto dei soggetti distinti per qualifica e titolo di studio, faranno richiesta all'Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza sociale e dell'emigrazione - Direzione regionale lavoro - gruppo X - dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana per l'attivazione dei contratti di diritto privato.
La mancata richiesta entro il termine suddetto costituisce volontà di recesso da parte dell'ente.
Le somme non utilizzate saranno destinate, secondo lo stretto ordine delle graduatorie di cui all'art. 2 del decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n. 744/97, come modificato dal successivo decreto assessoriale 2 aprile 1998, all'avviamento dei progetti approvati ma non ammessi a finanziamento per l'insufficienza delle risorse.
Il competente gruppo X/L provvederà entro il termine di giorni 10 dalla richiesta all'impegno della spesa e relativa predisposizione degli ordini di accreditamento relativi all'intera copertura finanziaria del progetto.
Entro il termine di giorni 10 dalla data dell'accredito, gli enti promotori provvederanno alla stipula dei contratti, dando comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro i termini di legge.
Gli enti per la stipula dei contratti sono tenuti all'applicazione del CCNL di comparto o categoria cui appartengono.
Gli enti provvederanno inoltre all'accensione delle coperture previdenziali e assistenziali I.N.P.S.; delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile contro terzi, nei casi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle mansioni ricoperte dai lavoratori.
Ove entro il sopracitato termine di giorni 10 dall'accreditamento delle somme da parte dell'Amministrazione regionale, gli enti, per qualsivoglia ragione, dovessero stipulare un numero di contratti inferiore a quelli previsti in sede di assegnazione, saranno tenuti alla immediata restituzione delle somme non utilizzate.
Gli enti provvederanno alla rendicontazione periodica delle somme percepite, da effettuarsi ogni tre mesi.
Gli ispettorati provinciali del lavoro avranno cura di verificare la rispondenza tra gli obiettivi progettuali e le mansioni rivestite dai lavoratori assegnati ai progetti, nonché assicurare gli ordinari compiti di vigilanza e controllo.
F.to L'Assessore: PAPANIA

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